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Sentenza

Sentenza n. 1777/2026 - Venezia, Sezione 3

per l’annullamento del provvedimento in data 13 maggio 2026, con il quale la Prefettura di -OMISSIS- ha negato la possibilità di subentro di un datore di lavoro diverso da quello che ha richiesto il nulla osta al lavoro subordinato in favore del ricorrente, nonché di ogni altro provvedimento presupposto, connesso o conseguente,

Giustizia amministrativa202601289

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego della possibilità di subentro di un nuovo datore di lavoro rispetto a quello che aveva richiesto il nulla osta al lavoro subordinato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, entrato regolarmente in Italia il 24 luglio 2025 con visto per lavoro stagionale sulla base di un nulla osta richiesto da un datore di lavoro, deduceva che quest’ultimo, nonostante i ripetuti contatti, non aveva mai dato riscontro e che egli si era quindi attivato per reperire un nuovo datore di lavoro. Impugnava il diniego prefettizio del subentro, fondando il ricorso su violazione dell’art. 1, comma 2-bis, della legge n. 241/1990, eccesso di potere per ingiustizia manifesta, erroneità e illogicità della motivazione, nonché violazione del principio di buon andamento ex art. 97 Cost. Contestava, in particolare, che l’amministrazione non avesse considerato il lungo tempo trascorso dal rilascio del nulla osta, la propria buona fede, l’attività lavorativa svolta nelle more e le concrete prospettive occupazionali con il nuovo datore. La Prefettura aveva ritenuto che il subentro fosse ammissibile soltanto nei casi tassativi di decesso del datore o cessazione dell’azienda, sostenendo che il cambio di datore in altra provincia avrebbe comportato la perdita della quota e l’elusione della disciplina dei flussi, e aveva indicato come unica soluzione la presentazione di una nuova istanza nell’ambito del decreto flussi.

La decisione

Il TAR ha ritenuto sussistente l’interesse al ricorso, poiché il diniego determinava un arresto procedimentale preclusivo dell’ottenimento del titolo di soggiorno per lavoro subordinato, e ha definito la causa con sentenza ai sensi dell’art. 60 c.p.a. Nel merito ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento. Il Collegio ha condiviso l’orientamento secondo cui il cittadino straniero che dimostri la propria buona fede, l’impossibilità di instaurare il rapporto con il datore originario per causa a lui non imputabile e l’esistenza di una nuova concreta occasione lavorativa versa in una posizione meritevole di tutela. In tale situazione l’amministrazione deve considerare, alla luce dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, il tempo trascorso dall’ingresso regolare, l’inserimento economico e sociale dell’interessato e l’attività lavorativa svolta, anche se alle dipendenze di un datore diverso. La disciplina dell’art. 22 d.lgs. n. 286/1998, pur riferendosi al datore che ha richiesto il nulla osta, non può essere interpretata nel senso di escludere automaticamente ogni tutela in casi analoghi. Il comma 6-bis dello stesso articolo, consentendo lo svolgimento dell’attività lavorativa nelle more della sottoscrizione del contratto di soggiorno, conferma che la stipula del contratto con il datore originario non costituisce sempre condizione decisiva e insuperabile. L’amministrazione aveva omesso di valorizzare le circostanze dedotte e documentate dal ricorrente e non aveva confutato le sue allegazioni. Sono state assorbite le restanti censure. L’annullamento è disposto fermi restando gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione, che dovrà valutare la sussistenza dei presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno tenendo conto della documentazione prodotta. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    Consente la definizione del giudizio con sentenza in camera di consiglio, previo avviso alle parti, quando ne ricorrono i presupposti.

  • art. 22 d.lgs. n. 286/1998

    La disciplina del nulla osta non può essere interpretata come preclusione automatica alla tutela dello straniero entrato regolarmente, quando il rapporto con il datore originario non si instauri per causa non imputabile al lavoratore e questi abbia reperito una nuova concreta occasione lavorativa.

  • art. 22, comma 6-bis, d.lgs. n. 286/1998

    Nelle more della sottoscrizione del contratto di soggiorno il nulla osta consente lo svolgimento dell’attività lavorativa nel territorio nazionale

    La possibilità di lavorare nelle more della sottoscrizione del contratto di soggiorno mostra che la mancata formalizzazione del rapporto con il datore originario non determina automaticamente l’assenza di una situazione meritevole di tutela.

  • art. 1, comma 2-bis, l. n. 241/1990

    Impone all’amministrazione di agire secondo buona fede e correttezza, concorrendo con i principi di proporzionalità e ragionevolezza nella valutazione della posizione dello straniero.

  • art. 97 Cost.

    È richiamato quale fondamento del principio di buon andamento dell’azione amministrativa.

Massime di principio

  • Il cittadino straniero entrato regolarmente in Italia sulla base di un nulla osta al lavoro non può essere automaticamente privato della possibilità di ottenere un titolo di soggiorno quando, per causa a lui non imputabile e riconducibile al datore originario, non sia stato instaurato il rapporto di lavoro e il lavoratore abbia reperito una nuova concreta occasione occupazionale.
  • Nella valutazione della posizione dello straniero, l’amministrazione deve applicare i principi di proporzionalità e ragionevolezza, considerando il tempo trascorso dall’ingresso regolare, l’eventuale inserimento economico e sociale e l’attività lavorativa svolta nelle more, anche alle dipendenze di un datore diverso da quello che aveva richiesto il nulla osta.
  • L’art. 22 d.lgs. n. 286/1998 non consente di considerare tassativa e automatica la preclusione al cambio di datore di lavoro in ogni situazione diversa dal decesso del datore o dalla cessazione dell’azienda, quando il lavoratore dimostri buona fede e l’impossibilità non imputabile di instaurare il rapporto originario.
  • L’amministrazione non può limitarsi a richiamare l’esigenza di non eludere il sistema delle quote e a imporre una nuova domanda nell’ambito dei decreti flussi senza esaminare concretamente le circostanze sopravvenute e la situazione sostanziale del lavoratore regolarmente entrato nel territorio nazionale.
  • Nel giudizio amministrativo concernente il soggiorno per lavoro, le circostanze sopravvenute possono incidere sulla situazione giuridica sostanziale del ricorrente e devono essere considerate dall’amministrazione nell’esercizio del potere successivo, anche quando non potevano incidere sulla legittimità originaria dell’atto impugnato.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoMotivazione del provvedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiProporzionalità e ragionevolezzaBuona fede e correttezza della PADifetto di istruttoriaEffetto conformativo e riedizione del potere

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