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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06021/2024 del 06/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia trae origine da una convenzione del 9 giugno 2006 con cui un comune affidava a un raggruppamento di imprese la concessione per progettare, realizzare e gestire un polo natatorio, prevedendo quale corrispettivo sia la gestione esclusiva dell’opera sia un contributo in natura consistente nella cessione di un’area comunale. Dopo l’esecuzione dei lavori, la concessionaria rilevava che, all’esito del frazionamento, la superficie dell’area da trasferire era minore di quella inizialmente prevista e sosteneva che ciò comportasse una riduzione del valore del contributo. Le parti stipulavano poi l’atto di cessione nel 2012, ma restava contestata la misura del residuo importo dovuto dal comune. La società concessionaria adiva quindi il collegio arbitrale, che condannava il comune al pagamento di una somma a titolo di penale per il decremento di valore dell’area, oltre interessi. Il comune impugnava il lodo dinanzi alla Corte d’appello, deducendo violazione di norme di diritto; la società resisteva e proponeva impugnazione incidentale. Dopo la dichiarazione di fallimento della società, il giudizio veniva riassunto dai curatori. In cassazione il comune proponeva ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto; i curatori depositavano controricorso con ricorso incidentale adesivo. Nel corso del giudizio di legittimità, entrambe le parti presentavano istanza congiunta per dichiarare l’inammissibilità dei ricorsi per sopravvenuta carenza di interesse, rappresentando che nel fallimento era intervenuta l’omologazione di un concordato fallimentare proposto dal comune quale assuntore e che tale decreto non era stato impugnato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato cessata la materia del contendere sia sul ricorso principale sia sul ricorso incidentale adesivo, prendendo atto dell’intervenuta omologazione del concordato fallimentare nel quale il comune era assuntore. Ha affermato che la sopravvenuta composizione convenzionale della controversia fa venir meno l’interesse alla decisione e determina la caducazione dell’efficacia della sentenza impugnata e del lodo arbitrale. Ha inoltre compensato integralmente le spese del giudizio di legittimità e ha escluso il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 829 c.p.c.

    La sentenza d’appello richiamava la disciplina dell’impugnazione del lodo; la Corte di cassazione non decide sul merito dell’interpretazione, ma rileva che la questione perde attualità per la sopravvenuta cessazione della materia del contendere.

  • art. 241 d.lgs. n. 163/2006

    La norma era richiamata dalla Corte d’appello come disciplina vigente al momento della stipula della convenzione di arbitrato; la decisione di legittimità non entra nel merito della sua applicazione, perché il giudizio viene definito per sopravvenuta cessazione della materia del contendere.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro formale sotto il quale entrambe le parti avevano denunciato la violazione o falsa applicazione di norme di diritto nei rispettivi ricorsi.

  • art. 382, comma 3, c.p.c.

    Richiamato nel principio secondo cui la sopravvenuta definizione convenzionale della lite non si inquadra nelle ipotesi di decisione tipizzate e conduce alla cessazione della materia del contendere.

  • art. 383 c.p.c.

    Richiamato insieme alle altre norme sul possibile esito del giudizio di cassazione, per escludere che la sopravvenienza integrasse una diversa categoria decisoria.

  • art. 384 c.p.c.

    Richiamato per ribadire che la sopravvenuta composizione della controversia non comporta una pronuncia di merito o di inammissibilità, ma la cessazione della materia del contendere.

Massime di principio

  • Se, nel corso del giudizio di cassazione, le parti definiscono consensualmente la controversia o sopravviene un fatto che elimina integralmente il contrasto tra esse, la Corte deve dichiarare cessata la materia del contendere.
  • La cessazione della materia del contendere non coincide con l’inammissibilità sopravvenuta del ricorso: l’effetto processuale corretto è la rimozione, senza rinvio, delle decisioni prive di attualità.
  • Quando la lite si estingue per sopravvenuta composizione, le spese del giudizio di legittimità possono essere regolate secondo il criterio della soccombenza virtuale oppure, se richiesto e giustificato, compensate integralmente.
  • La definizione concorsuale della vicenda che elimini l’interesse delle parti al giudizio impedisce ogni pronuncia sul merito delle censure contro la sentenza impugnata o contro il lodo arbitrale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLiquidazione giudizialeArbitrato
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresaContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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