Cassazione Civile, Ordinanza n. 04597/2023 del 14/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
Una società aveva stipulato nel 2005 un mutuo fondiario, poi estinto regolarmente nel 2011 con il pagamento di tutte le rate. In giudizio chiedeva di dichiarare la nullità del contratto e di ottenere la restituzione di somme pagate, deducendo: 1) che nel contratto era stato indicato un TAEG/ISC errato; 2) che il finanziamento fosse usurario perché, ai fini del superamento del tasso soglia, andavano sommati interessi corrispettivi, interessi di mora e penale per estinzione anticipata; 3) che la clausola di salvaguardia fosse nulla; 4) che dovesse essere disposta una consulenza tecnica d’ufficio; 5) che le spese processuali non dovessero essere poste a suo carico per l’incertezza giurisprudenziale. La Corte d’appello aveva dichiarato l’appello inammissibile ex art. 348 bis c.p.c.; la società ricorreva per cassazione con sei motivi contro la sentenza di primo grado, ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo sulla penale di estinzione anticipata, escludendone la computabilità nel tasso usurario; ha dichiarato inammissibile per difetto di interesse il motivo sugli interessi moratori, poiché il mutuo era stato integralmente adempiuto e non vi era possibilità di applicazione degli interessi di mora; ha respinto il motivo sull’ISC/TAEG errato, affermando che l’erronea indicazione non determina nullità del contratto ma al più responsabilità risarcitoria, ove provato il danno; ha respinto il motivo sulla clausola di salvaguardia, ritenendola lecita perché diretta ad assicurare il rispetto del divieto di usura; ha dichiarato assorbito il motivo sulla CTU; ha dichiarato inammissibile il motivo sulle spese, confermando la soccombenza della ricorrente. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 644 c.p.
Richiamato in relazione alla nozione di usura e al superamento del tasso soglia nei rapporti bancari.
art. 1421 c.c.
Richiamato dalla ricorrente nel primo motivo, senza che la Corte ne ravvisasse violazione autonoma decisiva.
L. 108/1996
Usata come base della disciplina antiusura e del tasso soglia; la Corte ha escluso che taluni costi contestati vi rientrino ai fini del calcolo.
art. 121 TUB
Richiamato per la disciplina del TAEG/ISC nel credito ai consumatori e per il rinvio contenuto nella normativa di settore.
art. 124 TUB
Nel testo vigente al tempo del mutuo, prevedeva il rimedio del tasso sostitutivo solo in caso di omessa indicazione o nullità per indeterminatezza o indeterminabilità, non per mero errore di indicazione.
art. 125 bis TUB
Norma sopravvenuta e non applicabile al contratto del 2005; la Corte la richiama per escludere la nullità del TAEG errato nel caso di specie.
art. 117 TUB
La Corte esclude che l’ISC rientri tra i tassi, prezzi e condizioni la cui erronea indicazione è sanzionata con nullità ai sensi della norma.
art. 1344 c.c.
Invocato per sostenere la nullità della clausola di salvaguardia, ma la Corte ne esclude il carattere elusivo.
art. 1815, comma 2, c.c.
Richiamato come norma che vieta la pattuizione di interessi usurari; la clausola di salvaguardia è considerata compatibile con tale divieto.
art. 61 c.p.c.
Richiamato nel motivo sulla CTU, poi assorbito.
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
Richiamato nel motivo sulla CTU, poi assorbito.
art. 91 c.p.c.
Richiamato nel motivo sulle spese; la Corte ribadisce il principio della soccombenza.
art. 92 c.p.c.
Richiamato nel motivo sulle spese; la compensazione resta rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito nei limiti di legge.
art. 348 bis c.p.c.
Richiamato per l’inammissibilità dell’appello da parte della Corte d’appello.
art. 348 ter c.p.c.
La sentenza di primo grado è divenuta impugnabile per cassazione a seguito della declaratoria di inammissibilità dell’appello.
art. 380 bis.1 c.p.c.
Richiamato per il deposito della memoria in cassazione.
art. 13, comma 1 q
Richiamato solo nel dispositivo finale in modo incompleto nel testo fornito; non ulteriormente determinabile.
Massime di principio
- Nel mutuo, la commissione o penale dovuta per l’estinzione anticipata non integra voce di costo da sommare ai fini della verifica del superamento del tasso soglia usurario, poiché non remunera la disponibilità del denaro ma il recesso anticipato dal rapporto.
- La contestazione dell’usurarietà degli interessi moratori richiede un concreto interesse ad agire: se il rapporto è stato integralmente adempiuto e non vi è stato inadempimento, manca il presupposto stesso per l’applicazione degli interessi di mora e quindi l’interesse all’accertamento della loro eventuale usurarietà.
- L’erronea indicazione dell’ISC/TAEG nel mutuo, per i contratti anteriori alla disciplina sopravvenuta sul credito ai consumatori, non determina di per sé nullità del contratto; può al più integrare una violazione degli obblighi informativi e fondare una domanda risarcitoria, subordinata alla prova del danno e del nesso causale.
- L’indicatore sintetico di costo ha funzione informativa e di trasparenza, ma non costituisce un tasso di interesse o una condizione economica direttamente applicabile al contratto ai sensi dell’art. 117 TUB.
- La clausola di salvaguardia che assicura la non superabilità della soglia antiusura non è di per sé nulla né elusiva, perché è finalizzata a rendere effettivo il divieto imperativo di pattuire interessi usurari.
- Le censure sulle spese di lite non sono sindacabili in cassazione quando la parte è risultata integralmente soccombente; la compensazione resta affidata alla discrezionalità del giudice di merito nei limiti di legge.
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