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Sentenza

Sentenza n. 75/2026 - Perugia, Sezione 1

per l’accertamento del diritto del ricorrente alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita con l’inclusione nella relativa base di calcolo dei sei scatti stipendiali previsti dall’articolo 6-bis del decreto legge n. 387 del 1987, con interessi e rivalutazione.

Giustizia amministrativa202400379

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Umbria - Perugia, Sez. ISentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: mancata riliquidazione del trattamento di fine servizio con inclusione dei sei scatti stipendiali

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (militare in quiescenza)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, già appartenente all’Arma dei carabinieri e collocato in congedo a domanda all’età di 55 anni dopo 43 anni di servizio utile ai fini pensionistici, ha chiesto l’accertamento del diritto alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita mediante inclusione nella base di calcolo dei sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, oltre interessi e rivalutazione. L’INPS ha eccepito il difetto di legittimazione passiva e il difetto di integrità del contraddittorio per la mancata evocazione dell’amministrazione datrice di lavoro; nel merito ha sostenuto che il beneficio non spettasse al ricorrente, sia perché appartenente a un corpo a ordinamento militare e cessato a domanda, sia per il mancato versamento della contribuzione prevista dall’art. 4 d.lgs. n. 165/1997, sia per la mancata prova dei requisiti e per la decadenza derivante dall’eventuale tardiva presentazione della domanda di quiescenza entro il 30 giugno dell’anno di maturazione dei requisiti.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha respinto le eccezioni preliminari dell’INPS, affermando che l’unico soggetto obbligato a corrispondere l’indennità di buonuscita è l’ente previdenziale competente; non era quindi necessaria la notifica del ricorso all’amministrazione datrice di lavoro. Ha ritenuto provati i fatti costitutivi della pretesa attraverso il ricorso e il prospetto di liquidazione della pensione. Nel merito, ha affermato che l’art. 1911 del d.lgs. n. 66/2010 rende applicabile il beneficio dei sei scatti stipendiali anche al personale delle forze di polizia a ordinamento militare, inclusa l’Arma dei carabinieri, e che il beneficio opera anche per la cessazione a domanda nei limiti previsti dall’art. 6-bis d.l. n. 387/1987. L’art. 4 d.lgs. n. 165/1997, relativo alla copertura contributiva dei sei scatti ai fini pensionistici, non si applica al diverso calcolo del trattamento di fine servizio; per quest’ultimo non è richiesto il versamento della contribuzione aggiuntiva, poiché l’indennità ha natura di retribuzione differita. Il termine del 30 giugno previsto dall’art. 6-bis, comma 2, non ha natura decadenziale, ma incide sulla decorrenza del collocamento a riposo. L’INPS è stato quindi condannato a riliquidare il TFS includendo i sei scatti stipendiali del 2,5% calcolati sull’ultima retribuzione. Sulle somme dovranno essere riconosciuti gli interessi legali o la rivalutazione monetaria nella misura maggiore, senza cumulo, e l’INPS è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in euro 1.000, oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 6-bis d.l. 21 settembre 1987, n. 387, convertito dalla l. 20 novembre 1987, n. 472

    beneficio dei sei scatti stipendiali di importo pari al 2,5% da calcolarsi sull’ultimo stipendio

    La disposizione, come resa applicabile dall’art. 1911 del codice dell’ordinamento militare, consente il computo dei sei scatti nella base di calcolo dell’indennità di buonuscita anche per il personale delle forze di polizia a ordinamento militare e per la cessazione a domanda, alle condizioni previste.

  • art. 1911 d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66

    continua ad applicarsi l’articolo 6-bis, del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387

    La norma mantiene l’applicazione dell’art. 6-bis d.l. n. 387/1987 alle forze di polizia a ordinamento militare, ampliandone l’ambito soggettivo rispetto alla formulazione originaria.

  • art. 4 d.lgs. 30 aprile 1997, n. 165

    Gli aumenti periodici di cui al comma 1 sono, altresì, attribuiti al personale che cessa dal servizio a domanda previo pagamento della restante contribuzione previdenziale

    La disciplina della contribuzione aggiuntiva riguarda l’attribuzione dei sei scatti ai fini pensionistici e non condiziona il loro computo nel trattamento di fine servizio.

  • art. 16, comma 6, l. 30 dicembre 1991, n. 412

    Concorre a disciplinare il riconoscimento degli interessi sulle somme dovute dall’ente previdenziale.

  • art. 22, comma 36, l. 23 dicembre 1994, n. 724

    Esclude il cumulo tra interessi legali e rivalutazione monetaria; deve essere riconosciuta la maggior somma tra i due accessori.

Massime di principio

  • Il beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall’art. 6-bis d.l. n. 387/1987, richiamato dall’art. 1911 d.lgs. n. 66/2010, si applica anche al personale delle forze di polizia a ordinamento militare, compreso il personale dell’Arma dei carabinieri, ai fini del calcolo del trattamento di fine servizio.
  • La contribuzione aggiuntiva prevista dall’art. 4 d.lgs. n. 165/1997 è necessaria per il riconoscimento dei sei scatti ai fini pensionistici in caso di cessazione a domanda, ma non condiziona il loro computo nel trattamento di fine servizio, che ha natura di retribuzione differita.
  • Il termine del 30 giugno previsto dall’art. 6-bis, comma 2, d.l. n. 387/1987 per la presentazione della domanda di collocamento a riposo non ha natura decadenziale; il suo mancato rispetto incide sulla decorrenza del collocamento, ma non determina la perdita del beneficio.
  • Nelle controversie concernenti la liquidazione dell’indennità di buonuscita, la legittimazione passiva spetta esclusivamente all’ente previdenziale obbligato alla corresponsione del trattamento; non è necessaria la partecipazione dell’amministrazione datrice di lavoro.
  • Quando il trattamento di fine servizio è riconosciuto in controversie soggette al divieto di cumulo, sulle somme dovute spetta la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, non la loro cumulativa applicazione.

Come è indicizzato

MaterieTrattamento economico e previdenziale
RamiPubblico impiego e concorsi
IstitutiRiparto di giurisdizioneLegittimazione e interesse a ricorrere

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