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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27774/2025 del 17/10/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietario)

La controversia

Il proprietario di un immobile abitativo e del relativo cortile convenne in giudizio il vicino proprietario di due immobili al confine, sostenendo che questi avesse illegittimamente rialzato il colmo del tetto e trasformato la copertura da una falda a due falde, con spostamento e innalzamento del colmo, in violazione delle norme tecniche comunali che imponevano il rispetto di distanze dal confine e dagli edifici. Chiese la demolizione delle opere, il risarcimento dei danni e la riduzione in luce di alcune vedute. Il convenuto replicò deducendo l’esistenza di un accordo tra confinanti sulla sopraelevazione, sostenendo che i lavori non avessero dato luogo a una nuova costruzione soggetta alle distanze legali e negando l’esistenza di vedute sulla facciata di sua proprietà. Il Tribunale rigettò la domanda; la Corte d’appello confermò. In cassazione il soccombente dedusse: 1) violazione degli artt. 873 c.c. e 3, comma 1, lett. e), d.P.R. 380/2001, sostenendo che l’innalzamento del tetto, anche se modesto, integrasse sempre nuova costruzione rilevante ai fini delle distanze e che il giudice di merito avesse erroneamente qualificato il manufatto come volume tecnico; 2) omesso esame di fatti decisivi, per non avere i giudici considerato alcune ammissioni della controparte, gli accertamenti del c.t.u. e la documentazione tecnica sull’altezza del sottotetto, che avrebbero escluso la natura di volume tecnico; 3) omesso esame di fatti decisivi e mancata pronuncia sulle istanze istruttorie dell’appellante (interrogatorio, testi, acquisizioni documentali, integrazione/rinnovazione della c.t.u.), che sarebbero state decisive per accertare la doppia sopraelevazione, le misure e la vetustà delle solette.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, in tema di distanze legali, la nozione di costruzione è unica e comprende qualsiasi opera non completamente interrata con caratteri di solidità e immobilizzazione rispetto al suolo; tuttavia, nella ristrutturazione con sopraelevazione o modifica del tetto, la nuova costruzione rileva solo se incide sulla superficie esterna e sulla volumetria dei piani sottostanti, modificando la struttura della copertura. Ha aggiunto che un rialzo può restare irrilevante se ha funzione meramente accessoria o serve solo ad allocare impianti tecnici non altrimenti sistemabili, ossia se integra un volume tecnico. Nel caso concreto, i giudici di merito avevano accertato che l’innalzamento era modesto, che non creava un vano utile nel sottotetto, che era reso necessario da esigenze tecniche di spostamento della trave, consolidamento e coibentazione, e perciò avevano correttamente escluso la nuova costruzione. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché, in presenza di doppia conforme, il ricorrente avrebbe dovuto indicare e confrontare le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito, onere non assolto. Il terzo motivo è stato respinto perché le prove richieste riguardavano circostanze già accertate dal c.t.u. e comunque non decisive; inoltre il vizio relativo alla mancata ammissione di prove è deducibile solo se la prova non ammessa sia idonea a sovvertire con certezza il fondamento della decisione. La Corte ha inoltre condannato il ricorrente alle spese e, trattandosi di decisione conforme alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., ha applicato l’art. 96 c.p.c. con condanna al pagamento di una somma ulteriore in favore della controparte e di un importo in favore della cassa delle ammende, oltre al contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 873 c.c.

    La nozione di costruzione ai fini delle distanze è unica e comprende qualsiasi opera non completamente interrata con caratteri di solidità e immobilizzazione; il richiamo ai regolamenti locali serve solo a consentire distanze maggiori, non a modificare la nozione codicistica.

  • art. 3, comma 1, lett. e), d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380

    Richiamato dal ricorrente per sostenere la qualificazione edilizia dell’intervento; la Corte nega che possa prevalere sulla nozione civilistica di costruzione ai fini delle distanze.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È il paradigma della censura per violazione di legge, ma non può essere utilizzato per ottenere una rivalutazione del merito della qualificazione del manufatto.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Il vizio di omesso esame di fatti decisivi è inammissibile o infondato se non si supera il filtro della doppia conforme o se i fatti dedotti non sono realmente decisivi.

  • art. 348-ter, quinto comma, c.p.c.

    In caso di doppia conforme, per dedurre il vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. occorre indicare le diverse ragioni di fatto delle due decisioni di merito.

  • art. 54, comma 2, d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134

    Individua l’ambito applicativo della disciplina sulla doppia conforme nei giudizi di appello introdotti dopo l’11 settembre 2012.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La decisione è stata resa in conformità alla proposta di definizione accelerata; la Corte richiama la possibilità che il consigliere proponente faccia parte del collegio.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Regola la decisione in camera di consiglio a seguito di richiesta del ricorrente dopo la proposta ex art. 380-bis c.p.c.

  • art. 51, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Richiamato per escludere l’incompatibilità del consigliere che ha formulato la proposta di definizione anticipata.

  • art. 52 c.p.c.

    Richiamato anch’esso per escludere profili di incompatibilità del componente del collegio.

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    Poiché il ricorso è stato deciso conformemente alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., la Corte applica la condanna ulteriore per lite temeraria e la somma in favore della cassa delle ammende.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Viene dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell’impugnazione.

Massime di principio

  • In tema di distanze legali, ai sensi dell’art. 873 c.c., la nozione di costruzione è unitaria e comprende ogni opera non completamente interrata, stabile e immobilizzata al suolo; le fonti urbanistiche locali non possono ampliare o restringere questa nozione, ma solo prevedere distanze maggiori.
  • La sopraelevazione o modifica del tetto integra nuova costruzione solo se comporta un effettivo incremento della superficie esterna e della volumetria dei piani sottostanti e incide sulla struttura della copertura; se, invece, l’intervento ha funzione meramente accessoria o tecnico-funzionale, può essere qualificato come volume tecnico e restare irrilevante ai fini delle distanze.
  • Il volume tecnico è configurabile solo quando l’opera è priva di autonomia funzionale, anche potenziale, perché destinata a contenere impianti serventi dell’edificio principale non altrimenti collocabili; la mera assenza attuale di impianti non è decisiva se la conformazione del vano ne evidenzia la funzione tecnica.
  • Nel giudizio di legittimità, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile in presenza di doppia conforme se il ricorrente non indica specificamente le diverse rationes facti delle decisioni di primo e secondo grado.
  • La censura sulla mancata ammissione di prove è rilevante solo se la prova dedotta sia decisiva in senso rigoroso, cioè idonea a sovvertire con certezza il fondamento della decisione; non basta prospettarne una mera utilità istruttoria o una diversa valutazione probabilistica.
  • Quando il ricorso è deciso in conformità alla proposta di definizione accelerata, la Corte può applicare le conseguenze sanzionatorie previste dall’art. 96 c.p.c. e l’ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieProprietàImpugnazioniProve
RamiDiritti realiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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