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Ordinanza

Ordinanza n. 3201/2026 - Roma, Sezione 2T

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia: - della Determina Dirigenziale protocollo CE/45474/2026 del 10/04/2026 (doc. 1) notificata in data 14/04/2026 con cui è stata disposta la decadenza della SCIA protocollo CE/2019/100213 del 09/07/2019 e il conseguente divieto di prosecuzione dell'attività di laboratorio esercitata dalla Società "NEW MOD SYSTEM S.R.L" codice fiscale e partita Iva 14225671008, Ubicazione attività in Via Rocca di Cave n.4 - 00131 Roma, - nonché di ogni atto presupposto e conseguente, connesso e coordinato.

Giustizia amministrativa202605359

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II terOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: determina dirigenziale recante la decadenza della SCIA e il divieto di prosecuzione dell’attività di laboratorio

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato la determina con cui Roma Capitale ha dichiarato la decadenza della SCIA presentata nel 2019 per l’esercizio dell’attività produttiva e ha vietato la prosecuzione dell’attività. L’atto è stato adottato perché l’attività era svolta in locali interessati da opere urbanistico-edilizie abusive, già oggetto di ordine di demolizione. Nella fase cautelare la ricorrente ha chiesto la sospensione dell’efficacia del provvedimento. Dal testo emergono, quali elementi rilevanti ai fini della cautela, la contestazione della sopravvenuta inefficacia della SCIA e il riferimento della ricorrente a una precedente sentenza del Consiglio di Stato, che essa avrebbe ritenuto favorevole rispetto all’ordine di demolizione; il TAR ha invece rilevato che tale sentenza si limitava a dichiarare inefficace l’ordine ai fini dell’acquisizione del bene abusivo al patrimonio comunale. La società aveva inoltre omesso di allegare inizialmente al PAT il provvedimento impugnato e altri documenti necessari alla delibazione del fumus.

La decisione

Il TAR ha respinto l’istanza cautelare. Quanto al fumus boni iuris, ha ritenuto che l’attività fosse esercitata in un locale oggetto di un ordine di demolizione la cui legittimità era stata confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 7593 del 29 settembre 2025. L’interesse privato alla prosecuzione dell’attività economica è stato ritenuto recessivo rispetto all’interesse pubblico al ripristino della legalità. Il Collegio ha inoltre richiamato l’orientamento secondo cui i termini previsti dagli artt. 19 e 21-nonies della l. 241/1990 non si applicano in presenza di una dichiarazione inesatta, incompleta o non veritiera. È stato escluso anche il periculum in mora, poiché l’attività risultava già cessata da oltre un mese ed era in corso il trasferimento presso altro immobile; il decreto presidenziale aveva altresì rilevato la risarcibilità del danno e l’indugio nella proposizione del ricorso. La società è stata condannata alle spese della fase cautelare, liquidate in euro 1.000,00 oltre oneri e accessori.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare collegiale; il TAR ha valutato sommariamente il fumus boni iuris e il periculum in mora e ha respinto la domanda di sospensione.

  • art. 19 l. 241/1990

    Secondo il richiamato orientamento, i termini e i limiti ordinari dei poteri amministrativi sulla SCIA non si applicano in presenza di dichiarazioni inesatte, incomplete o non veritiere.

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    Il TAR ha richiamato il principio secondo cui i limiti temporali dell’annullamento d’ufficio non operano, secondo l’orientamento indicato, in presenza di dichiarazioni inesatte, incomplete o non veritiere.

  • art. 27, comma 4, d.P.R. 380/2001

    È richiamato quale base degli accertamenti della Polizia Locale relativi alla presenza di opere urbanistico-edilizie abusive.

Massime di principio

  • In sede cautelare, l’interesse privato alla prosecuzione di un’attività economica esercitata in locali interessati da opere abusive può risultare recessivo rispetto all’interesse pubblico al ripristino della legalità urbanistico-edilizia.
  • La presenza di un ordine di demolizione relativo ai locali nei quali viene esercitata l’attività può escludere, in via sommaria, il fumus della domanda diretta a sospendere il divieto di prosecuzione dell’attività e la decadenza della relativa SCIA, soprattutto quando la legittimità dell’ordine sia stata confermata in sede giurisdizionale.
  • Secondo l’orientamento richiamato dal giudice, i termini ordinari previsti dagli artt. 19 l. 241/1990 e 21-nonies l. 241/1990 non operano nei confronti di dichiarazioni inesatte, incomplete o non veritiere.
  • Il periculum in mora può essere escluso quando l’attività oggetto del divieto risulti già cessata e l’impresa abbia avviato il trasferimento in altro immobile, anche considerando la risarcibilità del danno eventualmente subito.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniSCIA e liberalizzazioniAutotutelaTutela cautelare
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiTutela cautelareAutotutela decisoriaEfficacia ed esecutorietàProporzionalità e ragionevolezza

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