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Ordinanza

Ordinanza n. 14007/2026 - Roma, Sezione 4Q

per l'annullamento del Decreto del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste del 28 ottobre 2025, recante “Aggiornamento dell'elenco dei fertilizzanti da sintesi soggetti al versamento del contributo del 2%”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale n. 297 del 23 dicembre 2025; con ogni altro atto presupposto, conseguenziale e comunque connesso, ancorché allo stato non conosciuto.

Giustizia amministrativa202603302

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV quaterRinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UEAzione di annullamento

Atto impugnato: Decreto ministeriale del 28 ottobre 2025 recante l'aggiornamento dell'elenco dei fertilizzanti da sintesi soggetti al versamento del contributo annuale del 2%

Esito

RIMESSIONE

La controversia

Le ricorrenti hanno impugnato il decreto ministeriale che, individuando i fertilizzanti da sintesi assoggettati al contributo annuale per la sicurezza alimentare, ha reso esigibile nei loro confronti il prelievo previsto dall'art. 59 della legge n. 488/1999, come modificato, da ultimo, dalla legge n. 23/2022. Il contributo, pari al 2% del fatturato relativo alla vendita dei prodotti individuati, alimenta il Fondo per lo sviluppo della produzione biologica. Le ricorrenti hanno dedotto, in via principale, che il sistema integrato Ecotassa-Fondo costituisca un aiuto di Stato, o un nuovo aiuto derivante da modifiche sostanziali di un regime precedente, attuato senza previa notifica alla Commissione europea in violazione dell'art. 108, par. 3, TFUE. Hanno inoltre contestato la compatibilità del regime con i regolamenti dell'Unione sugli aiuti de minimis e sugli aiuti esentati nel settore agricolo, rilevando l'assenza di limiti quantitativi individuali e complessivi predeterminati e la possibile subordinazione degli aiuti all'impiego di prodotti nazionali. È stata altresì dedotta la natura discriminatoria del prelievo ai sensi dell'art. 110 TFUE e, in subordine, la sua qualificabilità come tassa di effetto equivalente a un dazio, vietata dall'art. 30 TFUE. L'Amministrazione ha sostenuto che la precedente procedura europea riguardasse soltanto l'impiego delle risorse del Fondo e non l'istituzione del contributo, che la nuova disciplina non costituisse un nuovo aiuto, che la procedura di informazione tecnica si fosse conclusa senza osservazioni e che non ricorressero i presupposti di un aiuto di Stato o di una misura discriminatoria. Il TAR ha ritenuto non decisivi tali rilievi, osservando che la disciplina vigente presenta elementi innovativi rispetto al regime precedente, mantiene possibili criticità strutturali e non consente di escludere, allo stato, che i finanziamenti siano rivolti in prevalenza alla produzione biologica nazionale pur essendo il prelievo applicato anche a prodotti importati.

La decisione

Il TAR non ha definito nel merito le censure e ha disposto il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea ai sensi dell'art. 267 TFUE. Il Collegio ha ritenuto rilevanti e necessarie cinque questioni: se un meccanismo basato su un contributo obbligatorio imposto a produttori e importatori e destinato a un fondo pubblico per specifiche categorie di operatori costituisca un aiuto di Stato; se debba qualificarsi come nuovo aiuto quando siano intervenute modifiche normative sostanziali; se l'applicazione del regime senza previa notifica violi l'art. 108, par. 3, TFUE; se il sistema rientri nei regimi di esenzione o de minimis in assenza di limiti quantitativi individuali e complessivi predeterminati e in presenza di finanziamento mediante prelievo parafiscale; e se integri un dazio o una tassa di effetto equivalente vietata dall'art. 30 TFUE. Il giudice del rinvio ha rilevato che il nuovo assetto normativo modifica elementi essenziali del precedente regime, quali la base di calcolo, l'importo del prelievo e la destinazione delle risorse, e che il collegamento tra prelievo applicabile anche ai prodotti importati e finanziamento selettivo della produzione biologica potrebbe produrre effetti anticoncorrenziali o protezionistici. Ha inoltre osservato che la mancata predeterminazione dei massimali potrebbe impedire di verificare l'applicabilità delle esenzioni e dei regimi de minimis. In attesa della pronuncia della Corte di giustizia, il giudizio è stato sospeso ai sensi dell'art. 79, comma 1, c.p.a.; ogni decisione in rito, nel merito e sulle spese è stata riservata alla riassunzione. La segreteria è stata incaricata di trasmettere alla Corte di giustizia l'ordinanza e il fascicolo e di anonimizzare le parti private.

Norme richiamate

  • art. 59, commi 1 e 1-bis, l. 488/1999

    Al fine di promuovere lo sviluppo di una produzione biologica ed ecocompatibile [...] è istituito un contributo annuale per la sicurezza alimentare, nella misura del 2 per cento del fatturato realizzato nell'anno precedente relativamente alla vendita [...] dei fertilizzanti da sintesi, da individuare con i decreti di cui al presente comma.

