Sentenza del 22/06/2015 n. 3659 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Ricorso - Notifica a mezzo posta - Ricevuta di spedizione - Riferibilità al ricorrente - Mancata prova - Inammissibilità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile per violazione degli artt. 20 e 22 del D.Lgs. n. 546 del 1992. La prova della notifica è stata ritenuta insufficiente perché le ricevute postali non identificavano il ricorrente come mittente e non permettevano di collegare con certezza la spedizione all'atto introduttivo del giudizio.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente aveva notificato il ricorso tributario a mezzo del servizio postale, ma le ricevute di spedizione delle raccomandate depositate in giudizio risultavano intestate esclusivamente al difensore e non al contribuente ricorrente. Secondo il giudice, tale documentazione non consentiva di verificare con certezza che le spedizioni fossero riferibili proprio al ricorso presentato dal contribuente. La mancanza di una controparte costituita impediva inoltre di colmare o superare tale incertezza mediante il contraddittorio.
Norme richiamate
Art. 20 del D.Lgs. n. 546 del 1992
Disciplina la proposizione e la notificazione del ricorso tributario. La notifica deve essere documentata in modo da consentire di verificare con certezza l'identità del notificante e la riferibilità della spedizione all'atto introduttivo.
Art. 22 del D.Lgs. n. 546 del 1992
Disciplina la costituzione in giudizio del ricorrente e il deposito della documentazione relativa al ricorso e alla sua notificazione. La prova della notifica deve essere idonea e riconducibile senza incertezze al ricorrente e al ricorso depositato.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la ricevuta di spedizione della raccomandata deve consentire di collegare con certezza la notifica al ricorrente e allo specifico ricorso; una ricevuta intestata soltanto al difensore può essere insufficiente.
- Il deposito della ricevuta postale non costituisce una formalità meramente amministrativa: se la documentazione non prova la riferibilità della spedizione al ricorso, il giudizio può essere dichiarato inammissibile.
- Quando la controparte non si costituisce, il giudice non può presumere la regolarità della notifica in assenza di documenti chiari e coerenti; il ricorrente deve quindi predisporre autonomamente una prova completa.
- È opportuno conservare e depositare tutti gli elementi identificativi della notifica, inclusi mittente, destinatario, data di spedizione, avviso di ricevimento e copia dell'atto notificato, verificando che siano coerenti tra loro.
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