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Parere

Parere n. 356/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto da Elvira Migliorini, contro A.S.L. Salerno, e nei confronti di Anna Bruno, Antonietta Amato, Alessandra Albini, avverso delibera n. 745 del 14/06/2023 avente ad oggetto avviso pubblico manifestazione di interesse finalizzato alla formazione di elenco aziendale di professionisti psicologi di base;

Giustizia amministrativa202401212

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione della deliberazione A.S.L. Salerno n. 745 del 14 giugno 2023, relativa all’esclusione dalla formazione dell’elenco aziendale di professionisti psicologi di base.

Esito

INAMMISSIBILITA

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

La ricorrente ha impugnato, con istanza cautelare, la deliberazione dell’A.S.L. Salerno n. 745/2023, integrativa e rettificativa della precedente deliberazione n. 434/2023, nonché, se lesiva, l’avviso pubblico approvato con deliberazione n. 1318/2022, deducendo la genericità e l’insufficienza della motivazione dell’esclusione, il difetto di istruttoria, la violazione degli artt. 3 e 6 della legge n. 241/1990, degli artt. 24 e 97 Cost., dei principi di buona amministrazione, correttezza e trasparenza, nonché l’indeterminatezza dell’avviso, la mancata predeterminazione dei criteri di valutazione e la violazione della legge regionale Campania n. 35/2020 e del regolamento regionale n. 8/2022. Il Collegio ha preliminarmente esaminato la giurisdizione, chiedendosi se la procedura per la formazione dell’elenco aziendale costituisse una procedura concorsuale di assunzione riservata alla giurisdizione amministrativa oppure una mera verifica dei requisiti e dell’idoneità, relativa a rapporti di lavoro autonomo o parasubordinato e dunque devoluta al giudice ordinario.

Il parere

Il Consiglio di Stato ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, ritenendo che la procedura non fosse concorsuale. La formazione dell’elenco aziendale consisteva in un interpello diretto alla verifica del possesso di requisiti normativamente predeterminati e all’iscrizione in un registro di professionisti psicologi di base, senza valutazione comparativa, prove, attribuzione di punteggi o formazione di una graduatoria di merito volta a individuare vincitori. La circostanza che l’amministrazione avesse verificato i requisiti soggettivi dei candidati non trasformava la procedura in un concorso. Il Collegio ha richiamato l’art. 63 del d.lgs. n. 165/2001, secondo cui le controversie sul diritto all’assunzione spettano al giudice ordinario, mentre la giurisdizione amministrativa è riservata alle procedure concorsuali di assunzione, interpretate restrittivamente. È stata riconosciuta la possibilità di riassumere il giudizio davanti al giudice ordinario ai sensi dell’art. 11, comma 2, del d.lgs. n. 104/2010. I motivi relativi alla motivazione dell’esclusione, all’istruttoria e alla legittimità dell’avviso non sono stati esaminati nel merito.

Osservazioni

Difetto di giurisdizione

La controversia appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, poiché la procedura non presenta i caratteri di una procedura concorsuale di assunzione.

Natura della procedura

La formazione dell’elenco aziendale costituisce un interpello diretto alla verifica dell’idoneità e del possesso di requisiti predeterminati, senza comparazione tra candidati, valutazione discrezionale, prove o graduatoria di merito.

Motivi di merito

Le censure relative alla genericità della motivazione, al difetto di istruttoria, all’indeterminatezza dell’avviso e alla violazione della normativa regionale non sono state esaminate, essendo stata preliminarmente rilevata la carenza di giurisdizione amministrativa.

Norme richiamate

  • art. 2, comma 3, regolamento Regione Campania n. 8/2022

    In fase di prima applicazione ed in attesa della realizzazione dei corsi abilitanti [...] accedono agli elenchi istituiti presso ciascuna ASL [...] gli psicologi e gli psicologi psicoterapeuti che ne fanno domanda e che documentano l'esercizio di attività almeno biennale.

