Sentenza del 22/01/2020 n. 129 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Utilizzazione immobili per l'esenzione IMU - Requisiti per beneficiare dell'esenzione IMU - Requisito soggettivo e oggettivo per esenzione IMU - Attività istituzionali svolte con modalità non commerciali - Errata presentazione Modello Unico.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La Fondazione aveva versato IMU per l'anno 2015 (richiesta di rimborso euro 35.140) ritenendo l'immobile utilizzato dal Presidio sanitario esente ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. i) D.Lgs. 504/92 (richiamato dall'art. 9, comma 8 D.Lgs. 23/2011) in quanto ente non commerciale che svolge attività sanitaria e assistenziale con modalità non commerciali. Il Comune negò il rimborso ritenendo non provati: il requisito soggettivo (assenza di finalità di lucro/non commercialità dell'ente) e il requisito oggettivo (utilizzo diretto dell'immobile), rilevando inoltre che la Fondazione aveva presentato per errore il Modello Unico per società di capitali anziché quello per enti non commerciali
La decisione
La Commissione regionale ha accolto l'appello della Fondazione. Ha ritenuto provato che la Fondazione svolge attività istituzionali sanitarie e di ricerca riconducibili allo statuto, che lo statuto vieta la distribuzione degli utili (quindi esclude finalità di lucro), e che l'immobile è utilizzato direttamente dall'ente. Ha inoltre stabilito che l'errore nella compilazione del modello Unico non esclude la sussistenza dei requisiti per l'esenzione IMU. Ne è conseguito l'annullamento del diniego di rimborso e la dichiarazione che il rimborso è dovuto; le spese di entrambi i gradi di giudizio sono state compensate
Norme richiamate
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 (art. 7, comma 1, lett. i)
Riconosce l'esenzione (originaria ICI, poi richiamata per l'IMU) per immobili utilizzati dagli enti indicati dall'art. 73, comma 1, lett. c) TUIR destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, culturali, ricreative e sportive. La Commissione lo applica come presupposto normativo dell'esenzione.
D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 (art. 9, comma 8)
Richiama la disciplina ICI (art.7 D.Lgs.504/92) ai fini IMU; la Commissione lo utilizza per collegare l'esenzione ICI alla disciplina IMU.
Decreto Ministeriale 19 novembre 2012, n. 200 (art. 3 e art. 4)
Le attività assistenziali e sanitarie si ritengono effettuate con modalità non commerciali quando sono accreditate e contrattualizzate e convenzionate con lo Stato, le Regioni e gli Enti locali e sono svolte in ciascun ambito territoriale e secondo la normativa ivi vigente in maniera complementare o integrativa rispetto al servizio pubblico.
Stabilisce i requisiti soggettivi e oggettivi per l'esenzione IMU: l'ente proprietario/utilizzatore deve essere non commerciale (art.73 TUIR), le attività devono essere tra quelle indicate e svolte con modalità non commerciali. L'art.3 prescrive clausole statutarie (divieto di distribuire utili, obbligo di reinvestire avanzi, obbligo di devoluzione del patrimonio) per qualificare non commercialitÃ; l'art.4 individua l'accreditamento/contrattualizzazione con il SSN come indice di modalità non commerciale.
TUIR (D.P.R. 917/1986), art. 73, comma 1, lett. c
Definisce gli 'enti non commerciali' (enti pubblici e privati diversi dalle società ) rilevanti ai fini del requisito soggettivo. La Commissione ha ritenuto che la Fondazione rientri in tale categoria.
D.L. 1/2012 (art. 91-bis)
Citato come modifica richiamata alla disciplina (modifiche intervenute su D.Lgs. 504/92); la Corte lo menziona come riferimento normativo integrativo all'interpretazione dell'art.7.
Massime di principio
- Per ottenere l'esenzione IMU per immobili adibiti ad attività sanitarie/assistenziali è necessario congiuntamente il requisito soggettivo (proprietario e utilizzatore devono essere enti non commerciali ex art.73 TUIR) e il requisito oggettivo (immobile utilizzato direttamente dall'ente).
- Le attività devono rientrare tra quelle elencate dall'art.7 D.Lgs.504/92 (assistenziali, sanitarie, ricerca scientifica ecc.) e devono essere svolte con modalità non commerciali secondo i criteri del DM 200/2012.
- Ai fini della non commercialità è determinante il contenuto dell'atto costitutivo/statuto: devono essere previste clausole come il divieto di distribuire utili, l'obbligo di reinvestire eventuali avanzi e la devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento (art.3 DM 200/2012).
- Lo svolgimento dell'attività 'in modalità non commerciale' può essere provato anche mediante l'accreditamento e la contrattualizzazione/convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale/Regioni/Enti locali; attività svolte in maniera complementare o integrativa rispetto al servizio pubblico sono compatibili con l'esenzione (art.4 DM 200/2012).
- L'errore formale nella compilazione del modello fiscale (presentazione del Modello Unico per società commerciali anziché Mod ENC) non esclude di per sé il diritto all'esenzione IMU se, sul piano sostanziale, sussistono i requisiti richiesti dalla normativa.
- In sede probatoria l'ente che richiede l'esenzione deve fornire documentazione che dimostri la natura non commerciale dell'attività (statuto, atti costitutivi, convenzioni/accreditamenti, prospetti di fatturato indicanti prevalenza di rapporti con il SSN), poiché l'Amministrazione può contestare la sussistenza dei requisiti.
- La semplice capacità dell'ente di svolgere attività commerciali non è decisiva: ciò che conta è l'assenza della finalità di lucro (ad es. divieto statutario di distribuire utili).
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