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Sentenza

Sentenza n. 3769/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 13331/2024, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202501579

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Lazio, Sezione II, che aveva respinto l’azione di accertamento del silenzio assenso e l’azione di annullamento del diniego di permesso di costruire

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società, proprietaria di un complesso immobiliare composto da sei edifici in linea, ha impugnato la sentenza di primo grado che aveva respinto sia l’azione diretta ad accertare la formazione del silenzio assenso sull’istanza di permesso di costruire presentata ai sensi del piano casa regionale, sia l’azione di annullamento del diniego comunale. Con il primo motivo ha sostenuto che il silenzio assenso previsto dall’art. 20, comma 8, d.P.R. n. 380/2001 fosse applicabile anche all’intervento disciplinato dal piano casa, richiamando l’art. 6, comma 2-bis, l.r. Lazio n. 21/2009, che prevede il silenzio assenso nella diversa ipotesi di conferenza di servizi regionale. Con il secondo motivo ha dedotto che i sei edifici fossero funzionalmente autonomi, ciascuno con ingresso, particella catastale e numero civico propri, e che fosse quindi possibile calcolare separatamente la volumetria premiale spettante a ciascuno, concentrando poi la somma degli ampliamenti nella demolizione e ricostruzione di uno solo degli edifici. Ha inoltre sostenuto che la disciplina regionale consentisse la localizzazione dell’ampliamento anche in un corpo di fabbrica separato.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR. Quanto al primo motivo, ha ritenuto non applicabile il silenzio assenso agli interventi realizzati ai sensi del piano casa, poiché l’istanza non è riconducibile al paradigma del silenzio assenso previsto per i titoli edilizi ordinari, configurandosi invece il silenzio dell’amministrazione come silenzio-inadempimento. La previsione espressa del silenzio assenso contenuta nell’art. 6, comma 2-bis, l.r. n. 21/2009 riguarda esclusivamente la diversa fattispecie della conferenza di servizi regionale e, proprio perché specifica, non consente di estendere l’istituto ai casi privi di analogo richiamo espresso. Quanto al secondo motivo, il Collegio ha interpretato l’art. 3, comma 1, lett. c), l.r. n. 21/2009 nel senso che, per gli edifici non residenziali, il limite dell’ampliamento e il relativo beneficio volumetrico devono essere riferiti al singolo edificio, con il limite massimo previsto per l’intero edificio. Non è quindi consentito sommare gli ampliamenti spettanti a edifici distinti e concentrarli su uno solo, neppure quando appartengano al medesimo proprietario. La disciplina sulla localizzazione dell’ampliamento, che consente in determinate condizioni la costruzione di un corpo edilizio separato, presuppone comunque la legittimità dell’ampliamento e richiede l’impossibilità di realizzarlo in adiacenza o in aderenza, oppure la compromissione dell’armonia estetica del fabbricato, oltre al carattere accessorio e pertinenziale del nuovo corpo. Tali presupposti non risultavano sussistenti. La società appellante è stata condannata alle spese di lite, liquidate in € 5.000,00, oltre spese generali, IVA e CPA.

Norme richiamate

  • art. 20, comma 8, d.P.R. n. 380/2001

    Il silenzio assenso previsto dalla disposizione è applicabile al rilascio dei titoli edilizi ordinari, ma non agli interventi disciplinati dal piano casa regionale.

  • art. 3, comma 1, lett. c), l.r. Lazio n. 21/2009

    20 per cento per gli edifici di cui all’articolo 2, a destinazione non residenziale, per un incremento massimo di 200 metri quadrati di superficie per l’intero edificio

    Per gli edifici non residenziali il beneficio volumetrico del piano casa deve essere calcolato con riferimento al singolo edificio e non può essere cumulato tra edifici distinti e concentrato su uno solo.

  • art. 3, comma 3, l.r. Lazio n. 21/2009

    in adiacenza, in aderenza rispetto al corpo di fabbrica, anche utilizzando parti esistenti dell’edificio; ove ciò non risulti possibile oppure comprometta l’armonia estetica del fabbricato esistente può essere autorizzata la costruzione di un corpo edilizio separato di carattere accessorio e pertinenziale

    La possibilità di collocare l’ampliamento in un corpo separato opera solo dopo che sia legittimamente riconosciuto il beneficio volumetrico e quando ricorrano i presupposti specifici dell’impossibilità dell’adiacenza o aderenza, della compromissione dell’armonia estetica e del carattere accessorio e pertinenziale.

  • art. 6, comma 2-bis, l.r. Lazio n. 21/2009

    La previsione espressa del silenzio assenso per la conferenza di servizi regionale riguarda una fattispecie specifica e non può essere estesa, in assenza di un espresso richiamo, agli interventi ordinari disciplinati dal piano casa.

Massime di principio

  • Il silenzio assenso previsto dalla disciplina edilizia generale per il rilascio dei titoli ordinari non si applica automaticamente alle istanze presentate nell’ambito di una disciplina regionale speciale di piano casa, quando tale disciplina non preveda espressamente l’operatività dell’istituto per la specifica fattispecie.
  • La previsione espressa del silenzio assenso per una determinata ipotesi procedimentale speciale, come la conferenza di servizi regionale, conferma che l’istituto non può essere esteso ad altre ipotesi disciplinate dalla medesima normativa in assenza di un analogo richiamo espresso.
  • Quando una disciplina di piano casa commisura il beneficio volumetrico all’intero edificio, il calcolo deve essere effettuato distintamente per ciascun edificio autonomo; non è consentito cumulare i benefici spettanti a più edifici, anche se appartenenti al medesimo proprietario, per concentrarli nella ricostruzione o nell’ampliamento di uno solo.
  • La facoltà di realizzare l’ampliamento in un corpo edilizio separato riguarda la localizzazione di un ampliamento già legittimamente spettante e non consente di eludere le regole che impongono il calcolo del beneficio volumetrico per singolo edificio; inoltre richiede i presupposti dell’impossibilità dell’adiacenza o aderenza, della compromissione dell’armonia estetica e del carattere accessorio e pertinenziale del nuovo corpo.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziQualificazione degli interventiTermini del procedimento e silenzio
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneProporzionalità e ragionevolezza

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