Sentenza del 13/01/2017 n. 744 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava l'impugnazione di una cartella di pagamento relativa a INVIM, imposta di registro e oneri accessori, emessa dopo il passaggio in giudicato della sentenza che aveva respinto il ricorso della società contro l'avviso di liquidazione. La società sosteneva che l'Amministrazione fosse decaduta dal potere di iscrivere a ruolo e riscuotere le somme ai sensi dell'art. 25 del D.P.R. n. 602/1973. In subordine, aveva dedotto l'esistenza di un giudicato interno, l'omessa pronuncia su alcune eccezioni e la prescrizione delle imposte di registro, ipotecaria, catastale e degli accessori.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Amministrazione, cassato la sentenza impugnata e deciso la causa nel merito rigettando il ricorso originario della società contribuente. Ha stabilito che, quando la sentenza passata in giudicato conferma integralmente l'imposizione e non è necessaria un'ulteriore determinazione dell'imposta, il credito erariale è soggetto al termine ordinario decennale di prescrizione decorrente dal passaggio in giudicato, ai sensi dell'art. 78 del D.P.R. n. 131/1986, e non al termine di decadenza previsto dall'art. 25 del D.P.R. n. 602/1973. Le eccezioni di omessa pronuncia e giudicato interno sono state respinte anche perché non adeguatamente documentate e trascritte nel controricorso. Le spese dei giudizi di merito sono state compensate, mentre la società è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in 7.000 euro oltre spese prenotate a debito.
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 25
si riferisce ai soli crediti derivanti da atti divenuti definitivi per omessa impugnazione
La disposizione sul termine di decadenza per la riscossione non si applica, secondo la Corte, quando il credito tributario deriva da una sentenza passata in giudicato che ha confermato l'imposizione.
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 78
il credito erariale può essere riscosso nel termine decennale di prescrizione, decorrente dal passaggio in giudicato della sentenza
Quando la sentenza definisce integralmente l'imposta, il credito può essere riscosso entro il termine ordinario decennale di prescrizione decorrente dal giudicato.
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 76
prevedere il termine triennale di decadenza dal passaggio in giudicato della sentenza
Il termine triennale ha funzione residuale e riguarda l'ipotesi in cui l'Amministrazione debba ancora svolgere un'ulteriore attività di accertamento o determinazione dell'imposta.
Massime di principio
- Quando una sentenza tributaria passata in giudicato conferma integralmente l'imposizione, senza necessità di ulteriori calcoli o accertamenti, la riscossione del credito segue normalmente il termine decennale di prescrizione decorrente dal giudicato, non il termine di decadenza previsto per gli atti divenuti definitivi per mancata impugnazione.
- Il termine triennale di decadenza può assumere rilievo quando, dopo il giudicato, l'Amministrazione deve ancora determinare o quantificare l'imposta; se invece l'importo è già definito, prevale la disciplina della prescrizione decennale.
- Le eccezioni di giudicato interno e omessa pronuncia devono essere comprovate mediante la puntuale trascrizione degli atti processuali rilevanti, della sentenza di primo grado e dei motivi di appello; in mancanza, possono essere dichiarate inammissibili o infondate per violazione del principio di autosufficienza.
- Per valutare la validità di una cartella fondata su una sentenza, occorre verificare il contenuto esatto della decisione passata in giudicato, la data del suo passaggio in giudicato, l'eventuale necessità di ulteriori attività di liquidazione e il rispetto del termine prescrizionale applicabile.
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