Cassazione Penale, Sentenza n. 32888/2025 del 06/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso ammissibile ma ha dichiarato l'esame dei motivi precluso dall'intervenuta estinzione del reato per remissione di querela accettata. Ha quindi annullato senza rinvio il provvedimento impugnato perché il reato è estinto a seguito della remissione di querela. Non si è proceduto all'esame delle censure di merito o di competenza a causa dell'effetto estintivo della remissione.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il procedimento riguardava il delitto di cui all'art. 392 c.p., contestato per fatti accertati a Jesolo il 9 gennaio 2021 in danno di Valentina Campanella. L'avvocato difensore ha proposto ricorso per cassazione deducendo tre motivi principali: (1) incompetenza funzionale del GIP di Venezia, perché l'indagato svolge dal 2004 funzioni di giudice onorario di pace e, ai sensi dell'art. 11 c.p.p., la competenza sarebbe spettata al Tribunale di Trento; (2) mancata o illogica motivazione in relazione alla valutazione delle dichiarazioni della persona offesa e mancato esame della versione dell'indagato; (3) errata applicazione dell'art. 392 c.p. e omissione motivazionale, in quanto il GIP avrebbe ritenuto erroneamente che l'indagato avesse esercitato violenza sulle cose (disattivando utenze) mentre ciò non corrisponderebbe al vero. Successivamente è stata depositata la remissione di querela sottoscritta dalla persona offesa (17/04/2025) e la relativa accettazione da parte dell'indagato (18/04/2025).
Norme richiamate
art. 392 cod. pen.
Reato procedibile a querela; nella fattispecie la remissione della querela da parte della persona offesa, regolarmente accettata, ha determinato l'estinzione del reato
art. 11 cod. proc. pen.
Norma sulla competenza funzionale: il difensore ha invocato questa disposizione per sostenere che, trattandosi di persona che svolge funzioni giudiziarie, la competenza dovesse spettare al Tribunale di Trento
art. 411, comma 1-bis, cod. proc. pen.
Disciplina dell'opposizione all'archiviazione per particolare tenuità del fatto; la Corte ha ricordato che l'ordinanza emessa in questa materia è impugnabile per cassazione in forza dell'art. 111 Cost.
art. 111, settimo comma, Cost.
Fondamento costituzionale dell'impugnabilità in Cassazione dell'ordinanza di archiviazione per particolare tenuità; la giurisprudenza riconosce il carattere decisorio del provvedimento e la necessità di tutela in sede di legittimità
Massime di principio
- La remissione della querela, se intervenuta e ritualmente accettata in pendenza del ricorso per cassazione, estingue il reato e determina l'annullamento del provvedimento impugnato senza rinvio; in tal caso le questioni di merito e di competenza non vengono investigate dalla Corte di legittimità
- L'ordinanza di archiviazione per particolare tenuità emessa ai sensi dell'art. 411, comma 1-bis, c.p.p., pur non avendo forma di sentenza, è impugnabile in Cassazione per violazione di legge ai sensi dell'art. 111 Cost., purché sia stata esperita la preventiva opposizione prevista dalla norma
- Le eccezioni di incompetenza funzionale relative a magistrati o a persone che svolgono funzioni giudiziarie vanno tempestivamente dedotte, ma possono risultare assorbite dall'intervenuta causa estintiva (es. remissione querela); tuttavia, ove non sussista estinzione, la competenza ai sensi dell'art. 11 c.p.p. può comportare la trasmissione degli atti al pubblico ministero territorialmente competente
- Quando il reato è procedibile a querela, la remissione e la sua accettazione formale sono strumenti decisivi che interrompono il processo; è importante depositare e documentare correttamente tali atti per ottenerne il riconoscimento in sede di legittimità
- La Procura o il Procuratore generale possono chiedere, nella parte finale del processo di legittimità, la trasmissione degli atti al pubblico ministero territorialmente competente per eventuali aspetti procedurali, ma l'effetto estintivo della querela prevale su contestazioni processuali non definitive
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