L.R. TAA 8/2015
Istituzione del nuovo Comune di Amblar-Don mediante la fusione dei Comuni di Amblar e Don (B.U. 4 agosto 2015, n. 31 - suppl. n. 2)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge istituisce dal 1° gennaio 2016 il nuovo Comune di Amblar-Don, nato dalla fusione dei Comuni di Amblar e Don. Disciplina successione di beni e rapporti, regime transitorio, gestione commissariale, personale, prima elezione degli organi e indennità, applicabili nel solo territorio trentino interessato.
Istituzione del Comune di Amblar-Don mediante fusione di Amblar e Don
Istituzione del Comune di Amblar-Don
La legge regionale disciplina la fusione dei Comuni di Amblar e Don e l’istituzione del nuovo Comune di Amblar-Don, con efficacia dal 1° gennaio 2016, nel territorio della Provincia autonoma di Trento. Dal medesimo momento i due Comuni originari sono estinti e cessano gli organi comunali e di revisione contabile.
Assetto territoriale, sede e capoluogo
La circoscrizione del nuovo Comune coincide con quelle dei due Comuni soppressi. La sede legale è fissata nell’abitato di Don, che costituisce il capoluogo. Lo statuto può consentire lo svolgimento delle sedute degli organi collegiali anche fuori dalla sede legale, mentre gli uffici comunali possono essere distribuiti su tutto il territorio comunale.
Successione nei beni, nei rapporti e nei diritti di uso civico
Il Comune di Amblar-Don succede in tutti i beni mobili e immobili e in tutte le situazioni giuridiche attive e passive dei Comuni di origine. In caso di controversie tra gli enti soppressi, la Giunta provinciale di Trento definisce i rapporti secondo i principi della successione tra persone giuridiche. Restano applicabili le disposizioni statali richiamate sulla successione nei comuni fusi.
Per i beni e diritti di uso civico, la titolarità resta in capo alle comunità di originaria appartenenza.
Municipi e rappresentanza delle comunità locali
Lo statuto del nuovo Comune può prevedere l’istituzione di municipi, privi di personalità giuridica, per valorizzare le comunità locali. Il funzionamento è affidato a un comitato di gestione gratuito composto da un prosindaco e da 2 a 4 consultori, eletti tra i residenti della circoscrizione in possesso dei requisiti per il consiglio comunale. Le cariche di sindaco, assessore e consigliere comunale sono incompatibili con quella di componente del comitato.
Per ciascun Comune estinto può essere istituito un solo municipio. Lo statuto ne disciplina composizione, modalità di elezione e funzioni consultive e partecipative; la prima elezione dei componenti avviene entro il termine stabilito dallo statuto del nuovo Comune.
Regime transitorio e gestione provvisoria
Dal 1° gennaio 2016 e fino all’elezione degli organi comunali, il nuovo Comune è amministrato da un commissario straordinario nominato dalla Giunta provinciale di Trento. Il commissario è coadiuvato, senza oneri per la finanza pubblica, da un comitato consultivo formato dagli ex sindaci dei Comuni estinti, sentito sul bilancio e sulle varianti urbanistiche.
Entro il 31 dicembre 2015 i sindaci dei Comuni interessati, d’intesa tra loro, devono definire l’organizzazione amministrativa provvisoria e l’impiego del personale trasferito; in mancanza provvede il commissario.
Regime degli atti e continuità amministrativa
Fino all’esecutività degli atti del nuovo ente continuano ad applicarsi, nei rispettivi territori di origine, gli atti e i provvedimenti dei singoli Comuni. Lo statuto può prevedere forme di partecipazione e collegamento con le comunità originarie e adeguate forme di decentramento dei servizi comunali.
Personale e segretari comunali
Il personale dei Comuni di origine è trasferito al nuovo Comune secondo l’articolo 2112 del codice civile, con applicazione delle procedure di informazione e consultazione previste dalla legge n. 428 del 1990. Ai segretari comunali si applica la disciplina regionale richiamata dalla legge regionale n. 4 del 1993.
Statuto e regolamento del consiglio comunale
Prima dell’istituzione del nuovo Comune, i Comuni interessati possono approvare uno statuto conforme che entri in vigore con la fusione e resti efficace fino alle modifiche del nuovo ente. In assenza di tale statuto, gli organi del Comune di Amblar-Don devono approvare statuto e regolamento del consiglio entro sei mesi dalla loro elezione. Fino ad allora continuano ad applicarsi, se compatibili, lo statuto, il regolamento del consiglio e gli altri regolamenti interni del Comune di Amblar vigenti al 31 dicembre 2015.
Prima elezione degli organi e formazione della giunta
La prima elezione del sindaco e del consiglio comunale si svolge nel turno elettorale fissato in una domenica compresa tra il 1° maggio e il 15 giugno 2016. Si applica la disciplina regionale per i comuni trentini con popolazione inferiore a 3.000 abitanti.
Nel primo mandato amministrativo il sindaco può nominare fino a tre assessori per garantire la rappresentanza di soggetti espressione di tutti i Comuni originari. È prevista una disciplina specifica delle indennità dell’organo esecutivo.
Indennità di carica e disciplina finanziaria
Al sindaco e agli assessori spettano le indennità previste dal regolamento regionale richiamato per i comuni della fascia 1 livello superiore. L’indennità complessiva degli assessori del nuovo Comune è pari al doppio dell’indennità mensile dell’assessore prevista dalla legge; se gli assessori sono più di due, le indennità individuali sono ridotte in misura uguale, ferma la maggiorazione del vicesindaco.
Fino all’adozione del bilancio di previsione è consentito l’esercizio provvisorio secondo la disciplina richiamata, assumendo come riferimento la somma delle risorse definitivamente iscritte nei bilanci 2015 dei Comuni estinti.
Contributi spettanti al nuovo Comune
Al Comune di Amblar-Don spettano i contributi già previsti per le fusioni dalla normativa regionale richiamata, secondo la disciplina transitoria stabilita dalla legge regionale n. 11 del 2014.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
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