Sentenza n. 209/2026 - Pescara, Sezione 1
per l'annullamento - del provvedimento prot. n. 0030234 del Ministero della Transizione ecologica, direzione generale per il risanamento ambientale, datato 23 marzo 2021 e trasmesso via PEC alla ricorrente il medesimo 23 marzo 2021 avente ad oggetto “SIN Bussi Sul Tirino – Area della discarica Tre Monti – Trasmissione pareri ISPRA e ARTA e richiesta integrazione mi.pre.”; - oltre che di ogni ulteriore atto connesso, presupposto e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, fra cui il parere dell'ISPRA, GEO-PSC 2021/40 concernente le misure di prevenzione della falda, trasmesso dall'ISPRA con nota prot. n. 5847 del 9 febbraio 2021, acquisita dal MITE al prot. n. 13264 in pari data; il parere dell'ISPRA, GEO-PSC 2021/41 concernente le misure di prevenzione della matrice soil-gas, trasmesso dall'ISPRA con nota prot. n. 5847 del 9 febbraio 2021, acquisita dal MITE al prot. n. 13264 in pari data; la nota dell'ARTA Abruzzo, distretto provinciale di Chieti, prot. n. 11211 del 9 marzo 2021, acquisita dal Ministero della Transizione ecologica-direzione generale per il risanamento ambientale, il medesimo 9 marzo 2021, ai prot. n. 24266, 24367, 24368, 24392 e 24393, avente ad oggetto “Sin “Bussi sul Tirino”-Aree di competenza di Edison Spa- Documentazione di aggiornamento delle misure di prevenzione Discarica Tre Monti. Parere Tecnico”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha preso atto della dichiarazione della ricorrente e ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, non essendo più necessaria una pronuncia sugli atti impugnati. Le spese sono state compensate tra tutte le parti, in considerazione della natura e peculiarità del contenzioso e della definizione in rito.
Atto impugnato: nota ministeriale concernente la trasmissione di pareri ISPRA e ARTA e la richiesta di integrazione della documentazione relativa alle misure di prevenzione nella discarica Tre Monti del SIN Bussi sul Tirino
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni ambientali)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’impresa ha impugnato il provvedimento ministeriale del 23 marzo 2021 e gli atti presupposti, tra cui i pareri ISPRA sulle misure di prevenzione della falda e della matrice soil-gas e il parere tecnico di ARTA Abruzzo. Nel corso del giudizio, in vista dell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato, la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione, in ragione dell’emanazione di un successivo decreto ministeriale e del mutamento dei presupposti di fatto.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Consente di dichiarare l’improcedibilità del ricorso quando sopravviene il difetto di interesse alla decisione.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato dal giudice nell’ambito della definizione processuale della controversia.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in relazione alla trattazione della causa nell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.
Massime di principio
- Il ricorso amministrativo è improcedibile quando, nel corso del giudizio, sopravviene il difetto di interesse alla decisione, anche in conseguenza dell’adozione di un nuovo provvedimento e del mutamento dei presupposti di fatto della controversia.
- La dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla decisione può essere valorizzata dal giudice, ove risulti sopravvenuta l’inutilità concreta della pronuncia sugli atti impugnati, ai fini della declaratoria di improcedibilità.
- In caso di definizione del giudizio per sopravvenuto difetto di interesse, le spese possono essere compensate quando la natura e la peculiarità della controversia lo giustifichino.
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