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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27751/2024 del 11/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'Appello di Napoli che, pur avendo dichiarato non doversi procedere per il capo A) (art. 474 c.p.), ha confermato la condanna per ricettazione (capo B). I mezzi di impugnazione deducono: violazione di legge (artt. 474 e 648 c.p.) per aver ritenuto sussistente il reato presupposto nonostante la merce fosse stata sequestrata in ambito doganale e non fosse stata commercializzata in Italia, nonché per la mancata identità del marchio figurativo con l'originale; omessa motivazione circa la mancata conversione della pena detentiva in pena pecuniaria ai sensi della legge n. 689/1981 (artt. 53 e 58); errata applicazione degli artt. 157 e 161 c.p. sulla prescrizione, dato che la recidiva contestata (art. 99, comma 4 c.p.) avrebbe incrementato i termini prescrizionali.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivi non consentiti e privi di specificità ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), c.p.p. I primi e terzi motivi sono stati ritenuti reiterativi di questioni già esaminate e correttamente decise in sede d'appello; la censura sulla non identità del marchio è irrilevante perché l'art. 474 c.p. punisce la detenzione per la vendita di prodotti con marchio contraffatto anche se la contraffazione fosse grossolana, essendo tutelata la fede pubblica. Quanto alla conversione della pena, la Corte ha rilevato l'assenza di articolazione e sviluppo argomentativo nel motivo di appello, sicché non sussisteva alcun obbligo per il giudice d'appello di pronunciarsi sul punto. Per questi motivi il ricorso è stato respinto come inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare €3.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 474 cod. pen.

    detenzione e vendita di prodotti con marchio contraffatto

    Ritenuta applicabile anche quando la contraffazione appaia grossolana; tutela della "fede pubblica" nei marchi e segni distintivi indipendentemente dalla percezione differenziata dell'acquirente

  • art. 648 cod. pen.

    Contestata e confermata in sede di merito per la ricettazione della merce contraffatta

  • art. 99 cod. pen.

    Applicazione della recidiva reiterata (comma 4) comportante aumento dei termini prescrizionali, con conseguente esclusione della prescrizione per il reato di ricettazione

  • artt. 157 e 161 cod. pen.

    I termini di prescrizione vanno aumentati per effetto della recidiva contestata; perciò la prescrizione non è stata riconosciuta

  • legge 24 novembre 1981, n. 689, artt. 53 e 58

    conversione della pena detentiva breve in pena pecuniaria

    La richiesta di conversione deve essere specificamente dedotta e sviluppata in appello; la mera anticipazione nella intitolazione del motivo, senza argomentazione, non obbliga il giudice a motivare sulla conversione

  • art. 581 c.p.p.

    motivazione dell'impugnazione

    Richiesto che i motivi di cassazione siano consentiti e specifici; la mancanza di specificità determina l'inammissibilità

  • art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c)

    casi di inammissibilità per motivi non consentiti o non specifici

    Base normativa per dichiarare inammissibile il ricorso per vizi di specificità e riproposizione di questioni già decise

Massime di principio

  • I motivi di ricorso in Cassazione devono essere consentiti e formulati con la specificità richiesta dagli artt. 581 e 591 c.p.p.; censure generiche o privi di argomentazione sono dichiarate inammissibili.
  • L'art. 474 c.p. sanziona la detenzione per la vendita di prodotti con marchio contraffatto a tutela della fede pubblica: la valutazione sulla "grossolanità" della contraffazione non esclude automaticamente il reato.
  • Se in appello si chiede la conversione della pena detentiva in pena pecuniaria ai sensi della legge 689/1981, è necessario sviluppare una specifica e motivata richiesta nell'atto di impugnazione; una mera indicazione nella intitolazione del motivo non è sufficiente.
  • Le eccezioni di prescrizione devono tener conto di eventuali aumenti dei termini prescrizionali dovuti alla recidiva; se la recidiva è operativa, può impedire il riconoscimento della prescrizione.
  • La riproposizione in Cassazione di censure già esaminate e decise in sede di merito senza nuovi elementi porta all'inammissibilità del ricorso.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta generalmente la condanna alle spese e può comportare il pagamento di una somma alla Cassa delle Ammende, salvo ragioni di esonero comprovate.

Testo integrale

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