Cassazione Penale, Sentenza n. 14824/2023 del 06/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza della Corte di appello di Napoli che aveva rigettato la richiesta di riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 c.p.p., tra più sentenze irrevocabili. Feldi sosteneva che sussisteva una correlazione tra i fatti giudicati, dovuta anche alla sua condanna per il reato di cui all'art. 416-bis c.p. per appartenenza al Clan Sacco-Brocchetti, e che tale correlazione giustificava il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendolo manifestamente infondato. Ha confermato la valutazione della Corte di appello secondo cui le condotte non evidenziavano un "programma unitario" di reato: i reati erano eterogenei sul piano esecutivo e distanziati nel tempo, e la sola affiliazione al clan non è sufficiente a unificare automaticamente le condotte in un unico disegno criminoso. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 671 cod. proc. pen.
Norma invocata per il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva; la Corte ha ritenuto che per applicarla sia necessario dimostrare l'esistenza di un programma criminoso unitario che colleghi le diverse sentenze, non bastando la mera tipologia del reato
art. 416-bis cod. pen.
Reato associativo di tipo mafioso per il quale il ricorrente era stato condannato; la Corte ha stabilito che la condanna per 416-bis e la mera appartenenza al sodalizio non sono automaticamente idonee a fondare il riconoscimento della continuazione tra reati eterogenei
art. 616 cod. proc. pen.
Norma usata per giustificare il versamento alla Cassa delle ammende a carico del ricorrente quale sanzione accessoria per ricorso inammissibile
Giurisprudenza citata (Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012, Abbassi)
Principio secondo cui la reiterazione criminosa e la 'concezione di vita' dedita al reato non devono essere confuse con il requisito richiesto per la continuazione, che presuppone un programma criminoso unitario; la prima è valutata da istituti come recidiva o abitualità, la continuazione è un istituto a favore dell'imputato
Giurisprudenza citata (Sez. 6, n. 51906 del 15/09/2017, Carpentieri)
Nei casi con pluralità di reati collegati a organizzazioni mafiose è necessaria una specifica indagine sulla natura e operatività dei sodalizi e sulla continuità nel tempo per accertare l'unicità del momento deliberativo e la sua attuazione; non basta la tipologia del reato
Massime di principio
- Per ottenere il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva è necessario dimostrare l'esistenza di un programma criminoso unitario che colleghi concretamente le singole fattispecie: non basta la mera somiglianza delle tipologie di reato o la ripetizione di condotte nel tempo.
- La condanna per reati associativi (es. art. 416-bis) o la semplice appartenenza a un sodalizio mafioso non determinano automaticamente la continuità esecutiva tra reati diversi: occorre prova della preordinazione comune e della connessione operativa tra le condotte.
- La valutazione sulla sussistenza della continuazione in sede esecutiva richiede un esame concreto di tempo, luogo, persone e modalità operative; elementi quali la vicinanza temporale, la medesima finalità criminosa, la ripartizione di ruoli e scambi di direttive aumentano la probabilità di riconoscimento.
- Non è consentito al giudice della cassazione rivedere i fatti in sede di legittimità se il ricorso mira a una nuova valutazione di merito non fondata su errori di diritto: i profili valutativi già esaminati in fatto dalla Corte di appello non sono riapribili senza questioni di diritto rilevanti.
- Nelle ipotesi con più sodalizi o più episodi legati alla criminalità organizzata, è necessaria una specifica indagine investigativa e probatoria sulla natura dei gruppi e sulla loro continuità nel tempo per collegare le condotte a un unico disegno criminoso.
- La difesa che richiede la continuazione in sede esecutiva dovrebbe documentare in modo puntuale i collegamenti fattuali (prove, comunicazioni, modalità operative comuni, partecipazioni agli stessi eventi o obiettivi) e non basarsi su presunzioni o sulla sola affiliazione.
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