Parere n. 911/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dalla Soc. Coop. Sinni Imballaggi in persona del legale rappresentante in carica, contro la Regione Basilicata, per l’annullamento delle note n. gtr/680 del 16 novembre 2010, n. gtr/977 del 22 dicembre 2010 e n. gtr/1023 del 31 dicembre 2010 della Sviluppo Basilicata s.p.a. di decurtazione delle agevolazioni concesse nell’ambito della procedura valutativa a sportello per la concessione di agevolazioni per lo sviluppo delle PMI Basilicata.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione delle note di Sviluppo Basilicata s.p.a. di decurtazione delle agevolazioni concesse nell’ambito della procedura valutativa a sportello per lo sviluppo delle PMI Basilicata.
Esito
La questione giuridica
La società ricorrente ha impugnato le note con cui Sviluppo Basilicata s.p.a. ha ridotto l’importo delle spese ammissibili a contributo da circa 467.000 euro a 409.691,75 euro, con uno stralcio complessivo di 57.721,22 euro. La ricorrente deduce un unico motivo di eccesso di potere per errata valutazione dei presupposti, difetto di motivazione, irragionevolezza e grave ingiustizia, sostenendo che l’amministrazione avrebbe erroneamente applicato il bando ritenendo necessaria la produzione del computo metrico per una tettoia in ferro battuto e per l’impianto elettrico, opere che, secondo la ricorrente, non sarebbero qualificabili come opere murarie. Il Ministero ha eccepito preliminarmente la mancata notifica del ricorso ad alcuni controinteressati e a Sviluppo Basilicata s.p.a. e, nel merito, ha sostenuto la legittimità della decurtazione, rilevando che il prezziario regionale prevedeva specifiche sezioni per le opere in ferro e per gli impianti elettrici e che l’art. 9, punto 9, dell’avviso imponeva l’inclusione nel computo metrico delle spese per opere murarie e impianto elettrico. Considerato il lungo tempo trascorso dalla proposizione del ricorso, il Collegio ha inoltre ritenuto necessario verificare la permanenza dell’interesse alla decisione.
Il parere
Il Consiglio di Stato non ha ancora deciso né le questioni preliminari né il merito. Ha disposto un’integrazione istruttoria affinché il Ministero delle imprese e del made in Italy e la ricorrente, ciascuno per quanto di propria competenza, chiariscano entro trenta giorni dal ricevimento del parere se sussista ancora l’interesse alla decisione e accertino se il ricorso sia stato notificato ad almeno un controinteressato, indicando, in caso affermativo, quali siano i controinteressati. In caso di ingiustificato inadempimento, il ricorso sarà deciso sulla base degli atti già presenti nel fascicolo. La trattazione è stata rinviata a un’adunanza da fissarsi nel quarto trimestre del 2026, con riserva di ogni decisione in rito e nel merito.
Osservazioni
Permanenza dell'interesse alla decisione
Considerato il lungo tempo trascorso dalla proposizione del ricorso, le parti devono chiarire se sussista ancora un interesse attuale alla decisione.
Notifica ai controinteressati
Occorre verificare se il ricorso sia stato notificato ad almeno un controinteressato e, in caso positivo, individuare quali siano i controinteressati. La questione resta impregiudicata e non è stata ancora definita.
Adempimenti istruttori e conseguenze dell'inadempimento
Il Ministero delle imprese e del made in Italy e la ricorrente devono adempiere agli accertamenti richiesti entro trenta giorni dal ricevimento del parere. In caso di ingiustificato inadempimento, il ricorso sarà deciso sulla base degli atti presenti nel fascicolo.
Norme richiamate
Art. 9, punto 9, dell'avviso per la concessione delle agevolazioni
Secondo quanto riferito dal Ministero, la disposizione prevedeva l'inclusione nel computo metrico delle spese relative alle opere murarie e all'impianto elettrico.
d.P.R. 1199/1971
Il ricorso è trattato quale ricorso straordinario al Presidente della Repubblica e il Consiglio di Stato è chiamato a rendere il parere previsto nell'ambito del relativo procedimento.
