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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 01890/2026 del 19/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza della Corte d'appello di Bari che, nel procedimento di riparazione per ingiusta detenzione promosso da Campagna, aveva disposto la compensazione delle spese processuali. Il ricorrente deduceva, ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. b) c.p.p., la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 (richiamati in motivazione) nonché vizio di motivazione: sosteneva che la compensazione è stata disposta in deroga al principio di soccombenza senza che ricorressero soccombenza reciproca, novità della questione, mutamento della giurisprudenza, o altre gravi ed eccezionali ragioni adeguatamente motivate; inoltre censurava l'argomentazione che attribuiva rilievo alla costituzione dell'Amministrazione in Cassazione come mera "adesione" e osservava che il Ministero aveva effettivamente svolto difese in sede di legittimità.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo che la materia della riparazione per ingiusta detenzione vada regolata secondo i criteri degli artt. 91 e 92 c.p.c. e che la Corte d'appello abbia illegittimamente disposto la compensazione delle spese senza far ricadere il caso in alcuna delle ipotesi previste (soccombenza reciproca, assoluta novità della questione, mutamento della giurisprudenza o sopravvenienze di analoga gravità) o senza motivazione specifica e non contraddittoria. La Cassazione ha rilevato altresì che la Corte d'appello aveva comunque accolto parzialmente la domanda liquidando un indennizzo molto inferiore rispetto a quanto richiesto, elemento compatibile con una soccombenza parziale; ha inoltre precisato che la costituzione dell'Amministrazione in Cassazione non equivale automaticamente a giustificazione per la compensazione delle spese se non emerge che essa abbia effettivamente e concretamente contrastato la pretesa. Per queste ragioni la Cassazione ha annullato l'ordinanza impugnata limitatamente alla regolazione delle spese e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Bari per nuovo esame secondo i principi enunciati.

Norme richiamate

  • art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen.

    Fondamento del motivo di cassazione: il ricorso contrappone la motivazione dell'ordinanza a presunte violazioni di norme procedurali sostanziali e di motivazione.

  • art. 91 cod. proc. civ.

    Richiamato come criterio applicabile alla regolazione delle spese in materia di riparazione per ingiusta detenzione, per il richiamo alle connotazioni civilistiche dell'istituto.

  • art. 92 cod. proc. civ.

    in particolare comma 2 e la sua formulazione anteriore alla novella del d.l. 132/2014

    Stabilisce le ipotesi in cui il giudice puo' compensare le spese: originariamente soccombenza reciproca o altri giusti motivi; dopo le modifiche e le interpretazioni costituzionali e di legittimità la compensazione è ammessa solo in caso di soccombenza reciproca, ovvero di assoluta novità della questione o mutamento della giurisprudenza, o in ipotesi di sopravvenienze/assoluta incertezza con gravità/specialità equipollenti, e comunque richiede motivazione specifica.

  • d.l. 132/2014 convertito in legge 162/2014, art. 13 comma 2

    Ha modificato il testo dell'art. 92 c.p.c. restringendo le ipotesi esplicite di compensazione delle spese (introducendo i casi di novità o mutamento della giurisprudenza) e pertanto è rilevante per l'applicazione della norma.

  • Sentenza Corte Costituzionale 19/04/2018 n.77

    Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di parte dell'art. 92 c.p.c. nella misura in cui impediva al giudice, anche in ipotesi di soccombenza totale, di compensare le spese per gravi ed eccezionali ragioni diverse da quelle tipizzate; ha pertanto riaperto la possibilità di compensazione per motivi gravi ed eccezionali, con efficacia retroattiva.

  • Giurisprudenza della Cassazione richiamata (es. Sez.4 n.13175/2025, Sez.4 n.41307/2019, Sez.3 n.36339/2019)

    Confermano il principio che la compensazione delle spese in riparazione per ingiusta detenzione deve rispettare i criteri dell'art. 92 c.p.c.; precisano il concetto di soccombenza reciproca, di soccombenza parziale e i limiti alla compensazione sulla base di motivazioni specifiche.

Massime di principio

  • La regolazione delle spese nel procedimento di riparazione per ingiusta detenzione si applica secondo i criteri del processo civile (artt. 91 e 92 c.p.c.); non è automatico applicare regole proprie del processo penale.
  • La compensazione delle spese può essere disposta soltanto se ricorre soccombenza reciproca, o nei casi di assoluta novità della questione o mutamento della giurisprudenza, ovvero per sopravvenienze o assoluta incertezza di pari gravità, oppure per gravi ed eccezionali ragioni opportunamente motivate alla luce della giurisprudenza costituzionale.
  • La sola costituzione della pubblica amministrazione nel giudizio di legittimità non giustifica di per sé la compensazione delle spese: è necessario che risulti dagli atti che essa abbia concretamente e utilmente contrastato la pretesa.
  • L'accoglimento parziale della domanda o la liquidazione di un indennizzo inferiore rispetto alla richiesta possono costituire indice di soccombenza parziale e vanno considerati nella valutazione delle spese; la differenza di "quantum" può, in alcuni casi, giustificare la compensazione se motivata come grave ed eccezionale ragione.
  • La motivazione della decisione in ordine alle spese deve essere chiara e non contraddittoria: argomentazioni ambigue o criptiche (es. parlare di "adesione" senza chiarire la concreta attività processuale) non reggono al controllo di legittimità.
  • Se la compensazione delle spese è disposta in violazione dei criteri di legge o senza adeguata motivazione, la Cassazione annulla la statuizione limitatamente alla disciplina delle spese e rinvia per nuevo esame.

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