Cassazione Penale, Sentenza n. 7227/2025 del 20/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente denunciava la violazione di legge per non essere stata effettuata la rivalutazione della pericolosità prevista dall'art. 14 del d.lgs. n. 159/2011 (nella versione introdotta dalla l. 17 ottobre 2017, n. 161) dopo la sospensione della misura di prevenzione per stato di detenzione; deduceva che, essendo trascorsi due anni tra l'emissione del decreto e la nuova applicazione della misura, sarebbe dovuta intervenire la nuova verifica e richiamava altresì una recente pronuncia della Corte costituzionale che avrebbe inciso sulla questione.
La decisione
La Cassazione ha accolto il ricorso annullando la sentenza di appello e rinviando per nuovo giudizio. Pur ritenendo non applicabile ratione temporis il comma 2-ter dell'art. 14 introdotto dalla l. n. 161/2017 (la norma fu introdotta dopo la data del fatto), la Corte ha rilevato che, alla data del 11 febbraio 2014, vigeva la giurisprudenza costituzionale (Corte cost. n. 291/2013) che imponeva la rivalutazione della pericolosità dopo la sospensione per detenzione senza introdurre un termine minimo. Le motivazioni delle sentenze di primo e secondo grado non documentano alcuna verifica giudiziale della persistenza della pericolosità: tale verifica costituisce condizione di efficacia della misura di prevenzione e la sua mancanza rende impossibile la configurazione del reato di violazione (art. 75 d.lgs. n. 159/2011). Per carenza motivazionale ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., la sentenza impugnata va annullata e rinviata.
Norme richiamate
art. 75 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
Norma incriminatrice applicata per la violazione della misura di prevenzione; la Cassazione rileva che la sussistenza del reato dipende dall'efficacia del provvedimento di prevenzione, che a sua volta richiede la verifica della pericolosità
art. 14 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (versione introdotta dalla l. 17/10/2017, n. 161, comma 2-ter)
“dopo la cessazione dello stato di detenzione, se esso si \'e protratto per almeno due anni, il tribunale verifica, anche d'ufficio, sentito il pubblico ministero... la persistenza della pericolosità sociale dell\'interessato (...)”
La norma ha introdotto un limite temporale di due anni per l'obbligo di verifica post-detenzione; la Cassazione ha detto che tale disposizione non si applica ratione temporis al caso (la sua introduzione \'e successiva) e che, comunque, la giurisprudenza costituzionale precedente non fissava tale termine
l. 17 ottobre 2017, n. 161
Ha introdotto il comma 2-ter nell'art. 14 del d.lgs. n. 159/2011 prevedendo il termine minimo di due anni per la verifica della pericolosità dopo detenzione; norma non applicabile retroattivamente ai fatti del 2014
Corte costituzionale, sentenza n. 291 del 2/12/2013
Ha stabilito che, se l'esecuzione della misura di prevenzione resta sospesa per stato di detenzione, l'organo che ha adottato il provvedimento deve valutare, anche d'ufficio, la persistenza della pericolosità al momento dell'esecuzione della misura; non fissava limiti temporali
Corte costituzionale, sentenza n. 162 (richiamata nel testo) e altra pronuncia citata nel provvedimento (n. 267 del 2024)
la pronuncia ha ritenuto incostituzionale la parte dell'art. 14, comma 2-ter, "se esso si \'e protratto per almeno due anni"
La Corte costituzionale ha dichiarato l\'incostituzionalità della parte del comma 2-ter che imponeva il requisito dei due anni; la Cassazione osserva comunque che tali pronunce non incidono sul caso concreto per ragioni di temporalità delle norme rispetto ai fatti
Sezioni Unite, sentenza n. 51407 del 21/06/2018
Giurisprudenza di legittimità che ha affermato come la nuova verifica della pericolosità costituisca condizione di efficacia della misura di prevenzione e che, in difetto di tale verifica, non può sussistere il reato di violazione
Massime di principio
- Se una misura di prevenzione personale (es. sorveglianza speciale) resta sospesa per stato di detenzione, il giudice che la riapplica deve procedere a una verifica formale e motivata della persistenza della pericolosità dell'interessato; in mancanza, la misura non ha efficacia e non può essere ritenuta integrata la fattispecie di violazione
- Le modifiche normative introdotte successivamente ai fatti (es. limiti temporali introdotti dalla legge) possono non trovare applicazione ratione temporis; occorre verificare la data di operatività della norma rispetto agli eventi
- La giurisprudenza costituzionale precedente all'introduzione di un termine (Corte cost. n. 291/2013) imponeva la rivalutazione senza fissare un termine minimo: pertanto, per vicende anteriori alla legge che ha introdotto un termine, il giudice doveva comunque verificare la pericolosità
- In sede di motivazione della condanna per violazione di misure di prevenzione il giudice deve espressamente indicare l'avvenuta verifica della persistenza della pericolosità; l'assenza di tale passaggio costituisce vizio di motivazione rilevante e causa di annullamento
- Per la difesa: sollevare specificamente l'omessa rivalutazione come questione preliminare; per l'accusa e il giudice di merito: documentare e motivare la verifica della pericolosità per evitare l'annullamento per carenza motivazionale
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