Ordinanza n. 117/2026 - Milano, Sezione 5
per l'annullamento previa concessione delle misure cautelari di cui all'art. 55 c.p.a., Decreto Direttoriale del 21/09/2022, Rep. n. 9113 – Prot. n. 216045 Pos. VII/1, di Approvazione degli atti della selezione pubblica per l'assunzione di n. 1 Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera b, (Senior) della L. 240/2010 con regime di impegno a tempo pieno presso il dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale del Politecnico di Milano per il Settore concorsuale 08/A3 – INFRASTRUTTURE E SISTEMI DI TRASPORTO, ESTIMO E VALUTAZIONE (cod. proc. 2022_RTDB_DICA_2) (doc.1), dai quali risulta idoneo vincitore il controinteressato Dr. Misagh Ketabdari, e degli ulteriori atti meglio individuati nel ricorso notificato, cui dunque si rimanda, con richiesta di ogni conseguente statuizione, idonea a rendere effettivo il giudicato secondo la previsione dell'art. 34 c.p.a., riconoscendo e precisando, in ragione della posizione soggettiva dedotta in giudizio, in tesi, che dalla decisione di annullamento consegua l'obbligo per Politecnico di Milano di collocare l'odierna ricorrente al primo posto della graduatoria finale di merito e di assumere gli atti conseguenti o, nella denegata ipotesi in cui non dovesse essere condivisa tale tesi, l'obbligo di rinnovare il segmento procedimentale di valutazione per il tramite di una Commissione esaminatrice in diversa composizione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto direttoriale di approvazione degli atti della selezione pubblica per un posto di ricercatore a tempo determinato, con individuazione del controinteressato quale vincitore
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato il decreto direttoriale di approvazione degli atti della selezione pubblica bandita dal Politecnico di Milano per l’assunzione di un ricercatore a tempo determinato, chiedendo in via cautelare la sospensione degli effetti e, nel merito, l’annullamento degli atti della procedura. Ha chiesto inoltre che, quale effetto dell’eventuale annullamento, fosse riconosciuto l’obbligo dell’amministrazione di collocarla al primo posto e procedere all’assunzione, oppure, in subordine, di rinnovare la fase di valutazione davanti a una commissione in diversa composizione. Il testo dell’ordinanza non espone i singoli motivi di illegittimità dedotti nel ricorso.
La decisione
Il TAR non ha definito il merito né si è pronunciato sulla domanda cautelare. Ha disposto incombenti istruttori: la ricorrente deve dichiarare motivatamente, entro trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, se permane l’interesse alla decisione di merito e deve aggiornare la situazione di fatto e di diritto, indicando eventuali fatti o atti sopravvenuti e l’eventuale necessità di ulteriori attività istruttorie. L’amministrazione resistente deve fornire chiarimenti documentati e aggiornati sui fatti di causa, depositando, ove non già prodotti, gli atti impugnati e la relativa documentazione. Il giudice ha avvertito che l’inerzia della ricorrente sulla dichiarazione di permanenza dell’interesse potrà essere valutata, ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a., come manifestazione inequivoca di disinteresse e condurre alla dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. La segreteria è stata incaricata di comunicare l’ordinanza alle parti costituite e all’amministrazione evocata.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Richiamato quale fondamento della domanda cautelare proposta dalla ricorrente; l’ordinanza non decide tale domanda.
art. 63 c.p.a.
Richiamato tra le norme processuali applicate per la disposizione degli incombenti istruttori.
art. 64, comma 4, c.p.a.
Richiamato quale base per valutare il comportamento processuale della parte che non adempia all’incombente relativo alla permanenza dell’interesse.
art. 65 c.p.a.
Richiamato tra le norme processuali applicate per l’acquisizione di chiarimenti e documentazione.
art. 84, comma 4, c.p.a.
Consente di trarre dal comportamento processuale della parte elementi per dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse; l’inerzia rispetto alla richiesta di confermare l’interesse può essere valutata come disinteresse inequivoco.
art. 85 c.p.a.
Richiamato tra le norme processuali applicate.
art. 34 c.p.a.
Richiamato nella domanda della ricorrente per ottenere statuizioni conformative conseguenti all’eventuale annullamento; non è oggetto di decisione nell’ordinanza.
art. 24, comma 3, lettera b, l. 240/2010
Individua la disciplina legislativa della procedura selettiva per l’assunzione del ricercatore a tempo determinato cui si riferisce l’atto impugnato.
Massime di principio
- Quando il giudice amministrativo richiede alla parte ricorrente di dichiarare motivatamente la permanenza dell’interesse alla decisione e di aggiornare la situazione processuale, la mancata ottemperanza entro il termine assegnato può essere valutata come manifestazione implicita ma inequivoca del disinteresse attuale alla definizione della controversia e condurre all’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
- In presenza di una controversia non ancora definibile sulla base degli atti disponibili, il giudice amministrativo può ordinare alla parte ricorrente di aggiornare i fatti e gli atti sopravvenuti e all’amministrazione di fornire chiarimenti documentati, depositando gli atti impugnati e la documentazione di corredo.
- L’ordinanza istruttoria che richiede la verifica della permanenza dell’interesse non definisce il merito della domanda di annullamento né la domanda cautelare, ma prepara la successiva decisione sulla prosecuzione e sulla calendarizzazione del giudizio.
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