    Costituisce la base normativa del contributo annuale del 2% e demanda a decreti ministeriali l'individuazione e l'aggiornamento dei prodotti soggetti al prelievo.

  • art. 9 l. 23/2022

    La dotazione del Fondo è parametrata a una quota parte delle entrate derivanti dal contributo di cui all'articolo 59, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

    Istituisce il Fondo per lo sviluppo della produzione biologica e ne collega la dotazione alle entrate dell'Ecotassa, determinando il possibile collegamento funzionale tra prelievo e finanziamenti.

  • art. 108, par. 3, TFUE

    Lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale.

    È la disposizione rispetto alla quale il TAR dubita della legittimità dell'attuazione del sistema Ecotassa-Fondo senza previa notifica alla Commissione.

  • art. 107 TFUE

    Sono incompatibili con il mercato interno [...] gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

    Rileva per stabilire se il sistema di finanziamento selettivo della produzione biologica, alimentato dal prelievo obbligatorio, costituisca un aiuto di Stato.

  • art. 30 TFUE

    I dazi doganali all'importazione o all'esportazione o le tasse di effetto equivalente sono vietati tra gli Stati membri.

    Rileva per verificare se il prelievo parafiscale, in relazione ai prodotti importati e alla destinazione delle relative entrate, integri una tassa di effetto equivalente a un dazio.

  • art. 110 TFUE

    È richiamato quale parametro per valutare la possibile natura discriminatoria del prelievo a danno dei prodotti importati.

  • art. 267 TFUE

    Consente il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia quando una questione di interpretazione o validità del diritto dell'Unione è rilevante e necessaria per decidere la controversia.

  • art. 79, comma 1, c.p.a.

    È stato applicato per sospendere il giudizio nazionale in conseguenza del rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia.

  • Regolamento (UE) n. 1408/2013, artt. 1 e 3

    Rileva per verificare l'applicabilità dell'esenzione de minimis nel settore agricolo, anche quanto ai limiti quantitativi individuali e complessivi e al divieto di aiuti subordinati all'impiego di prodotti nazionali.

  • Regolamento (UE) n. 702/2014, artt. 1, par. 4, lett. d), e 4

    Rileva per valutare l'esenzione dagli obblighi di notifica, esclusa per gli aiuti subordinati all'uso di prodotti nazionali e soggetti a determinate soglie.

  • Regolamento (UE) 2022/2472, artt. 1, par. 3, lett. d), e 4

    Rileva quale disciplina sopravvenuta sugli aiuti esentati nel settore agricolo, con analoghi limiti relativi all'origine nazionale dei prodotti e alle soglie di notifica.

  • art. 123 l. 388/2000

    Disciplina previgente dell'Ecotassa e del Fondo, utilizzata dal TAR per valutare se la normativa attuale costituisca un nuovo aiuto o una modifica sostanziale di un regime precedente.

Massime di principio

  • Un meccanismo nazionale che impone un contributo obbligatorio a produttori e importatori e destina le relative entrate a un fondo pubblico per finanziare selettivamente determinate categorie di operatori può richiedere la verifica, alla luce degli artt. 107 e 108 TFUE, dell'esistenza di un aiuto di Stato, considerando unitariamente il prelievo e la destinazione delle risorse.
  • Modifiche normative riguardanti elementi costitutivi di un regime di aiuti, quali base di calcolo, aliquota o importo del prelievo, destinazione delle risorse e modalità di erogazione, possono qualificare il regime risultante come nuovo aiuto, distinto dal precedente regime sottoposto o potenzialmente sottoposto a esame europeo.
  • L'obbligo di previa notifica previsto dall'art. 108, par. 3, TFUE può riguardare l'intero meccanismo di intervento, comprese le modalità di finanziamento mediante prelievo parafiscale, quando esse siano funzionalmente collegate alle misure di sostegno e possano incidere sulla valutazione della compatibilità con il mercato interno.
  • La mera applicazione senza discriminazioni formali del prelievo ai prodotti nazionali e importati non esclude che il sistema produca effetti protezionistici o discriminatori, se le risorse raccolte finanziano interventi destinati prevalentemente alla produzione nazionale e i prodotti importati non possono beneficiare delle misure nella stessa misura.
  • L'applicabilità dei regimi de minimis o di esenzione dagli obblighi di notifica richiede che la disciplina nazionale consenta di verificare ex ante il rispetto dei relativi requisiti, inclusi i massimali individuali e complessivi, le soglie applicabili e il divieto di subordinare l'aiuto all'impiego di prodotti nazionali.

Come è indicizzato

MaterieBandi di finanziamento e graduatorieAiuti di StatoGiurisdizione e ripartoRinvio pregiudiziale UE e questioni di costituzionalità
RamiContributi e finanziamenti pubbliciAutorità indipendenti e regolazioneProcesso amministrativo
IstitutiPrimato del diritto UE e disapplicazionePrincipi di precauzione e prevenzioneQuestione di legittimità costituzionale

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