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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-371/21

Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 14 luglio 2022. — SGI Studio Galli Ingegneria Srl contro Commissione europea. — Impugnazione – Clausola compromissoria – Settimo programma quadro per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) – Convenzione di sovvenzione – Progetto Marsol – Costi ammessi al finanziamento – Relazione d’indagine dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) che constata l’irregolarità di talune spese sostenute – Rimborso delle somme versate – Diritto di accesso al dossier dell’OLAF – Diritto di essere ascoltati – Onere della prova – Snaturamento dei fatti – Valore probatorio – Principio di proporzionalità – Arricchimento senza causa. — Causa C-371/21 P

Giurisprudenza europea62021CJ0371

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha respinto l’impugnazione di SGI contro la sentenza del Tribunale che aveva confermato il recupero, da parte della Commissione, delle somme concesse per il progetto Marsol. Ha ritenuto che le spese di personale non fossero state adeguatamente giustificate e che, in presenza di indizi concreti di irregolarità, l’onere della prova gravasse sulla beneficiaria. La Corte ha inoltre escluso violazioni dei diritti di difesa e dell’articolo 47 della Carta, nonché della proporzionalità e del divieto di arricchimento senza causa.

Impugnazione respinta in una controversia su convenzione di sovvenzione UE: legittimo il recupero dei contributi per spese di personale irregolari/non dimostrate, senza violazione dei diritti di difesa, del principio di proporzionalità o divieto di arricchimento senza causa.

La questione giuridica

Se il Tribunale avesse errato nel confermare il recupero, da parte della Commissione, delle somme versate nell’ambito di una convenzione di sovvenzione del settimo programma quadro, in particolare: (i) per asserita violazione dei diritti della difesa, del diritto di accesso al fascicolo OLAF, del diritto di essere ascoltati e dell’articolo 47 della Carta; (ii) per errata valutazione delle prove e onere della prova rispetto alle spese di personale; (iii) per violazione dei principi di proporzionalità e buona fede contrattuale; (iv) per mancato riconoscimento di un arricchimento senza causa in favore della Commissione.

Principio di diritto

Nel contesto di una convenzione di sovvenzione UE, quando l’indagine antifrode e i controlli finanziari evidenziano indizi concreti che le spese dichiarate non siano verificabili o non rispettino i criteri di ammissibilità, spetta al beneficiario dimostrarne la regolarità; in mancanza di tale prova la Commissione può legittimamente recuperare gli importi versati, anche se il progetto è stato materialmente realizzato. La mancata messa a disposizione del fascicolo OLAF o la mancata sospensione della procedura di recupero non comportano annullamento se non è dimostrato che il procedimento avrebbe potuto concludersi diversamente. Inoltre, il recupero degli importi non ammessi non viola la proporzionalità né integra arricchimento senza causa, poiché trova base nel rapporto contrattuale e nell’obbligo di sana gestione finanziaria.

Norme richiamate

  • Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 267 TFUE
  • Articolo 317 TFUE
  • Articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 42 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002
  • Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002
  • Regolamento (CE) n. 1906/2006
  • Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013
  • Codice civile belga, articoli 1134, 1135 e 1315

Impugnazione SGI Studio Galli Ingegneria / Commissione europea: recupero di una sovvenzione UE per spese di personale non provate

La Corte di giustizia, Decima Sezione, ha deciso un’impugnazione proposta da SGI Studio Galli Ingegneria Srl avverso la sentenza del Tribunale che aveva respinto il suo ricorso fondato su clausola compromissoria relativa a una convenzione di sovvenzione del settimo programma quadro, concernente il progetto Marsol. La lite riguardava il recupero di quasi tutta la sovvenzione versata dalla Commissione, a seguito di una relazione OLAF che aveva evidenziato irregolarità nelle spese di personale.

Contesto contrattuale e normativo

Il progetto Marsol era finanziato nell’ambito del settimo programma quadro per la ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013). La convenzione di sovvenzione prevedeva che i costi fossero ammissibili solo se effettivi, identificabili, verificabili, ragionevoli e conformi a una sana gestione finanziaria, in particolare ai sensi dell’articolo 172 bis del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 e dell’articolo 31 del regolamento (CE) n. 1906/2006. La convenzione rinviava inoltre, in via subordinata, al diritto belga.

Fatti rilevanti

Dopo controlli finanziari su alcuni progetti della SGI, la Commissione trasmise la questione all’OLAF, che avviò un’indagine amministrativa. All’esito, l’OLAF concluse che le dichiarazioni della SGI sulle spese di personale relative al progetto Marsol erano affette da gravi irregolarità e manipolazioni. La Commissione notificò quindi l’intenzione di recuperare le somme versate e, dopo lo scambio di osservazioni con la SGI, ridusse parzialmente l’importo richiesto, limitandolo alle spese di personale e alle indirette connesse.

