Cassazione Penale, Ordinanza n. 06438/2025 del 17/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione, proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di L'Aquila del 22 aprile 2024, conteneva tre censure principali. Il primo motivo era sostanzialmente una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio e riproponeva questioni già dedotte in appello, contestando l'affermazione di responsabilità; la Corte lo ha ritenuto inammissibile perché volto a ottenere una rilettura del fatto preclusa in sede di legittimità. Il secondo motivo riguardava il diniego delle circostanze attenuanti generiche: la difesa sosteneva che la Corte territoriale non avesse adeguatamente valorizzato elementi favorevoli, ma la Cassazione ha rilevato che la motivazione d'appello si fondava sull'assenza di elementi positivamente valutabili ed era immune da manifesta illogicità. Il terzo motivo contestava la conferma della recidiva, assumendo che essa fosse stata giustificata solo dai precedenti penali; la Corte ha invece osservato che i giudici di merito avevano valorizzato anche la particolare cruenza dell'azione e il conseguente incremento della pericolosità dell'imputato, con motivazione conforme ai criteri dell'art. 133 c.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo una non consentita rivalutazione del merito, il secondo motivo infondato perché la mancata concessione delle attenuanti generiche era sorretta da motivazione non manifestamente illogica e il terzo motivo manifestamente infondato perché la recidiva era stata confermata sulla base di una valutazione in concreto della maggiore pericolosità. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 133 c.p.
La valutazione della recidiva deve essere compiuta in concreto, esaminando il rapporto tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, per verificare se la pregressa condotta criminosa sia indice di perdurante inclinazione al delitto e fattore criminogeno del nuovo reato.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità è inammissibile il motivo di ricorso che si risolva in una mera rilettura alternativa delle emergenze processuali o nella riproposizione di questioni già decise dai giudici di merito.
- La Corte di cassazione non può sovrapporre una propria valutazione del compendio probatorio a quella compiuta nei precedenti gradi di giudizio, né verificare la tenuta logica della sentenza mediante modelli argomentativi estranei al ragionamento decisorio seguito dal giudice di merito.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimamente motivato dall'assenza di elementi o circostanze positivamente valutabili, purché la motivazione non sia manifestamente illogica.
- La recidiva non può essere confermata in modo automatico sulla sola base dei precedenti penali o della gravità astratta dei fatti: occorre una valutazione concreta della maggiore pericolosità desumibile dal rapporto tra i precedenti e il fatto oggetto del processo.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, seguono la condanna alle spese processuali e il versamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
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