Sentenza del 22/05/2017 n. 1332 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Contenzioso - Costituzione in giudizio dell'appellante tramite servizio postale - Deposito della ricevuta di spedizione per raccomandata - Necessità - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha affermato che la costituzione in giudizio si perfeziona con la spedizione del ricorso, ma che tale tempestività deve essere dimostrata mediante il deposito della ricevuta di spedizione. In mancanza di tale documento, il ricorso è inammissibile. L'inammissibilità può essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del processo e non può essere sanata dalla costituzione del resistente.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la regolarità della costituzione in giudizio dell'appellante mediante notificazione del ricorso a mezzo posta. In particolare, era necessario depositare presso la segreteria della Commissione tributaria, entro trenta giorni dalla proposizione dell'appello, l'originale del ricorso notificato o una sua copia, insieme alla ricevuta di spedizione della raccomandata. La sola prova della ricezione da parte del resistente, o la successiva costituzione di quest'ultimo, non sostituisce tale adempimento.
Norme richiamate
Art. 22, comma 1, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Impone al ricorrente di costituirsi depositando, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, l'originale notificato o una copia del ricorso, insieme alla ricevuta di spedizione della raccomandata quando la notificazione avviene tramite servizio postale.
Art. 53, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiama la disciplina dell'art. 22, comma 1, per la costituzione in giudizio nel procedimento di appello tributario.
Cassazione civile, sentenza 9 agosto 2016, n. 16758
Conferma che il mancato deposito della ricevuta di spedizione determina l'inammissibilità del ricorso, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado e non sanabile mediante la costituzione del resistente.
Massime di principio
- Nei giudizi tributari notificati tramite posta, il rispetto del termine di costituzione deve essere documentato con la ricevuta di spedizione, non soltanto con l'avviso di ricevimento o con la prova della consegna.
- Il deposito della ricevuta di spedizione è un adempimento essenziale perché consente di verificare la tempestività della costituzione in giudizio.
- La mancata produzione della ricevuta può comportare l'inammissibilità del ricorso o dell'appello, anche se la controparte si è costituita.
- L'inammissibilità per questo vizio può essere rilevata d'ufficio dal giudice in qualsiasi fase e grado del processo; pertanto, la documentazione della spedizione deve essere conservata e depositata tempestivamente.
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