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Cassazione Penale, Ordinanza n. 22185/2026 del 16/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il giudice di pace aveva condannato l'imputato alla multa di 10.000 euro per la violazione dell'art. 14, comma 5-ter, del d.lgs. 286/1998. Con il ricorso per cassazione, proposto a mezzo del difensore di fiducia, l'imputato ha dedotto: 1) violazione dell'art. 192 c.p.p.; 2) vizio di motivazione, trattato congiuntamente al primo motivo. La doglianza era incentrata sull'assunto che il giudice di merito non avrebbe considerato l'impossibilità per l'imputato di fare ingresso in un altro Stato, poiché privo di denaro e di documento di identità, circostanza che, secondo la difesa, integrerebbe un legittimo motivo di inottemperanza alla prescrizione sanzionata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il ricorrente ha prospettato una situazione asseritamente giustificativa dell'inottemperanza senza offrire alcuna prova a sostegno, né allegare al ricorso elementi idonei a dimostrarne la fondatezza, anche sotto il profilo dell'autosufficienza. Inoltre, non è stato dimostrato che tale tesi difensiva fosse stata già dedotta in precedenza e vagliata dal giudice di merito. La motivazione della sentenza impugnata è stata ritenuta logica e non contraddittoria. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende, non essendo emersi elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 14, comma 5-ter, d.lgs. 286/1998

    è la norma incriminatrice posta a fondamento della condanna di merito per l'inottemperanza alla prescrizione ivi prevista

  • art. 192 c.p.p.

    richiamato dalla difesa come parametro violato per censurare la valutazione probatoria del giudice di merito

  • art. 616 c.p.p.

    richiamato per la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che prospetti una causa giustificativa dell'inottemperanza senza allegare elementi probatori specifici a sostegno, specie se il ricorso non è autosufficiente.
  • La censura di vizio di motivazione non è ammissibile quando la motivazione della decisione impugnata risulti logica e non contraddittoria e il ricorrente si limiti a riproporre una diversa lettura dei fatti priva di riscontri.
  • La Corte può applicare l'art. 616 c.p.p. ponendo a carico del ricorrente, in caso di inammissibilità, le spese processuali e una somma in favore della cassa delle ammende quando non emergano elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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