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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26151/2024 del 03/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza d'appello che, dopo annullamento della Corte di cassazione, ha dichiarato l'estinzione del reato per prescrizione ma ha comunque ritenuto la responsabilità civile degli imputati e li ha condannati al risarcimento dei danni. Le censure contestano in particolare: carenza e contraddittorietà della motivazione dell'appello; violazione dell'onere di "motivazione rafforzata" richiesto per la riforma di una sentenza assolutoria di primo grado; mancato e insufficiente autonomo esame delle prove decisive (in particolare la testimonianza di Marta Ongaro), con limitato e mero richiamo alle argomentazioni della sentenza di cassazione senza effettiva rivalutazione e senza rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale quando richiesta.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto i ricorsi, ritenendo la motivazione della Corte d'Appello insufficiente e in gran parte solo formale (richiamo alle argomentazioni della Cassazione senza autonomo e rafforzato esame). Ha annullato la sentenza impugnata e disposto il rinvio al giudice civile competente in grado d'appello per la decisione sulle responsabilità civili e la liquidazione del danno, rimettendo a quel giudice anche la determinazione delle spese per questo grado di giudizio. La richiesta di rinvio dell'udienza in attesa della motivazione delle Sezioni Unite è stata respinta come non necessaria.

Norme richiamate

  • art. 129 cod. proc. pen., comma 2

    Richiamato nel contesto della regola di valutazione della prova e dell'onere motivazionale; la Corte osserva che la sua interpretazione deve conciliarsi con la presunzione di innocenza e con l'obbligo di motivazione rafforzata in caso di riforma di una sentenza assolutoria.

  • art. 578 cod. proc. pen.

    Richiamato rispetto al dibattito su come il giudice debba decidere quando il reato è estinto per prescrizione: le pronunce citate (Corte Cost. n.182/2021 e Sez. U. Tettamanti) consentono di pronunciarsi sugli effetti civili purché l'accertamento si riferisca agli elementi rilevanti per la responsabilità civile e la motivazione sia adeguata.

  • art. 530 cod. proc. pen., comma 2

    Rilevante quale possibile formula decisionale favorevole (assoluzione) che la ricorrente sostiene sarebbe stata preferibile od omessa.

  • art. 627 cod. proc. pen.

    Richiamato nelle censure di travisamento della prova; la Corte ha valutato che l'appello non ha fornito sufficiente autonoma e rafforzata motivazione ai sensi delle regole di impugnazione.

  • art. 500 cod. proc. pen., comma 2

    Invocato dai ricorrenti con riferimento all'onere del giudice sull'apprezzamento della testimonianza; la Corte ha ritenuto che la valutazione della teste Ongaro non sia stata adeguatamente motivata in appello.

  • artt. 192 e 194 cod. proc. pen.

    Richiamati in relazione ai principi sul valore e valutazione della prova testimoniale; la decisione impugnata non ha dato conto compiutamente dei criteri applicati.

  • art. 581 cod. proc. pen., commi 1-ter e 1-quater

    Citati per attestare che gli imputati hanno conferito mandato specifico e hanno eletto domicilio per l'impugnazione, conformemente alle regole procedurali.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione ai limiti di ripercussione dei motivi di impugnazione (ambito di ricorso regolamentato dalle disposizioni transitorie); i motivi sono stati esaminati nei limiti consentiti.

  • art. 603 cod. proc. pen., comma 3-bis

    Richiamato (e collegato alla giurisprudenza) per sottolineare che la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale può essere necessaria quando la prova dichiarativa è decisiva per la riforma dell'assoluzione.

  • Corte EDU - art. 6 CEDU

    Richiamato nel contesto delle questioni di legittimità costituzionale prospettate dal P.G.; la Corte ha ritenuto non rilevante la questione per la decisione nel merito del ricorso, pur menzionando i profili di compatibilità con il giusto processo.

  • Costituzione - art. 27, art. 117, art. 24, art. 111

    Richiamati come riferimenti ai principi invocati (presunzione di innocenza, conformità ai vincoli costituzionali e convenzionali, diritto di difesa e giusto processo); la Corte ha valutato tali profili nella valutazione dell'onere motivazionale e della tutela delle garanzie difensive.

  • Sentenza Corte Cost. n. 182/2021

    Rilevante per la questione se l'art. 578 sia compatibile con la presunzione di innocenza quando il giudice decide sugli effetti civili dopo prescrizione: la decisione ha ritenuto non fondate le censure e ha distinto l'accertamento civile dagli effetti penali.

  • Sezioni Unite - "Tettamanti" (Sez. U. n. 35490 del 28/05/2009)

    Citata come principio interpretativo che permette al giudice di pronunciare l'assoluzione nel merito anche in particolare contesti; le Sezioni Unite sono state richiamate nella valutazione preliminare sulla non necessità di rinvio dell'udienza.

  • Sez. U. n. 33748 del 12/07/2005 (Mannino)

    Richiamata per il principio secondo cui, in caso di riforma di una sentenza assolutoria, l'appello deve contenere una motivazione rafforzata, indicante perché la prova assume valore dimostrativo diverso rispetto al primo grado.

  • Giurisprudenza di merito citata (es. Sez. 6 n. 51898/2019; Sez. 5 n. 54300/2017; Sez. 3 n. 16131/2022)

    Usata per rafforzare il principio che la motivazione rafforzata e la rinnovazione istruttoria sono richieste concorrenti e non alternative quando l'appello riforma un'assoluzione.

Massime di principio

  • Quando la Corte d'appello riforma una sentenza assolutoria di primo grado è necessario fornire una "motivazione rafforzata": indicare esplicitamente perché le stesse prove ora valgono in modo diverso e illustrare i passaggi logici che giustificano la diversa valutazione.
  • Se la prova dichiarativa (es. testimonianza) è decisiva per la riforma dell'assoluzione, il giudice d'appello deve, oltre a motivare in modo rafforzato, rinnovare l'istruttoria o comunque compiere un autonomo e puntuale esame delle contraddizioni e dell'attendibilità, non limitandosi a richiamare le argomentazioni di altre pronunce.
  • La decisione sugli effetti civili dopo estinzione del reato per prescrizione è ammissibile, ma l'accertamento richiede rigore motivazionale e deve circoscriversi agli elementi pertinenti alla responsabilità civile, in conformità ai principi costituzionali e convenzionali.
  • Il semplice richiamo testuale o l'adesione alle ragioni espresse in una sentenza di annullamento della Cassazione non sostituisce l'obbligo del giudice del rinvio di compiere un autonomo esame e fornire argomentazioni concrete che giustifichino la diversa decisione.
  • Le questioni di legittimità costituzionale o di compatibilità convenzionale possono essere dichiarate irrilevanti quando non risultano pregiudiziali rispetto alla decisione del merito; tuttavia, le pronunce delle Sezioni Unite e della Corte Costituzionale costituiscono utile orientamento interpretativo.

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