Sentenza del 03/04/2019 n. 2002 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Finanza locale - TARSU - TIA - Società ricorrente contro avvisi accertamento - Accolto - Appello della società servizi ambientali per errato presupposto soggettivo. Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato gli avvisi di accertamento relativi agli anni dal 2009 al 2014, sostenendo l’errata individuazione del presupposto soggettivo dell’imposizione, poiché la TARSU/TIA era stata richiesta in relazione a un immobile di proprietà di un altro soggetto. La contestazione riguardava quindi l’individuazione del soggetto tenuto al pagamento del tributo e la riferibilità dell’occupazione o detenzione dell’immobile alla società.
La decisione
Il ricorso originario era stato accolto. In appello, tuttavia, la decisione è stata riformata a favore dell’ente impositore: l’appello della società è stato accolto per errato presupposto soggettivo della precedente pronuncia. È stato ritenuto rilevante che la sede legale della società, indicata anche negli studi di settore, costituisse elemento idoneo a fondare la debenza del tributo. In caso di uso promiscuo dei locali, il soggetto passivo deve inoltre dichiarare la distinzione tra superfici destinate a uso domestico e superfici destinate a uso non domestico.
Norme richiamate
TARSU/TIA – disciplina della tassa o tariffa sui rifiuti
Il tributo è collegato alla disponibilità, occupazione o detenzione di locali o aree suscettibili di produrre rifiuti, non necessariamente alla proprietà dell’immobile. Pertanto, il soggetto che utilizza o detiene i locali può essere tenuto al pagamento anche se non ne è proprietario.
Obbligo di dichiarazione delle superfici a uso domestico e non domestico
Quando un immobile è utilizzato promiscuamente, il soggetto passivo deve indicare separatamente le superfici con diversa destinazione, così da consentire la corretta applicazione delle tariffe.
Studi di settore – indicazione della sede legale
L’indicazione della sede legale negli studi di settore può costituire un elemento probatorio dell’effettiva riferibilità dei locali alla società e quindi del presupposto soggettivo per l’imposizione sui rifiuti.
Massime di principio
- Per i tributi sui rifiuti, il soggetto obbligato non coincide necessariamente con il proprietario dell’immobile: assume rilievo chi lo occupa, detiene o utilizza concretamente.
- La contestazione basata esclusivamente sul fatto che l’immobile appartenga a un altro soggetto può non essere sufficiente, se emergono elementi che dimostrano l’utilizzo dei locali da parte del contribuente.
- In caso di uso promiscuo, è importante dichiarare con precisione la ripartizione delle superfici tra uso domestico e uso non domestico; l’omessa distinzione può comportare l’applicazione del tributo secondo una superficie o una categoria non corretta.
- Le informazioni contenute in dichiarazioni fiscali, studi di settore o altri documenti ufficiali possono essere utilizzate dall’ente per dimostrare la disponibilità o l’utilizzo dei locali.
- La decisione evidenzia l’importanza di verificare il presupposto soggettivo del tributo, la concreta disponibilità dell’immobile e la corretta dichiarazione delle superfici prima di contestare un avviso di accertamento.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 3 apr 2019Sentenza del 03/04/2019 n. 233 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna
- Sentenza · 3 apr 2019Sentenza del 03/04/2019 n. 275 - Comm. Trib. Reg. per il Molise
- Sentenza · 3 apr 2019Sentenza del 03/04/2019 n. 277 - Comm. Trib. Reg. per il Molise
- Sentenza · 3 apr 2019Sentenza del 03/04/2019 n. 279 - Comm. Trib. Reg. per il Molise
- Sentenza · 3 apr 2019Sentenza del 03/04/2019 n. 1970 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
- Sentenza · 3 apr 2019Sentenza del 03/04/2019 n. 1976 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →