Sentenza del 19/10/2016 n. 6230 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Riscossione e misure cautelari - Processo tributario - Fermo amministrativo - Omessa tempestiva impugnazione della cartella.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata ritenuta inammissibile o comunque infondata. L'omessa tempestiva impugnazione della cartella regolarmente notificata ne ha determinato l'inoppugnabilità, impedendo al contribuente di contestarne successivamente il contenuto attraverso l'impugnazione del preavviso di fermo amministrativo. Il preavviso, quale atto successivo della riscossione, non può essere utilizzato per riaprire i termini di impugnazione della cartella.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato il preavviso di fermo amministrativo, tentando di rimettere in discussione la cartella di pagamento e il credito in essa indicato. La cartella, tuttavia, era stata regolarmente notificata e non era stata impugnata entro i termini di legge. La questione riguardava quindi la possibilità di contestare tardivamente la pretesa mediante l'impugnazione dell'atto cautelare successivo.
Norme richiamate
Art. 62 del D.L. n. 69/2013
La norma è richiamata nel contesto della disciplina della riscossione e delle misure cautelari; la decisione conferma che l'impugnazione degli atti successivi non consente di eludere i termini per contestare una cartella regolarmente notificata.
Cassazione, Sezioni Unite, n. 19704/2015
Il principio richiamato è che gli atti successivi della riscossione possono essere impugnati quando rendono conoscibile una pretesa non precedentemente notificata, ma non possono diventare uno strumento per contestare tardivamente una cartella già notificata e non impugnata.
Cassazione civile n. 9617/2014
La pronuncia sostiene l'effetto di consolidamento della cartella regolarmente notificata e non impugnata nei termini, con conseguente impossibilità di dedurre tardivamente vizi propri della pretesa tramite l'impugnazione di un atto successivo.
Massime di principio
- Una cartella di pagamento regolarmente notificata deve essere impugnata entro il termine previsto dalla legge; in mancanza, diventa stabile e non è più contestabile nel merito.
- L'impugnazione del preavviso di fermo amministrativo può riguardare vizi propri del preavviso o fatti sopravvenuti, ma normalmente non consente di riaprire la contestazione della cartella già notificata.
- Se la cartella non è stata validamente notificata, oppure il contribuente dimostra una causa di nullità o di inesistenza della notifica, l'atto successivo può costituire il primo momento utile per contestare la pretesa.
- È essenziale distinguere tra contestazione della pretesa originaria, ormai preclusa per mancata impugnazione, e contestazione della legittimità della misura cautelare o della sua procedura.
- La conoscenza della cartella attraverso un atto successivo non equivale automaticamente a una nuova decorrenza dei termini quando la precedente notifica della cartella sia stata regolare.
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