Cassazione Civile, Ordinanza n. 35533/2023 del 19/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da avvisi di accertamento emessi per gli anni d'imposta 2010 e 2011 nei confronti di una società consolidante, per maggiori IRES e IRAP, sulla base della presunzione di cessione di beni di cui all'art. 1 del d.P.R. n. 441 del 1997. L'Ufficio aveva rilevato differenze inventariali emerse nel controllo del magazzino della consolidata e contestato l'omessa contabilizzazione di ricavi. La CTR aveva accolto l'appello della contribuente ritenendo superata la presunzione, valorizzando la modestia percentuale della differenza inventariale, la complessità del processo produttivo e i controlli contabili. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 1 d.P.R. n. 441 del 1997, sostenendo che la CTR aveva erroneamente ritenuto idonei elementi non sufficienti a fornire la prova contraria richiesta dalla legge.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate. Ha ribadito che, in tema di differenze inventariali, opera la presunzione legale di cessione prevista dall'art. 1 del d.P.R. n. 441 del 1997 e che il contribuente, quando deduce l'impiego dei beni per la produzione, deve fornire una prova contraria vincolata nell'oggetto, anche mediante presunzioni semplici purché sorrette dai requisiti dell'art. 2729 c.c. Tuttavia, nel caso concreto, la CTR non ha svolto un adeguato ragionamento presuntivo e ha fondato l'esito su elementi ritenuti non immediatamente pertinenti al fatto da provare, così rendendo di fatto inoperante la presunzione legale. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia Romagna, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.
è stato invocato come parametro del vizio di violazione o falsa applicazione di legge dedotto nel ricorso per cassazione.
art. 1 d.P.R. n. 441 del 1997
presunzioni di cessione e di acquisto dei beni in evasione di imposta
in caso di differenze inventariali presume ceduti i beni non reperiti nei luoghi indicati dalla norma; la presunzione è superabile solo con prova contraria nei limiti previsti dalla disposizione.
art. 2 d.P.R. n. 441 del 1997
individua, per alcune ipotesi, adempimenti e modalità probatorie specifiche che rendono inoperante la presunzione; conferma il carattere vincolato del meccanismo probatorio.
art. 2729 c.c.
le presunzioni semplici possono essere utilizzate per dimostrare l'impiego dei beni nella produzione, purché il ragionamento inferenziale sia sorretto da requisiti di gravità, precisione e concordanza e da obiettivi riscontri valutabili dal giudice di merito.
Massime di principio
- In presenza di differenze inventariali, opera la presunzione legale di cessione dei beni mancanti prevista dalla disciplina antielusiva tributaria, con conseguente onere del contribuente di fornire prova contraria.
- Quando il contribuente allega che i beni mancanti siano stati impiegati nel processo produttivo, la prova contraria è vincolata quanto all'oggetto ma non quanto ai mezzi di prova: essa può essere data anche mediante presunzioni semplici, se conformi ai requisiti dell'art. 2729 c.c.
- Le istruzioni o circolari dell'Amministrazione finanziaria possono orientare l'attività dei verificatori, ma non incidono sul giudizio di legittimità dell'accertamento, che resta regolato dalla norma primaria e dalla disciplina delle presunzioni legali.
- Il giudice di merito non può superare la presunzione di cessione con argomentazioni generiche o con elementi solo astrattamente evocativi della fisiologia aziendale: occorre un effettivo percorso logico-inferenziale, ancorato a riscontri oggettivi e pertinenti al fatto da provare.
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