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Sentenza

Sentenza n. 7067/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202406004

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza breve del TAR Campania, sezione staccata di Salerno, Sez. II, n. 863/2024, che ha annullato l’accertamento di inottemperanza all’ordinanza di demolizione n. 216/2012 e l’immissione in possesso

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietari)

Prevale il privato

La controversia

Il Comune ha impugnato la sentenza del TAR che aveva annullato il provvedimento comunale prot. n. 179 del 16 gennaio 2024, con cui erano stati accertati l’inottemperanza all’ordinanza demolitoria n. 216/2012 e disposta l’immissione in possesso. Ha dedotto che la data del 1° gennaio 2024 riportata nel verbale di fine lavori fosse errata: la nota del direttore dei lavori recava la data del 1° febbraio 2024 ed era stata protocollata il 6 febbraio 2024; inoltre, una relazione della Polizia Municipale attestava che il 31 gennaio 2024 erano ancora in corso lavori di interro con mezzi meccanici. Secondo l’appellante, alla data dell’accertamento comunale i lavori di ripristino non erano quindi ultimati.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR. Ha ritenuto che il verbale di fine lavori attestasse il sopralluogo del 1° gennaio 2024 e che le fotografie allegate apparissero dimostrare l’avvenuto ripristino; la successiva sottoscrizione e protocollazione del verbale non provavano, da sole, l’erroneità della data del sopralluogo. La relazione del 31 gennaio, il richiamo al sopralluogo del 19 gennaio, i documenti di trasporto e le fotografie non erano risolutivi: la presenza di mezzi meccanici era compatibile con la demolizione già avvenuta e non consentiva di individuare la natura delle attività in corso; il grosso del ripristino poteva essere già stato ultimato. Il Collegio ha inoltre osservato che, anche nell’ipotesi di ripristino tardivo, in applicazione del principio di proporzionalità l’amministrazione avrebbe dovuto graduare la sanzione e determinare conseguentemente l’area da acquisire, considerando la natura degli abusi, il contesto e la condotta del privato. Spese compensate per la peculiarità della controversia.

Massime di principio

  • La data di sottoscrizione o protocollazione successiva di un verbale di fine lavori non dimostra, da sola, che sia errata la data del sopralluogo in esso attestata; occorre valutare il verbale e gli ulteriori elementi probatori nel loro complesso.
  • La sola presenza di mezzi meccanici in un’area interessata da un intervento di ripristino non prova che le opere abusive siano ancora presenti o che il ripristino sia incompleto, se dagli elementi disponibili non è possibile individuare la natura dell’attività svolta.
  • Quando il ripristino è integrale, anche se tardivo, l’amministrazione deve graduare la sanzione e individuare l’area da acquisire applicando il principio di proporzionalità, tenendo conto della natura degli abusi, del contesto e della condotta tenuta dall’interessato.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioni
RamiEdilizia
SottomaterieAcquisizione gratuita al patrimonio comunale
IstitutiProporzionalità e ragionevolezzaDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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