Ordinanza n. 2368/2026 - Milano, Sezione 2
per l'annullamento della deliberazione di Giunta Comunale n. 71 del 26 maggio 2022 e di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso, ivi incluso il “Regolamento per l'applicazione del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria”, di cui all'Allegato A della deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 dell'8 marzo 2021, laddove interpretato nel senso di consentire l'aumento delle tariffe in violazione del principio di invarianza del gettito derivante dall'imposizione tributaria del Canone unico patrimoniale; nonché per la condanna del Comune di Segrate al risarcimento dei danni con restituzione a IGPDecaux s.p.a. degli importi corrisposti in eccedenza in applicazione degli atti gravati.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: deliberazione della Giunta Comunale n. 71 del 26 maggio 2022 e regolamento comunale sul Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, nella parte ritenuta lesiva del principio di invarianza del gettito del Canone unico patrimoniale
Esito
La controversia
La società ricorrente ha impugnato la deliberazione con cui il Comune ha modificato la regolazione tariffaria del Canone unico patrimoniale, deducendo la violazione dell'art. 1, comma 817, della l. n. 160/2019 e del principio di invarianza del gettito derivante dalla sostituzione dei precedenti canoni e tributi con il Canone unico patrimoniale. Ha inoltre chiesto la restituzione degli importi asseritamente corrisposti in eccedenza e il risarcimento dei danni. La ricorrente ha rappresentato difficoltà nel reperire i dati necessari a verificare il rispetto dell'invarianza. Il Comune ha sostenuto di avere mantenuto sostanzialmente le tariffe già applicate dal 2020 per la corrispondente imposta sulla pubblicità e di avere inserito, con la deliberazione contestata, una voce tariffaria precedentemente omessa.
La decisione
Il TAR non ha ancora deciso i motivi di ricorso né le domande di annullamento e risarcimento. Ritenendo necessari approfondimenti istruttori, ha ordinato al Comune di depositare, entro settanta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, una relazione esaustiva, puntuale e documentata: a) sulla coerenza della disciplina adottata nel passaggio dal sistema previgente alla disciplina del Canone unico patrimoniale con il principio di invarianza, da verificare con riferimento all'intero cumulo dei canoni e tributi sostituiti e all'intero gettito delle esposizioni pubblicitarie effettuate nel territorio comunale, su suolo pubblico e privato e con mezzi pubblici o privati; b) sui pagamenti effettuati dalla società ricorrente negli anni 2019 e 2020 per tutti i canoni e tributi sostituiti dal Canone unico patrimoniale. La società ricorrente è stata onerata di depositare, nello stesso termine, tutta la documentazione relativa ai propri pagamenti. La trattazione è stata rinviata all'udienza straordinaria del 15 ottobre 2026.
Norme richiamate
art. 1, comma 817, l. n. 160/2019
Il rispetto dell'invarianza del gettito del Canone unico patrimoniale deve essere verificato considerando complessivamente i canoni e i tributi sostituiti e l'intero gettito delle esposizioni pubblicitarie effettuate nel Comune.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato quale base processuale per la trattazione dell'udienza straordinaria di riduzione dell'arretrato.
Massime di principio
- Ai fini della verifica del principio di invarianza del gettito previsto per il Canone unico patrimoniale, il confronto tra il regime previgente e quello successivo deve essere effettuato considerando l'intero cumulo dei canoni e dei tributi sostituiti, nonché l'intero gettito derivante da tutte le esposizioni pubblicitarie realizzate nel territorio comunale, indipendentemente dal fatto che insistano su suolo pubblico o privato e che i mezzi pubblicitari siano di proprietà dell'amministrazione o dei singoli operatori.
- Quando la verifica della legittimità delle tariffe del Canone unico patrimoniale richiede dati contabili e pagamenti nella disponibilità dell'amministrazione e del privato, il giudice può disporre un incombente istruttorio imponendo alla pubblica amministrazione il deposito di una relazione puntuale e documentata e alla parte privata la produzione della documentazione sui pagamenti rilevanti.
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