    La disposizione configura l’accesso all’elenco sulla base della verifica di requisiti predeterminati, non di una selezione comparativa.

  • legge regionale Campania n. 35/2020

    La legge regionale costituisce la base normativa del servizio di psicologia di base e della procedura di formazione degli elenchi aziendali.

  • art. 63, d.lgs. n. 165/2001

    La giurisdizione ordinaria riguarda le controversie inerenti al diritto all'assunzione; la giurisdizione amministrativa conosce delle controversie relative alle procedure concorsuali di assunzione.

    La regola generale è la giurisdizione ordinaria sulle controversie relative al lavoro pubblico privatizzato; la giurisdizione amministrativa costituisce eccezione per le vere procedure concorsuali, caratterizzate da bando, valutazione comparativa e graduatoria di merito.

  • art. 4, d.lgs. n. 165/2001

    L’amministrazione opera con i poteri del privato datore di lavoro nell’ambito dei rapporti di lavoro privatizzati.

  • art. 11, comma 2, d.lgs. n. 104/2010

    Il giudizio può essere riassunto davanti al giudice ordinario munito di giurisdizione.

  • art. 3, legge n. 241/1990

    La disposizione è stata invocata dalla ricorrente in relazione al difetto di motivazione, ma il motivo non è stato esaminato nel merito per il difetto di giurisdizione.

  • art. 6, legge n. 241/1990

    La disposizione è stata invocata dalla ricorrente in relazione ai doveri istruttori del responsabile del procedimento, senza esame nel merito.

  • Cass., Sez. Unite, ord. n. 27889 del 13 ottobre 2021

    L’inserimento in un elenco o graduatoria di soggetti in possesso di requisiti predeterminati, senza comparazione e graduatoria di merito, non integra una procedura concorsuale.

  • Cass., Sez. Unite, ord. n. 21599 del 2018

    La nozione di procedura concorsuale deve essere interpretata restrittivamente; sono concorsuali le procedure con selezione tra candidati, anche per soli titoli, mentre non lo sono le verifiche di mera idoneità.

Massime di principio

  • La controversia appartiene alla giurisdizione amministrativa in materia di pubblico impiego privatizzato solo quando la procedura presenta i caratteri propri del concorso, ossia bando, valutazione comparativa dei candidati e graduatoria di merito destinata a individuare i vincitori.
  • L’inserimento in un elenco aziendale fondato sulla verifica del possesso di requisiti normativamente predeterminati, senza comparazione tra aspiranti e senza attribuzione di punteggi o individuazione di vincitori, non costituisce procedura concorsuale di assunzione.
  • La verifica dei requisiti soggettivi e dell’idoneità dei candidati, anche se svolta dall’amministrazione mediante un procedimento formalizzato, non comporta di per sé l’esercizio di un potere concorsuale riservato alla giurisdizione amministrativa.
  • Quando il giudice amministrativo declina la giurisdizione in favore del giudice ordinario, il giudizio può essere riassunto davanti al giudice munito di giurisdizione ai sensi dell’art. 11, comma 2, del d.lgs. n. 104/2010.

Esclusione dall’elenco degli psicologi di base e difetto di giurisdizione

Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da una professionista psicologa contro l’A.S.L. Salerno, per l’annullamento della deliberazione n. 745 del 14 giugno 2023, relativa alla formazione dell’elenco aziendale dei professionisti psicologi di base previsto dalla normativa regionale campana.

Premesse e disciplina della procedura

La ricorrente aveva presentato domanda per l’inserimento nell’elenco aziendale. Il regolamento regionale Campania n. 8 del 9 settembre 2022, attuativo della legge regionale n. 35/2020, prevedeva, in fase di prima applicazione, l’accesso all’elenco per gli psicologi e psicoterapeuti che documentassero almeno due anni di attività presso ASL, aziende ospedaliere, IRCCS o strutture convenzionate della Regione Campania. Per l’attività svolta presso strutture convenzionate era richiesta documentazione fiscale.

