Cassazione Penale, Sentenza n. 8984/2024 del 01/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 12/05/2023 che ha respinto la richiesta di revoca parziale della confisca. Il ricorrente lamenta difetto di motivazione e violazione degli artt. 125, 240-bis e 666 c.p.p. per mancata dimostrazione che i beni confiscati (immobile e polizza) siano stati acquistati con risorse finanziarie riconducibili a Francesco Grande Aracri. Sostiene che l'immobile era stato acquistato il 3/3/2018, cioè dopo la sentenza di primo grado di condanna del Grande Aracri, e che quindi non poteva essere oggetto di confisca; invoca inoltre il principio espresso dalle Sezioni Unite (n. 27421/2021) secondo cui la confisca allargata in sede esecutiva è ammessa solo per beni entrati nella disponibilità del condannato prima della pronuncia di primo grado, a meno che non sia dimostrato che i beni sono stati acquistati con risorse accumulate anteriormente alla condanna.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivi aspecifici e non consentiti, ritenendo che le doglianze riproducessero censure già esaminate e affrontate in modo articolato dalla Corte territoriale. La Suprema Corte ha richiamato il principio secondo cui il vizio di motivazione integra violazione di legge solo se l'argomentazione manca del tutto o è priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, e ha ritenuto che la Corte di appello avesse fornito motivazione dettagliata (analisi dei redditi del ricorrente, sproporzione rispetto al prezzo dell'immobile, elementi indicativi di intestazione fittizia e storicità delle condotte lucrogenetiche del Grande Aracri). Ha ritenuto corretta l'applicazione del principio di Sezioni Unite n. 27421/2021: la confisca può riguardare beni acquisiti dopo la sentenza di primo grado se l'acquisto è stato effettuato con risorse accumulate anteriormente alla pronuncia di primo grado. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato alle spese e al pagamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
legge 13 settembre 1992 n. 356 (art. 12-sexies)
Norma utilizzata per giustificare sequestro e confisca di beni ritenuti riconducibili ad attività di criminalità organizzata; la Corte ha ritenuto applicabile la confisca anche a beni formalmente intestati a terzi quando risultano acquistati con risorse illecite del condannato
art. 416-bis c.p.
Reato 'associazione di tipo mafioso' che costituisce il delitto spia alla base del procedimento; la condanna per tale reato è il riferimento temporale rispetto al quale si valuta la provenienza delle risorse usate per l'acquisto dei beni
artt. 125, 240-bis e 666 c.p.p.
Articoli richiamati dal ricorrente per contestare la motivazione del provvedimento; la Corte ha ritenuto che non si sia configurata violazione di legge o carenza motivazionale tale da inficiare il provvedimento, poiché la motivazione della Corte territoriale è risultata completa e razionale
Sezioni Unite, sentenza n. 27421 del 25/02/2021 (giurisprudenza)
Principio di diritto richiamato e applicato: la confisca allargata può essere disposta anche per beni entrati nella disponibilità del condannato successivamente alla pronuncia di primo grado, qualora l'acquisto sia stato effettuato con risorse accumulate anteriormente alla predetta pronuncia
Sez. U. n. 5876 del 13/02/2004 e Sez. U. n. 25080 del 28/05/2003 (giurisprudenza sul vizio di motivazione)
Precisa il criterio di censurabilità della motivazione: il vizio di motivazione costituisce violazione di legge solo quando manca totalmente o è priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza
art. 616 c.p.p.
Norma invocata per la condanna alle spese del procedimento e per l'irrogazione della sanzione pecuniaria (ammenda) per motivi di inammissibilità infondati; la Corte ha disposto il pagamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non riesamina liberamente le valutazioni di fatto della Corte di merito: le contestazioni che si limitano a chiedere una diversa valutazione degli stessi elementi sono inammissibili.
- Il vizio di motivazione integra violazione di legge solo quando l'argomentazione è del tutto assente o manifestamente irrazionale, incoerente o incompleta; critiche di logica o di debolezza argomentativa, se non radicali, non sono sufficienti.
- La confisca 'allargata' può colpire beni entrati nella disponibilità formale del terzo dopo la sentenza di primo grado, se è dimostrabile che l'acquisto è stato finanziato con risorse accumulate dal condannato anteriormente alla pronuncia di primo grado (seguendo il principio delle Sezioni Unite n. 27421/2021).
- Per ottenere la revoca della confisca in sede esecutiva occorre proporre elementi nuovi e determinanti non già valutati nei precedenti provvedimenti; la mera diversa interpretazione di elementi già esaminati non è sufficiente.
- La presentazione di ricorsi ritenuti aspecifici o reiterativi può comportare non solo il rigetto ma anche la condanna alle spese e l'irrogazione di ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p., se sussistono profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 1 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 8934/2024 del 01/03/2024
- Sentenza penale · 1 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 8935/2024 del 01/03/2024
- Sentenza penale · 1 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 8936/2024 del 01/03/2024
- Sentenza penale · 1 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 8937/2024 del 01/03/2024
- Sentenza penale · 1 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 8938/2024 del 01/03/2024
- Sentenza penale · 1 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 8939/2024 del 01/03/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →