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Sentenza

Sentenza n. 278/2026 - Genova, Sezione 2

per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Imperia, sez. lav., 16.10.2024, n. 205, passata in giudicato;

Giustizia amministrativa202501176

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Imperia, sez. lavoro, n. 205 del 16 ottobre 2024, relativa al rilascio della carta del docente per gli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente precario)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza passata in giudicato con cui era stato accertato il suo diritto alla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, del valore di 500 euro per ciascun anno scolastico, e il Ministero era stato condannato a emettere la carta e ad accreditare complessivamente 1.000 euro, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali dalla data dei singoli accrediti al saldo. Il ricorrente ha dedotto l’inottemperanza dell’amministrazione. Il TAR ha verificato il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997, decorrente dalla notificazione della decisione presso la sede reale dell’amministrazione il 21 ottobre 2024. Il Ministero si è costituito senza contestare l’inadempimento né provare l’avvenuto adempimento delle obbligazioni risultanti dal titolo esecutivo.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e ha ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare piena esecuzione al giudicato, rilasciando al ricorrente la carta del docente e accreditando sulla stessa 1.000 euro, oltre ai relativi accessori, entro 60 giorni dalla comunicazione della sentenza. Il giudice ha ritenuto fondata l’actio iudicati perché, a fronte della contestazione dell’inottemperanza, il Ministero non ha assolto l’onere della prova dell’adempimento gravante su chi lo eccepisce o intende dimostrarlo, ai sensi dell’art. 2697 c.c. Per il caso di ulteriore inerzia, è stato nominato commissario ad acta il Direttore della Direzione generale competente del Ministero, con obbligo di provvedere in via sostitutiva entro 30 giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza da parte del ricorrente. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di lite, liquidate in 500 euro oltre accessori, contributo unificato ove versato e distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all’amministrazione l’esecuzione del giudicato e di predisporre misure sostitutive in caso di persistente inadempimento.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997

    Il giudizio di esecuzione nei confronti dell’amministrazione è stato ritenuto proponibile dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo presso la sede reale dell’amministrazione.

  • art. 2697 c.c.

    Il Ministero, costituitosi in giudizio senza contestare l’inadempimento, non ha fornito la prova dell’avvenuto adempimento delle obbligazioni risultanti dal giudicato; tale carenza probatoria ha concorso a fondare l’accoglimento dell’actio iudicati.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, una volta decorso il termine dilatorio previsto per l’esecuzione dei titoli giudiziari nei confronti della pubblica amministrazione, il giudice può ordinare all’amministrazione il compimento degli atti giuridici e materiali necessari a dare piena attuazione al giudicato.
  • L’amministrazione che intenda opporre l’avvenuto adempimento del giudicato deve fornire la prova dell’esecuzione delle obbligazioni risultanti dal titolo; la mera costituzione in giudizio, non accompagnata da contestazioni o documentazione dell’adempimento, non è sufficiente.
  • In caso di perdurante inottemperanza, il giudice dell’ottemperanza può nominare un commissario ad acta appartenente alla stessa amministrazione, attribuendogli il potere di provvedere in via sostitutiva entro un termine stabilito.
  • La notificazione del titolo esecutivo presso la sede reale dell’amministrazione e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni costituiscono, secondo la decisione, presupposti per la proponibilità dell’azione di ottemperanza nei confronti dell’amministrazione.

Come è indicizzato

MateriePersonale scolasticoGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

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