Massime di principio
- Nel ricorso straordinario, quando sia trascorso un periodo di tempo particolarmente lungo dalla proposizione del ricorso, il Consiglio di Stato può disporre una verifica sulla persistente attualità dell'interesse alla decisione prima di definire la controversia.
- La verifica della regolare instaurazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati costituisce un adempimento preliminare che può essere disposto d'ufficio, con richiesta alle parti di chiarire le notifiche effettuate e di individuare i controinteressati.
- Quando il parere dispone adempimenti istruttori e le parti non vi provvedono ingiustificatamente nel termine assegnato, il ricorso può essere deciso sulla base degli atti già acquisiti al fascicolo.
Decurtazione di agevolazioni per lo sviluppo delle PMI Basilicata
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da una società cooperativa contro la Regione Basilicata, concernente la riduzione delle spese ammesse a contributo nell’ambito di una procedura valutativa a sportello per lo sviluppo delle PMI. Il Consiglio di Stato ha adottato un parere interlocutorio, disponendo adempimenti istruttori e rinviando ogni decisione in rito e nel merito.
Fatti e provvedimenti impugnati
La società aveva presentato domanda per ottenere un contributo di circa 467.000 euro. A seguito della valutazione della domanda, Sviluppo Basilicata s.p.a. aveva comunicato l’ammissibilità dell’iniziativa, indicando le spese ammissibili e non ammissibili, le ragioni degli stralci e le riclassificazioni effettuate.
L’importo ammesso a contributo era stato determinato in 409.691,75 euro, con una riduzione complessiva di 57.721,22 euro. La società aveva presentato osservazioni, non accolte dal gestore, e aveva successivamente sottoscritto il provvedimento di concessione, riservandosi di impugnarlo nella parte relativa al quadro economico rimodulato.
Motivi del ricorso
La ricorrente ha dedotto un unico motivo, articolato nelle figure dell’eccesso di potere per errata valutazione dei presupposti, del difetto di motivazione, dell’irragionevolezza e della grave e manifesta ingiustizia.
Secondo la società, l’amministrazione avrebbe erroneamente interpretato l’avviso, ritenendo che non fosse stato prodotto il computo metrico relativo a una tettoia in ferro battuto e all’impianto elettrico. Tali interventi, secondo la prospettazione della ricorrente, non sarebbero qualificabili come opere murarie.
Posizione del Ministero
Il Ministero delle imprese e del made in Italy ha eccepito preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per mancata notifica ad alcuni controinteressati e a Sviluppo Basilicata s.p.a.
Nel merito, il Ministero ha chiesto il rigetto del ricorso, sostenendo che:
- il prezziario regionale pubblicato sul B.U.R. Basilicata contiene specifiche sezioni relative alle opere in ferro e agli impianti elettrici;
- la ricorrente avrebbe dovuto utilizzare tali voci per una stima analitica dei costi, invece di procedere a una quantificazione a corpo;
- l’art. 9, punto 9, dell’avviso imponeva di includere nel computo metrico le spese relative alle opere murarie e all’impianto elettrico.
Verifiche disposte dal Consiglio di Stato
Il Collegio non ha esaminato definitivamente né l’eccezione di inammissibilità né il motivo di merito. In considerazione del lungo tempo trascorso dalla proposizione del ricorso, ha ritenuto necessario acquisire chiarimenti su due profili preliminari:
- la permanenza dell’interesse della ricorrente alla decisione;
- l’effettiva notifica del ricorso ad almeno un controinteressato e l’individuazione dei controinteressati eventualmente destinatari della notifica.
Gli adempimenti devono essere svolti dal Ministero e dalla ricorrente, ciascuno per quanto di propria competenza, entro trenta giorni dal ricevimento del parere.
Decisione interlocutoria e rinvio
Il Consiglio di Stato ha disposto il rinvio della trattazione a un’adunanza da fissarsi nel quarto trimestre del 2026, mantenendo impregiudicata ogni decisione sulle questioni di rito e sul merito del ricorso.
Il Collegio ha inoltre precisato che, in caso di ingiustificato inadempimento agli adempimenti richiesti, il ricorso sarà deciso sulla base degli atti già presenti nel fascicolo. Non è stata quindi adottata alcuna pronuncia definitiva sulla legittimità delle decurtazioni delle agevolazioni.
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