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Sentenza

Sentenza n. 703/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza n. 1085/2024, pubblicata il 28.4.2024, del Tribunale di Bologna - Sezione Lavoro.

Giustizia amministrativa202501842

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Bologna - Sezione Lavoro relativa al pagamento del bonus "carta del docente"

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docenti beneficiari)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno proposto ricorso per ottenere l'ottemperanza alla sentenza n. 1085/2024 del Tribunale di Bologna - Sezione Lavoro, passata in giudicato e notificata al Ministero ai fini dell'esecuzione dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni. Il ricorso mirava a ottenere il pagamento del bonus "carta del docente" per le annualità indicate. Dopo la proposizione del ricorso, il 5 marzo 2026, l'Amministrazione ha effettuato il pagamento. I ricorrenti hanno quindi rappresentato l'intervenuta soddisfazione della pretesa sostanziale, chiedendo tuttavia la condanna dell'Amministrazione alle spese del giudizio di ottemperanza.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, ritenendo che il pagamento sopravvenuto avesse integralmente e puntualmente soddisfatto la pretesa azionata. La decisione è stata adottata ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a. Il Collegio ha posto le spese a carico del Ministero secondo il criterio della soccombenza virtuale, considerato che l'adempimento era intervenuto soltanto dopo la proposizione del ricorso. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 800 euro, oltre spese generali e oneri accessori, alla restituzione del contributo unificato, se versato, con distrazione delle spese in favore dei difensori.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale base normativa del giudizio di ottemperanza.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    La sopravvenuta piena soddisfazione della pretesa sostanziale determina la cessazione della materia del contendere.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, il pagamento o l'adempimento sopravvenuto che soddisfi integralmente la pretesa azionata determina la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.
  • Quando l'Amministrazione adempie soltanto dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza, il giudice può porre le spese a suo carico applicando il criterio della soccombenza virtuale, anche se dichiara cessata la materia del contendere.
  • La piena soddisfazione della pretesa sostanziale non esclude la decisione sulle spese del giudizio, che possono essere liquidate tenendo conto del comportamento processuale e del momento dell'adempimento.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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