Questioni sollevate in impugnazione

La SGI deduceva quattro motivi principali:

  • violazione degli articoli 41, 42 e 47 della Carta e del principio di buona fede contrattuale, per mancato accesso al fascicolo OLAF e mancata sospensione della procedura di recupero;
  • errori nella valutazione delle prove, soprattutto dei fogli di presenza del personale, e snaturamento della relazione finale OLAF;
  • violazione dei principi di proporzionalità e buona fede contrattuale, per avere chiesto il recupero dell’intera sovvenzione salvo il subappalto;
  • erronea esclusione di un arricchimento senza causa della Commissione.

Ragionamento della Corte sul secondo motivo: prova e valore degli elementi prodotti

La Corte ha ricordato che il Tribunale è il solo giudice del fatto e della valutazione probatoria, salvo snaturamento manifesto. Ha escluso che la relazione OLAF fosse stata snaturata: il progetto Marsol era stato effettivamente oggetto dell’indagine e il fatto che fosse menzionato in modo limitato nella relazione era spiegabile anche dalla mancata produzione dei fogli di presenza.

La Corte ha poi approvato la conclusione del Tribunale secondo cui, in presenza di indizi concreti di irregolarità, l’onere della prova della regolarità delle spese ricadeva sulla SGI. Tale onere derivava anche dagli obblighi contrattuali di mettere a disposizione della Commissione tutte le informazioni e i documenti giustificativi e di conservarli per il periodo previsto. I fogli di presenza prodotti solo in giudizio sono stati ritenuti insufficienti a dimostrare l’effettività delle ore e dei costi, anche perché privi delle firme dei dipendenti e non databili con precisione.

Quanto alla pretesa mancata valutazione complessiva degli elementi probatori, la Corte ha osservato che il Tribunale poteva attribuire rilievo decisivo alla relazione OLAF e un valore limitato o nullo agli altri elementi, purché rispettasse le regole su prova e onere della prova. La SGI non aveva dimostrato alcuna violazione di tali regole.

Ragionamento della Corte sul primo motivo: diritti della difesa, accesso al fascicolo e articolo 47 della Carta

La Corte ha richiamato la propria giurisprudenza secondo cui, anche nei rapporti contrattuali dell’Unione, la Commissione resta vincolata alla Carta. Tuttavia, una violazione del diritto di essere ascoltati o del diritto di accesso al fascicolo non comporta l’annullamento se non è dimostrato che il procedimento avrebbe potuto concludersi diversamente.

Nel caso concreto, poiché la SGI non aveva dimostrato di aver prodotto all’OLAF o alla Commissione i documenti giustificativi delle spese, l’eventuale mancato accesso al fascicolo OLAF non poteva incidere sull’esito: il punto decisivo era che quelle spese non risultavano comunque provate. La censura relativa all’articolo 42 della Carta e al principio di buona fede è stata dichiarata irricevibile per genericità. Anche la censura sull’articolo 47 della Carta è stata respinta perché non sufficientemente argomentata nel ricorso di primo grado.

Ragionamento della Corte sul terzo motivo: proporzionalità e buona fede contrattuale

La Corte ha confermato che, quando una spesa dichiarata non è ammissibile perché non verificabile o inaffidabile, il principio di sana gestione finanziaria impone alla Commissione di recuperare gli importi ingiustificati ai sensi dell’articolo 317 TFUE, indipendentemente dal fatto che il progetto sia stato materialmente completato. Di conseguenza, il recupero della sovvenzione nella misura delle spese non dimostrate non è sproporzionato. Nemmeno la buona fede contrattuale è stata ritenuta violata.

Ragionamento della Corte sul quarto motivo: arricchimento senza causa

La Corte ha escluso che la Commissione si fosse arricchita senza causa. L’eventuale vantaggio conseguito dall’Unione trovava infatti la propria base nel contesto contrattuale della sovvenzione. Inoltre, la sovvenzione non costituiva il corrispettivo della semplice realizzazione del progetto, ma era destinata a coprire costi giustificati e ammissibili. Se una parte di tali costi non è provata o non è ammissibile, la Commissione deve recuperarla; ciò non dà luogo a un’azione di arricchimento senza causa della beneficiaria.

Decisione

La Corte ha respinto integralmente l’impugnazione e ha condannato la SGI alle spese.

Principi affermati

  • Nelle sovvenzioni UE, la prova dell’ammissibilità dei costi incombe al beneficiario quando emergano indizi concreti di irregolarità.
  • Il mancato accesso al fascicolo OLAF non determina annullamento se non è dimostrato che l’esito del procedimento sarebbe potuto essere diverso.
  • La Commissione, in forza dell’articolo 317 TFUE, deve recuperare gli importi non giustificati, anche se il progetto è stato eseguito.
  • Non vi è arricchimento senza causa quando la situazione discende da un rapporto contrattuale di sovvenzione e dall’inosservanza degli obblighi di giustificazione della spesa.

Come è indicizzato

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