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Sentenza

Sentenza n. 983/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'annullamento - della Circolare del Ministero dell’Istruzione prot. -OMISSIS- del -OMISSIS-, avente ad oggetto “Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2023/2024 – Candidati interni ed esterni: modalità e termini di presentazione delle domande di partecipazione”, avente efficacia su tutto il territorio nazionale nella parte in cui (par. 2 e 3), disciplina illegittimamente non riconoscendo il diritto del candidato di essere assegnato all’Istituto scelto in sede di domanda, laddove interpretata nel senso di consentire criteri di assegnazione del candidato diversi ed ulteriori da quello della uniforme distribuzione sul territorio, per violazione dell’art. 14 d.lgs. 62 del 2017 e ss.mm.ii., come atto presupposto dei pari modo gravati; - provvedimento di data ed estremi ignoti con cui è stata disposta l’assegnazione all’ITET -OMISSIS- - COD. MECC. -OMISSIS-, conosciuto, poiché non comunicata, solo successivamente al 21.03.2024 (in quanto caricata sull’area riservata del ricorrente); - sebbene ignota, poiché non conosciuta in quanto mai trasmessa, della nota dell’USR con la quale quest’ultimo avrebbe disposto l’assegnazione dell’odierno ricorrente; - di tutti gli atti antecedenti, successivi e consequenziali ai predetti provvedimenti anche se ignoti e/o sconosciuti ivi compreso il decreto USR.

Giustizia amministrativa202504150

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Circolare ministeriale sulle modalità e i termini di presentazione delle domande per l'esame di Stato, nonché assegnazione del candidato a un istituto scolastico diverso da quello richiesto

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la circolare ministeriale, nella parte relativa ai paragrafi 2 e 3, deducendo la violazione dell'art. 14 d.lgs. 62/2017, in quanto essa sarebbe stata illegittimamente interpretata nel senso di consentire criteri di assegnazione dei candidati diversi e ulteriori rispetto a quello dell'uniforme distribuzione sul territorio, con conseguente mancato riconoscimento del diritto del candidato a essere assegnato all'istituto indicato nella domanda. Sono stati inoltre impugnati il provvedimento di assegnazione a un istituto tecnico commerciale, la nota dell'Ufficio scolastico regionale e gli atti presupposti, consequenziali e il decreto dell'Ufficio scolastico regionale.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Il ricorrente, con nota del 23 dicembre 2025, ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione di merito poiché aveva superato l'esame di Stato. Il Collegio ha ritenuto che, in applicazione del principio della domanda, il giudice amministrativo non possa decidere nel merito quando la parte che ha promosso il giudizio dichiari, prima della decisione, di non avere più interesse all'annullamento degli atti impugnati. Le spese di lite sono state compensate in ragione della natura della controversia e della definizione in rito.

Norme richiamate

  • art. 14 d.lgs. 62/2017

    La sua violazione era dedotta con riferimento ai criteri di assegnazione dei candidati alle sedi d'esame, ma il TAR non ha esaminato la relativa questione nel merito.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Consente di dichiarare l'improcedibilità del ricorso quando, per sopravvenuta carenza di interesse, non sussiste più un'utilità concreta nella decisione.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    È richiamato nel provvedimento insieme all'art. 35 c.p.a.; la decisione è definita in rito per sopravvenuta carenza di interesse.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo, la sopravvenuta carenza di interesse determina l'improcedibilità del ricorso quando il ricorrente dichiara, prima della decisione di merito, di non avere più interesse all'annullamento degli atti impugnati.
  • In applicazione del principio della domanda, il processo amministrativo resta nella disponibilità della parte che lo ha promosso; il giudice non può decidere nel merito una domanda di annullamento quando il ricorrente abbia dichiarato di non avervi più interesse.
  • Il superamento dell'esame di Stato può determinare, secondo quanto accertato nel caso concreto, il venir meno dell'interesse alla decisione sull'assegnazione del candidato alla sede d'esame.

Come è indicizzato

MaterieScuolaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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