Sentenza del 05/07/2017 n. 16515 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato la comunicazione-ingiunzione con cui l'Agenzia delle Entrate aveva richiesto il recupero dell'agevolazione IRPEG fruita nel 1999, ritenuta aiuto di Stato incompatibile con il mercato comune dalla decisione della Commissione Europea n. 2003/193/CE. La ricorrente sosteneva che l'aiuto rientrasse nella soglia de minimis o, in subordine, che dovesse essere recuperata soltanto la parte eccedente Euro 100.000, senza interessi di mora. In Cassazione ha inoltre denunciato carenza di motivazione, omessa pronuncia, violazione delle norme sul procedimento amministrativo e insufficiente istruttoria dell'ingiunzione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto adeguatamente motivata la sentenza d'appello e ha affermato che l'ingiunzione dell'Agenzia, avendo natura liquidatoria, non necessitava dell'allegazione della decisione comunitaria né di una dettagliata esposizione dell'istruttoria, essendo sufficiente indicare la qualifica della società e l'effettiva fruizione dell'agevolazione incompatibile. La società avrebbe dovuto provare che l'aiuto rientrava nella regola de minimis. Poiché la soglia era stata superata, doveva essere recuperato l'intero aiuto e non soltanto la parte eccedente Euro 100.000. La ricorrente è stata inoltre condannata alle spese del giudizio, liquidate in Euro 4.000 oltre accessori.
Norme richiamate
Art. 87, comma 1, del Trattato CE, oggi art. 107 TFUE
Divieto degli aiuti di Stato incompatibili con il mercato comune
Le agevolazioni fiscali selettive concesse a imprese operanti sul mercato possono costituire aiuti di Stato incompatibili con il diritto dell'Unione, anche se gli utili vengono destinati a finalità pubbliche.
Decisione della Commissione Europea n. 2003/193/CE del 5 giugno 2002
Decisione relativa al regime di esenzione fiscale in favore di società a partecipazione pubblica maggioritaria esercenti servizi pubblici locali
La decisione ha dichiarato incompatibile con il mercato comune il regime di esenzione fiscale previsto per determinate società per azioni a prevalente capitale pubblico e ne ha imposto il recupero, salvo gli aiuti rientranti nella regola de minimis.
D.L. n. 10 del 15 febbraio 2007, art. 1, convertito dalla L. n. 46 del 6 aprile 2007
L'Agenzia delle Entrate ha l'obbligo di procedere al recupero mediante comunicazione-ingiunzione
L'Agenzia deve recuperare le agevolazioni dichiarate incompatibili, mediante un atto tipizzato con funzione essenzialmente liquidatoria.
L. n. 549 del 1995, art. 3, comma 70, e D.L. n. 331 del 1993, art. 66, comma 14, convertito dalla L. n. 427 del 1993
Regime di esenzione fiscale per società per azioni a partecipazione pubblica maggioritaria
Le disposizioni costituivano la base normativa dell'agevolazione fiscale successivamente qualificata come aiuto di Stato incompatibile.
L. n. 142 del 1990, art. 22
Società per azioni costituite per la gestione dei servizi pubblici locali
La riconducibilità della società a questa tipologia costituisce uno degli elementi sufficienti per l'applicazione del meccanismo di recupero.
Regolamento CE n. 659/1999, art. 14
Gli Stati membri devono assicurare l'esecuzione immediata ed effettiva delle decisioni di recupero
Le autorità nazionali devono dare esecuzione alle decisioni della Commissione sul recupero degli aiuti illegittimi, senza poter rimettere in discussione la valutazione di incompatibilità già compiuta a livello europeo.
Regola de minimis
In caso di superamento della soglia, riacquista vigore il divieto sugli aiuti di Stato
La soglia de minimis opera come limite complessivo di compatibilità e non come franchigia: se viene superata, l'intero aiuto deve essere recuperato, non soltanto la parte eccedente.
Art. 112 c.p.c., art. 132 c.p.c. e D.P.R. n. 546 del 1992, art. 36
Obbligo di pronuncia sulle domande e di motivazione della sentenza
Il giudice deve esaminare le questioni rilevanti e indicare le ragioni della decisione, ma non è tenuto a confutare analiticamente ogni argomento se la motivazione consente di comprendere il percorso logico seguito.
Massime di principio
- Quando un'agevolazione fiscale è stata qualificata dalla Commissione Europea come aiuto di Stato incompatibile, l'amministrazione nazionale deve procedere al recupero in modo effettivo e immediato e il giudice nazionale non può riesaminare nel merito la valutazione comunitaria di incompatibilità.
- In un'ingiunzione di recupero avente natura liquidatoria è normalmente sufficiente indicare il beneficiario, la sua appartenenza alla categoria interessata e l'effettiva fruizione dell'agevolazione; spetta al contribuente contestare e provare eventuali circostanze esonerative.
- La regola de minimis non costituisce una franchigia. Se l'importo complessivo dell'aiuto supera la soglia applicabile, in linea generale deve essere recuperato l'intero beneficio.
- Chi invoca la regola de minimis deve fornire la prova dell'importo complessivo degli aiuti ricevuti e della loro riconducibilità alla soglia applicabile; la semplice contestazione dell'ingiunzione non è sufficiente.
- La destinazione degli utili a finalità pubbliche o l'esercizio di un servizio pubblico non esclude automaticamente la natura di aiuto di Stato, se l'impresa opera in un contesto potenzialmente concorrenziale.
- Una censura di omessa motivazione non può essere utilizzata per contestare una questione che è in realtà di interpretazione giuridica; in Cassazione occorre distinguere chiaramente tra vizio motivazionale, violazione di legge e omessa pronuncia.
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