L’A.S.L. aveva inizialmente formato una lista di ammessi e non ammessi con deliberazione n. 434/2023. A seguito di numerose richieste di rivalutazione, aveva chiesto ai candidati esclusi di trasmettere nuovamente la domanda, corredata dal curriculum vitae, per consentire una nuova verifica dei requisiti. All’esito della rinnovata istruttoria, la deliberazione n. 745/2023 aveva confermato l’esclusione della ricorrente, indicando accanto al suo nominativo il riferimento generico agli artt. 2 e/o 3 del regolamento regionale n. 8/2022.

Motivi del ricorso

La ricorrente sosteneva che la motivazione dell’esclusione fosse assente, generica e incomprensibile e che l’amministrazione non avesse spiegato le ragioni concrete per cui i documenti prodotti non dimostrassero il possesso dei requisiti. Venivano inoltre dedotti il difetto di istruttoria, la violazione degli artt. 3 e 6 della legge n. 241/1990, degli artt. 24 e 97 Cost. e dei principi di buona amministrazione, correttezza e trasparenza.

Con riferimento all’avviso pubblico, la ricorrente lamentava anche l’indeterminatezza dei requisiti e dei criteri di valutazione, la mancata predeterminazione dei criteri, la violazione della legge regionale n. 35/2020 e del regolamento regionale n. 8/2022, nonché eccesso di potere per sviamento, illogicità, contraddittorietà e arbitrarietà.

Il Ministero della Salute, nella relazione istruttoria, aveva concluso per l’accoglimento del ricorso.

Valutazione sulla giurisdizione

Il Consiglio di Stato ha ritenuto preliminare e decisiva la questione di giurisdizione. Ai sensi dell’art. 63 del d.lgs. n. 165/2001, le controversie relative al diritto all’assunzione spettano in via generale al giudice ordinario, mentre la giurisdizione amministrativa è riservata alle controversie concernenti procedure concorsuali di assunzione.

Richiamando le ordinanze della Corte di cassazione, Sezioni Unite, n. 27889/2021 e n. 21599/2018, il Collegio ha precisato che la procedura concorsuale deve essere intesa restrittivamente. Essa presuppone un bando, una valutazione comparativa dei candidati e una graduatoria finale di merito, destinata a individuare i vincitori. Possono rientrare nella nozione anche i concorsi per soli titoli, purché vi sia una selezione comparativa tra gli aspiranti.

Non costituiscono invece procedure concorsuali le assunzioni dirette, le verifiche di mera idoneità e gli inserimenti in elenchi o liste fondati sul possesso di requisiti predeterminati, quando tali requisiti siano valutati in termini assoluti e non mediante confronto tra i candidati.

Applicazione al caso concreto

Secondo il Collegio, la procedura dell’A.S.L. Salerno non era finalizzata alla scelta dei migliori candidati attraverso una competizione, ma alla verifica dell’idoneità dei professionisti e alla loro iscrizione in un elenco aziendale. Non erano previste prove, attribuzione di punteggi, valutazioni comparative o una graduatoria di merito. Inoltre, il rapporto prospettato con l’amministrazione era di lavoro autonomo o, al più, parasubordinato.

La procedura doveva quindi qualificarsi come mero interpello e non come concorso pubblico. La controversia riguardava conseguentemente una posizione devoluta alla giurisdizione ordinaria.

Conclusioni

Il Consiglio di Stato ha espresso il parere che il ricorso fosse dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, in favore del giudice ordinario. I motivi relativi alla carenza di motivazione, all’istruttoria e alla legittimità dell’avviso non sono stati esaminati nel merito. Il giudizio può essere riassunto davanti al giudice ordinario ai sensi dell’art. 11, comma 2, del d.lgs. n. 104/2010.

Come è indicizzato

MaterieRicorso straordinario al Presidente della RepubblicaGiurisdizione e ripartoConcorsi pubblici
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
SottomaterieRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorso
IstitutiRiparto di giurisdizioneLegittimazione e interesse a ricorrere

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