Cassazione Civile, Ordinanza n. 35915/2022 del 07/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (cassa previdenza)
La controversia
La controversia riguarda una cartella di pagamento per contributi previdenziali dovuti alla cassa di categoria per gli anni 2008-2012. Il geometra aveva ottenuto in appello l'accoglimento dell'opposizione, con declaratoria di non debenza dei contributi, sul presupposto che l'iscrizione alla cassa e la contribuzione minima non potessero essere pretese in mancanza di effettivo esercizio continuativo della professione e di reddito professionale, nonché per la sola iscrizione ad altra gestione previdenziale. La cassa ha proposto ricorso per cassazione deducendo: 1) violazione delle norme primarie e statutarie che disciplinano l'iscrizione obbligatoria e il potere regolamentare della cassa, sostenendo che la disciplina regolamentare era legittima e che l'iscrizione all'albo fosse sufficiente a far sorgere l'obbligo contributivo; 2) violazione della disciplina sulla contribuzione minima e della ratio solidaristica del sistema, contestando che la continuità professionale e il reddito fossero condizioni necessarie per l'obbligo; 3) violazione delle regole sull'onere della prova, sostenendo che l'iscrizione d'ufficio fosse legittima anche se il professionista non avesse presentato l'autocertificazione di non esercizio dell'attività e che non vi fosse stata inversione dell'onere probatorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto i primi due motivi di ricorso, dichiarando assorbito il terzo. Ha cassato la sentenza della corte d'appello nella parte in cui aveva escluso gli obblighi contributivi del professionista, affermando che la decisione impugnata non si era attenuta ai principi già espressi in tema di cassa dei geometri. Ha quindi rinviato la causa alla stessa corte d'appello, in diversa composizione, perché riesamini la controversia uniformandosi al principio per cui, ai fini dell'obbligo di iscrizione e del pagamento della contribuzione minima, è sufficiente l'iscrizione all'albo, salvo le deroghe regolamentari previste dalla cassa, e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
è stato il parametro processuale invocato per denunciare violazioni di legge nei tre motivi di ricorso.
Legge delega n. 537/1993, art. 1, commi 32 e 33
richiamata dalla ricorrente per sostenere la legittimità della disciplina dell'iscrizione e della contribuzione alla cassa.
D.Lgs. n. 509/1994, artt. 1 e ss.
richiamato come fonte della trasformazione degli enti previdenziali privatizzati e della relativa autonomia regolamentare.
art. 3, comma 12, L. n. 335/1995
richiamato nel quadro normativo invocato dalla ricorrente a sostegno dell'autonomia della cassa e del sistema contributivo.
art. 1, comma 763, L. n. 296/2006
richiamato dalla ricorrente nel novero delle norme che disciplinano il sistema previdenziale di categoria.
art. 1, comma 488, L. n. 147/2013
richiamato dalla ricorrente nel quadro delle disposizioni in materia previdenziale.
art. 6 D.Lgs. n. 103/1996
richiamato dalla ricorrente come norma del sistema previdenziale dei professionisti.
art. 1 L. n. 37/1967
richiamato come base normativa della contribuzione e dell'iscrizione dei geometri.
artt. 10 e 22 L. n. 773/1982
richiamati dalla ricorrente per sostenere la disciplina dell'iscrizione e della continuità professionale dei geometri.
art. 5 Statuto C.I.P.A.G.
richiamato come norma regolamentare ritenuta legittima e idonea a disciplinare le condizioni di iscrizione e di deroga agli obblighi contributivi.
art. 38 Cost.
invocato dalla ricorrente nel quadro dei principi costituzionali di tutela previdenziale.
art. 2697 c.c.
richiamato per contestare l'asserita inversione dell'onere della prova operata dalla corte territoriale.
Massime di principio
- Per la cassa previdenziale di categoria dei geometri, l'iscrizione all'albo professionale è, di regola, condizione sufficiente per far sorgere l'obbligo di iscrizione alla cassa e di pagamento della contribuzione minima, senza che rilevino, di per sé, la occasionalità dell'attività professionale o la mancata produzione di reddito.
- L'autonomia regolamentare della cassa consente di prevedere criteri e condizioni per derogare alla presunzione di esercizio professionale derivante dall'iscrizione all'albo; tali deroghe operano solo se ricorrono le condizioni stabilite dai regolamenti della cassa.
- La mera iscrizione ad altra gestione previdenziale generale non esclude automaticamente gli obblighi verso la previdenza di categoria, potendo incidere solo nei limiti espressamente previsti dalla disciplina regolamentare dell'ente.
- Quando la cassa abbia previsto specifici adempimenti dichiarativi per far valere il non esercizio della professione o l'esclusione dall'obbligo contributivo, il mancato assolvimento di tali oneri può rilevare ai fini dell'iscrizione d'ufficio e della debenza dei contributi.
- Se il giudice di merito esclude la contribuzione prescindendo da tali principi, la decisione è censurabile per violazione di legge e deve essere cassata con rinvio per nuovo esame conformemente al principio affermato dalla Corte.
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