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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29500/2025 del 13/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per cassazione con un unico motivo: vizio di motivazione e errata applicazione della legge penale (art. 494 c.p.). Il ricorrente contesta che non sarebbe stata raggiunta la prova che fosse lui la persona che, utilizzando le generalità dell'ignaro Cristanti, aveva chiesto il finanziamento di euro 1.299,00 alla società finanziaria Accedo S.p.A.; sostiene che i giudici di merito non avrebbero adeguatamente valutato le dichiarazioni dei testi (Cristanti, Ruperto e Mignini) e chiede una rivalutazione della prova documentale e testimoniale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il motivo aspecifico e diretto a ottenere una non consentita rivalutazione delle fonti probatorie, senza indicare una effettiva violazione di legge né un vizio logico o un travisamento della prova rilevabile in rapporto ai criteri di cui all'art. 606 c.p.p. La Corte ha ritenuto adeguata e coerente la motivazione della Corte d'appello, che aveva documentato l'uso da parte dell'imputato delle generalità e della copia del documento di identità del Cristanti per stipulare un contratto di acquisto e aveva ricostruito le precedenti modalità con cui Soleto si era procurato il documento. Conseguentemente la sentenza di condanna (per il reato indicato, art. 494 c.p.) è rimasta confermata. Per effetto della declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla sanzione pecuniaria di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 494 cod. pen.

    Norma sostanziale relativa al reato contestato (uso di false generalità o raggiri con attribuzione di identità altrui): la Corte ha confermato che i fatti ricostruiti rientrano nella fattispecie contestata.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Disciplina i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha ritenuto che le censure fossero aspecifiche e non individuassero vizio di legge o travisamento della prova rilevabile, pertanto inammissibili.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese processuali e la sanzione pecuniaria a carico del ricorrente in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso; in applicazione è stata irrogata la somma di euro 3.000,00.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non è sede per una libera rivalutazione delle prove: i motivi che si limitano a contestare la valutazione probatoria dei giudici di merito, senza indicare vizi di diritto o specifici travisamenti della prova, sono inammissibili.
  • Per ottenere accoglimento in Cassazione è necessario articolare censure specifiche e aderenti alle fattispecie previste dall'art. 606 c.p.p. (es. violazione di norme processuali, carenza logico-giuridica della motivazione, travisamento della prova con indicazione puntuale degli elementi probatori travisati).
  • Se la decisione della Corte d'appello è motivata in modo coerente e risponde alle censure dell'imputato, la Cassazione tende a dichiarare inammissibili i ricorsi aspecifici.
  • La declaratoria di inammissibilità comporta conseguenze economiche per il ricorrente (spese processuali e sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 c.p.p.), quindi il difensore deve valutare con attenzione la sostenibilità di un ricorso privo di specificità giuridiche.
  • Quando si contesta la valutazione delle testimonianze o della prova documentale, il ricorso in cassazione deve dimostrare errori di diritto o evidenti contraddizioni logico-fattuali nella motivazione dei giudici di merito, non limitarsi a chiedere una diversa valutazione.

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