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Ordinanza

Ordinanza n. 690/2026 - Bari, Sezione 3

per l'accertamento dell’illegittimità del silenzio osservato dal Comune di Noci sulla istanza del 03/06/2025 protocollata in pari data per l’occupazione del suolo pubblico e per l’installazione di n. 1 cartello pubblicitario di dimensioni 6,00x3,00 mt – bifacciale – da installare in Noci (Pratica n. 15708/2025). nonchè per la condanna del Comune di Noci a provvedere sulla predetta istanza mediante l’adozione di un provvedimento espresso.

Giustizia amministrativa202502035

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. IIIOrdinanza istruttoriaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato dal Comune di Noci sull’istanza di autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico e all’installazione di un cartello pubblicitario

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La società ricorrente ha dedotto di avere presentato il 3 giugno 2025 un’istanza, protocollata dal Comune di Noci, per l’occupazione di suolo pubblico e l’installazione di un cartello pubblicitario bifacciale delle dimensioni di 6,00 x 3,00 metri. Non avendo ricevuto risposta, ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio e la condanna dell’amministrazione all’adozione di un provvedimento espresso. Ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 2 della l. n. 241/1990 e degli artt. 3 e 97 Cost. Il Comune non si è costituito. Il giudice ha rilevato che la ricorrente aveva prodotto soltanto una nota recante il protocollo di acquisizione, senza allegare il testo della richiesta di autorizzazione.

La decisione

Il TAR ha ritenuto la causa non ancora matura per la decisione, poiché mancava agli atti il documento essenziale per verificare contenuto e oggetto dell’istanza asseritamente inevasa. Ha quindi disposto un incombente istruttorio, ordinando alla ricorrente e, in alternativa, al Comune di Noci di depositare copia della richiesta di autorizzazione entro 30 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione dell’ordinanza a cura della ricorrente. La decisione sul ricorso avverso il silenzio è stata rinviata alla camera di consiglio del 30 settembre 2026. Non è stata adottata alcuna decisione definitiva sulla fondatezza della domanda né sulle spese.

Norme richiamate

  • artt. 65, 66 e 67 c.p.a.

    Richiamati quali disposizioni che consentono al giudice amministrativo di disporre incombenti istruttori e acquisizioni documentali ai fini della decisione.

  • art. 2 l. n. 241/1990

    Indicato dalla ricorrente quale parametro relativo all’obbligo dell’amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso.

  • art. 3 Cost.

    Indicato dalla ricorrente tra i parametri costituzionali asseritamente violati.

  • art. 97 Cost.

    Indicato dalla ricorrente quale parametro costituzionale relativo al buon andamento e all’imparzialità dell’amministrazione.

Massime di principio

  • Quando la decisione su un ricorso avverso il silenzio dipende dalla verifica del contenuto e dell’oggetto dell’istanza asseritamente inevasa, la causa non è matura per la decisione se agli atti risulta soltanto la prova della protocollazione, senza il testo della richiesta.
  • Il giudice amministrativo può ordinare alla parte ricorrente e all’amministrazione intimata il deposito del documento necessario per ricostruire l’istanza procedimentale, rinviando la trattazione del merito a una successiva camera di consiglio.

Come è indicizzato

MaterieIstruttoria processualeTermini del procedimento e silenzio
RamiProcesso amministrativoProcedimento amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneOnere della prova e principio dispositivo

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