Sentenza del 24/04/2015 n. 8337 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Le ricorrenti contestavano quattro avvisi di liquidazione con cui l'Amministrazione aveva richiesto l'imposta ipotecaria proporzionale, anziché quella fissa già versata, per iscrizioni, rettifiche, cancellazioni e nuove iscrizioni di ipoteche a garanzia di finanziamenti. In particolare, sostenevano che la correzione dell'errato grado ipotecario fosse una semplice rettifica materiale e non una postergazione; che le formalità successive riguardassero lo stesso credito e dovessero beneficiare dell'imposta fissa; che gli avvisi violassero i principi di buona fede, collaborazione e tutela dell'affidamento; e che una delle pretese comportasse una duplicazione d'imposta in violazione del ne bis in idem.
La decisione
La Corte ha riunito i ricorsi, accolto il secondo, il terzo e il quinto motivo, rigettato il quarto e dichiarato assorbito il primo. Ha stabilito che la correzione dell'errato grado di iscrizione costituiva una rettifica di errore materiale, emendabile ai sensi dell'art. 2841 c.c. e soggetta a imposta fissa ai sensi dell'art. 7 della tariffa allegata al D.P.R. n. 347/1990, non una postergazione soggetta a imposta proporzionale. Ha invece confermato che, per applicare l'imposta fissa alle formalità successive, devono sussistere sia l'identità del credito sia l'identità dell'atto in virtù del quale le formalità sono eseguite; il solo collegamento con lo stesso finanziamento non è sufficiente. La sentenza impugnata è stata cassata nei punti accolti e la causa è stata rinviata ad altra sezione della CTR della Toscana, anche per le spese e per l'esame delle questioni di buona fede e ne bis in idem.
Norme richiamate
Art. 2841 c.c.
consente la rettifica di omissioni ed inesattezze nei titoli o note di iscrizione ipotecaria
La rettifica di un errore materiale nell'iscrizione ipotecaria è distinta dalla postergazione del grado e non richiede un nuovo atto dispositivo dell'ipoteca, purché l'errore non generi incertezza su elementi essenziali dell'iscrizione.
Art. 2843 c.c.
atto dispositivo dell'ipoteca
La postergazione del grado ipotecario è un atto dispositivo che deve risultare da un apposito negozio giuridico bilaterale; non coincide con la mera correzione di un errore materiale commesso nella formalità.
Art. 7 della tariffa allegata al D.P.R. n. 347/1990
rettifica di altra iscrizione
La rettifica di un'iscrizione ipotecaria già eseguita, quando diretta a correggere un errore materiale, è soggetta a imposta ipotecaria in misura fissa.
Artt. 1, 3 e 4 del D.P.R. n. 347/1990
quando per lo stesso credito ed in virtù dello stesso atto debbono eseguirsi più iscrizioni o rinnovazioni
Il beneficio dell'imposta proporzionale per una sola formalità e dell'imposta fissa per le successive richiede cumulativamente che le formalità garantiscano lo stesso credito e siano eseguite in virtù dello stesso atto. L'atto rilevante è quello concretamente posto a fondamento della singola formalità, non necessariamente il contratto da cui nasce il credito.
Art. 10, comma 1, della legge n. 212/2000
principi di buona fede, collaborazione e tutela dell'affidamento
La Corte ha rilevato che il giudice di merito aveva omesso di esaminare la censura basata su tali principi e ha disposto il rinvio affinché la questione fosse valutata.
Art. 53 Cost.
La Corte ha escluso che l'applicazione dell'imposta proporzionale alle diverse formalità violasse il principio di capacità contributiva, poiché il presupposto dell'imposta è l'esecuzione della formalità immobiliare, considerata manifestazione autonoma di capacità economica.
Art. 112 c.p.c.
L'omessa pronuncia su specifici motivi di appello determina un vizio della sentenza; nel caso concreto il vizio è stato riconosciuto per le questioni relative alla buona fede e al ne bis in idem.
Massime di principio
- La correzione di un errore materiale nella formalità ipotecaria, finalizzata a rendere l'iscrizione conforme alla volontà originaria delle parti, non equivale a una nuova costituzione o postergazione dell'ipoteca e, in linea generale, è soggetta a imposta fissa.
- La postergazione del grado ipotecario presuppone invece un vero atto dispositivo e negoziale tra le parti, non una semplice annotazione correttiva.
- Per applicare l'imposta fissa alle formalità successive non basta che tutte garantiscano lo stesso finanziamento o credito: occorre anche che siano eseguite in virtù dello stesso atto specificamente indicato come titolo della formalità.
- Quando iscrizioni, cancellazioni o nuove iscrizioni derivano da atti distinti, l'Amministrazione può applicare nuovamente l'imposta proporzionale, anche se le formalità sono collegate economicamente allo stesso finanziamento.
- Il giudice deve esaminare autonomamente le censure relative a buona fede, tutela dell'affidamento e divieto di duplicazione della pretesa fiscale; l'omissione di tale esame può comportare la cassazione con rinvio.
- La disciplina dell'imposta ipotecaria va interpretata distinguendo il credito garantito dall'atto che costituisce il titolo immediato della singola formalità.
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