Cassazione Civile, Ordinanza n. 27774/2025 del 17/10/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
Il proprietario di un immobile abitativo e del relativo cortile convenne in giudizio il vicino proprietario di due immobili al confine, sostenendo che questi avesse illegittimamente rialzato il colmo del tetto e trasformato la copertura da una falda a due falde, con spostamento e innalzamento del colmo, in violazione delle norme tecniche comunali che imponevano il rispetto di distanze dal confine e dagli edifici. Chiese la demolizione delle opere, il risarcimento dei danni e la riduzione in luce di alcune vedute. Il convenuto replicò deducendo l’esistenza di un accordo tra confinanti sulla sopraelevazione, sostenendo che i lavori non avessero dato luogo a una nuova costruzione soggetta alle distanze legali e negando l’esistenza di vedute sulla facciata di sua proprietà. Il Tribunale rigettò la domanda; la Corte d’appello confermò. In cassazione il soccombente dedusse: 1) violazione degli artt. 873 c.c. e 3, comma 1, lett. e), d.P.R. 380/2001, sostenendo che l’innalzamento del tetto, anche se modesto, integrasse sempre nuova costruzione rilevante ai fini delle distanze e che il giudice di merito avesse erroneamente qualificato il manufatto come volume tecnico; 2) omesso esame di fatti decisivi, per non avere i giudici considerato alcune ammissioni della controparte, gli accertamenti del c.t.u. e la documentazione tecnica sull’altezza del sottotetto, che avrebbero escluso la natura di volume tecnico; 3) omesso esame di fatti decisivi e mancata pronuncia sulle istanze istruttorie dell’appellante (interrogatorio, testi, acquisizioni documentali, integrazione/rinnovazione della c.t.u.), che sarebbero state decisive per accertare la doppia sopraelevazione, le misure e la vetustà delle solette.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, in tema di distanze legali, la nozione di costruzione è unica e comprende qualsiasi opera non completamente interrata con caratteri di solidità e immobilizzazione rispetto al suolo; tuttavia, nella ristrutturazione con sopraelevazione o modifica del tetto, la nuova costruzione rileva solo se incide sulla superficie esterna e sulla volumetria dei piani sottostanti, modificando la struttura della copertura. Ha aggiunto che un rialzo può restare irrilevante se ha funzione meramente accessoria o serve solo ad allocare impianti tecnici non altrimenti sistemabili, ossia se integra un volume tecnico. Nel caso concreto, i giudici di merito avevano accertato che l’innalzamento era modesto, che non creava un vano utile nel sottotetto, che era reso necessario da esigenze tecniche di spostamento della trave, consolidamento e coibentazione, e perciò avevano correttamente escluso la nuova costruzione. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché, in presenza di doppia conforme, il ricorrente avrebbe dovuto indicare e confrontare le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito, onere non assolto. Il terzo motivo è stato respinto perché le prove richieste riguardavano circostanze già accertate dal c.t.u. e comunque non decisive; inoltre il vizio relativo alla mancata ammissione di prove è deducibile solo se la prova non ammessa sia idonea a sovvertire con certezza il fondamento della decisione. La Corte ha inoltre condannato il ricorrente alle spese e, trattandosi di decisione conforme alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., ha applicato l’art. 96 c.p.c. con condanna al pagamento di una somma ulteriore in favore della controparte e di un importo in favore della cassa delle ammende, oltre al contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
art. 873 c.c.
La nozione di costruzione ai fini delle distanze è unica e comprende qualsiasi opera non completamente interrata con caratteri di solidità e immobilizzazione; il richiamo ai regolamenti locali serve solo a consentire distanze maggiori, non a modificare la nozione codicistica.
art. 3, comma 1, lett. e), d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380
Richiamato dal ricorrente per sostenere la qualificazione edilizia dell’intervento; la Corte nega che possa prevalere sulla nozione civilistica di costruzione ai fini delle distanze.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il paradigma della censura per violazione di legge, ma non può essere utilizzato per ottenere una rivalutazione del merito della qualificazione del manufatto.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il vizio di omesso esame di fatti decisivi è inammissibile o infondato se non si supera il filtro della doppia conforme o se i fatti dedotti non sono realmente decisivi.
art. 348-ter, quinto comma, c.p.c.
In caso di doppia conforme, per dedurre il vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. occorre indicare le diverse ragioni di fatto delle due decisioni di merito.
art. 54, comma 2, d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134
Individua l’ambito applicativo della disciplina sulla doppia conforme nei giudizi di appello introdotti dopo l’11 settembre 2012.
art. 380-bis c.p.c.
La decisione è stata resa in conformità alla proposta di definizione accelerata; la Corte richiama la possibilità che il consigliere proponente faccia parte del collegio.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Regola la decisione in camera di consiglio a seguito di richiesta del ricorrente dopo la proposta ex art. 380-bis c.p.c.
art. 51, primo comma, n. 4, c.p.c.
Richiamato per escludere l’incompatibilità del consigliere che ha formulato la proposta di definizione anticipata.
art. 52 c.p.c.
Richiamato anch’esso per escludere profili di incompatibilità del componente del collegio.
art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.
Poiché il ricorso è stato deciso conformemente alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., la Corte applica la condanna ulteriore per lite temeraria e la somma in favore della cassa delle ammende.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Viene dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell’impugnazione.
Massime di principio
- In tema di distanze legali, ai sensi dell’art. 873 c.c., la nozione di costruzione è unitaria e comprende ogni opera non completamente interrata, stabile e immobilizzata al suolo; le fonti urbanistiche locali non possono ampliare o restringere questa nozione, ma solo prevedere distanze maggiori.
- La sopraelevazione o modifica del tetto integra nuova costruzione solo se comporta un effettivo incremento della superficie esterna e della volumetria dei piani sottostanti e incide sulla struttura della copertura; se, invece, l’intervento ha funzione meramente accessoria o tecnico-funzionale, può essere qualificato come volume tecnico e restare irrilevante ai fini delle distanze.
- Il volume tecnico è configurabile solo quando l’opera è priva di autonomia funzionale, anche potenziale, perché destinata a contenere impianti serventi dell’edificio principale non altrimenti collocabili; la mera assenza attuale di impianti non è decisiva se la conformazione del vano ne evidenzia la funzione tecnica.
- Nel giudizio di legittimità, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile in presenza di doppia conforme se il ricorrente non indica specificamente le diverse rationes facti delle decisioni di primo e secondo grado.
- La censura sulla mancata ammissione di prove è rilevante solo se la prova dedotta sia decisiva in senso rigoroso, cioè idonea a sovvertire con certezza il fondamento della decisione; non basta prospettarne una mera utilità istruttoria o una diversa valutazione probabilistica.
- Quando il ricorso è deciso in conformità alla proposta di definizione accelerata, la Corte può applicare le conseguenze sanzionatorie previste dall’art. 96 c.p.c. e l’ulteriore contributo unificato.
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