Cassazione Penale, Sentenza n. 46112/2023 del 15/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione del decreto della Corte d'appello di Reggio Calabria (14/10/2022) che ha rideterminato la sorveglianza speciale e confermato, per l'aspetto patrimoniale, la confisca di aziende e partecipazioni societarie riconducibili alla gestione economica ritenuta in disponibilità di Girolamo Giovinazzo. I ricorrenti contestano: (i) l'insussistenza dei presupposti per la declaratoria di pericolosità sociale e la mancanza di attualità della pericolosità (Girolamo); (ii) la mancanza di prova della provenienza illecita delle provviste e la liceità delle risorse impiegate (più ricorrenti/terzi); (iii) l'illegittimità della estensione della confisca ai beni intestati a terzi e la violazione del diritto di difesa; (iv) la motivazione apparente del decreto in relazione alla confisca delle quote societarie.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato nella sostanza l'inammissibilità della maggior parte dei ricorsi presentati dai vari componenti della famiglia Giovinazzo e dai terzi interessati, ritenendo inammissibili o aspecifici i motivi proposti. Tuttavia il ricorso di Girolamo Giovinazzo è stato accolto parzialmente: la Cassazione ha annullato il decreto limitatamente alla misura di prevenzione personale (sorveglianza speciale) per carenza di motivazione in ordine all'attualità della pericolosità sociale e ha disposto il rinvio alla Corte di appello di Reggio Calabria per nuovo esame da parte di diverso collegio. Per il resto (in particolare in ordine alla confisca patrimoniale estesa anche a beni formalmente intestati a terzi) i ricorsi sono stati rigettati/inammissibili: la Corte ha ritenuto sussistenti elementi indiziari e di contesto che giustificano la qualificazione della disponibilità sostanziale dei beni in capo al proposto e l'impossibilità, nel caso di specie, di separare con certezza proventi leciti da quelli illeciti impiegati nell'impresa. Conseguentemente la maggioranza dei ricorrenti è stata condannata al pagamento delle spese e ciascuno è stato condannato al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606 cod. proc. pen.
art. 606, comma 1, lett. B) e lett. E)
Norma richiamata per delimitare i motivi ammissibili in cassazione (violazione di legge e motivazione apparente). La Corte ha applicato il principio per valutare aspecificità dei motivi e la carenza motivazionale in punto di attualità della pericolosità
art. 611 cod. proc. pen.
ricorso trattato ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen.
Procedura per la trattazione del ricorso in Cassazione con decisione nella camera di consiglio; indicazione formale della sede procedurale
D.Lgs. n. 159/2011 (codice antimafia)
art. 1, art. 4, art. 10, art. 14, art. 20, art. 24, art. 58
Il codice antimafia è stato interpretato nel senso di attribuire una nozione ampia di "disponibilità" dei beni (art.20/24) e di regolare oneri e limiti probatori tra proposto e terzi; l'art.14 richiede valutazione dell'attualità della pericolosità; art.10 e 58 disciplinano confisca e rimedi per terzi creditori
legge n. 356/1992
Condotte riferite (anche se prescritte) possono essere valorizzate nel procedimento di prevenzione quando dagli atti emergano elementi che ne confermano la pratica delittuosa
codice penale
art. 416, art. 416-bis, art. 640-bis, art. 483, art. 615-ter, art. 10 (richiamato nel testo come criterio), art. 512-bis (richiamato dalla giurisprudenza)
Reati posti a base delle indagini: associazione per delinquere, associazione di tipo mafioso, truffa aggravata, falsità/uso di documenti, accesso abusivo a sistemi informatici. La presenza di tali accertamenti penali è stata ritenuta utile, anche se taluni reati sono prescritti, per la valutazione di reimpiego di proventi illeciti e per l'adozione della confisca di prevenzione
art. 623 cod. proc. pen.
art. 623, comma 1, lett. a)
Richiamato per la regola che il nuovo esame in Corte di appello in caso di rinvio deve svolgersi da diverso collegio (incompatibilità dei componenti precedenti)
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che consente la condanna alle spese di procedimento in cassazione; applicata per liquidare spese e condannare i ricorrenti inammissibili
Massime di principio
- La nozione di "disponibilità" dei beni ai fini del sequestro/confisca di prevenzione è ampia: anche la disponibilità indiretta o il controllo de facto dell'impresa giustificano l'ablazione, non è necessario che la titolarità formale coincida con la proprietà effettiva
- Il terzo formalmente intestatario di beni sottoposti a confisca può opporre in sede di impugnazione esclusivamente argomentazioni finalizzate a dimostrare la propria effettiva titolarità e la liceità della provvista; non può in questa sede contestare i presupposti soggettivi relativi al proposto (pericolosità, sproporzione, ecc.), che spettano al proposto stesso
- Il proposto (soggetto sottoposto a misura) può impugnare il provvedimento solo se dimostra che l'esclusione dei beni intestati a terzi incide sulla legittimità della misura (es. incide sulla sproporzione): altrimenti il ricorso del proposto è spesso privo di interesse
- La confisca dell'intero complesso aziendale è ammissibile quando non sia possibile distinguere, nel valore complessivo dell'impresa, la quota riferibile a proventi illeciti da quella lecita, specie se l'attività imprenditoriale è risultata sin dall'origine «inquinata" dall'illegalità
- Una sentenza penale di prescrizione non preclude automaticamente l'adozione di misure di prevenzione se dagli atti processuali risultano comunque elementi probatori che consentono di ricostruire la condotta delinquenziale e il reimpiego di proventi illeciti
- In caso di periodo detentivo significativo intervenuto tra le condotte contestate e la decisione sulla prevenzione, il giudice deve motivare specificamente sulla persistenza (attualità) della pericolosità sociale, valutando eventuali elementi di ravvedimento o riabilitazione; la mancanza di tale valutazione può determinare l'annullamento e il rinvio
- La documentazione contabile e la prova dei redditi legittimi hanno valore decisivo: l'assenza di scritture contabili o di riscontri oggettivi può rendere inaffidabili le dichiarazioni di parte e giustificare il rifiuto delle deduzioni difensive circa la liceità della provvista
- I terzi che si ritengono danneggiati dalla confisca possono chiedere la tutela attraverso gli strumenti previsti dal codice antimafia (es. domanda di ammissione al passivo ex art.58 D.Lgs.159/2011) se ritengono di avere crediti o diritti non considerati
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 15 nov 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 45916/2023 del 15/11/2023
- Sentenza penale · 15 nov 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 45917/2023 del 15/11/2023
- Sentenza penale · 15 nov 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 45918/2023 del 15/11/2023
- Sentenza penale · 15 nov 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 45919/2023 del 15/11/2023
- Sentenza penale · 15 nov 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 45920/2023 del 15/11/2023
- Sentenza penale · 15 nov 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 45921/2023 del 15/11/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →