Cassazione Penale, Sentenza n. 25102/2025 del 08/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'Appello di Brescia del 20/09/2024 che aveva parzialmente riformato la pronuncia di primo grado: in particolare il Procuratore generale deduceva (1) nullità parziale della sentenza di merito per difformità del fatto valutato rispetto a quello contestato (divergenze nelle generalità ritenute false) e (2) travisamento degli atti e errata assoluzione per il reato di cui all'art. 495 c.p., sostenendo che la previa esibizione di un documento con generalità false fosse penalmente rilevante nonostante la successiva indicazione delle generalità esatte in Questura.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso della parte pubblica infondato nel merito e in parte inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto corretta la valutazione della Corte d'appello che, avendo ritenuto il fatto relativo all'art. 495 c.p. "insussistente" e avendo pronunciato l'assoluzione, non era necessario disporre la trasmissione parziale degli atti al P.M. per la difformità descrittiva del fatto. Sul secondo motivo ha ritenuto le censure meramente rivalutative dei fatti e, quindi, inammissibili o infondate, confermando la valutazione dei giudici di merito circa l'irrilevanza penale della mera ostensione preliminare del documento con generalità errate dato che l'imputato fornì poi le generalità esatte nell'ambito unitario dell'accertamento. Di conseguenza il ricorso viene respinto e la sentenza impugnata sostanzialmente confermata.
Norme richiamate
art. 495 cod. pen.
Valutata alla luce degli elementi probatori: la Corte d'appello ha ritenuto che non sussistesse il reato perché la mera esibizione iniziale di un documento contenente generalità altrui, seguita dalla dichiarazione delle reali generalità nell'ambito dello stesso accertamento, non prova in modo certo la volontà di fornire false generalità.
art. 10-bis comma 3 d.lgs. 286/1998
Norma relativa alla materia dell'immigrazione cui si riferiva la rideterminazione di pena in primo grado; la Corte d'appello ha mantenuto la valutazione sul residuo reato e la pena sostanzialmente rideterminata.
artt. 521, 522 cod. proc. pen.
Richiamati rispetto alla doglianza sulla presunta difformità del fatto: la Cassazione ha ritenuto che tali norme (sulla trasmissione degli atti e nullità parziale) non imponessero la trasmissione al P.M. quando la Corte ha assolto perché il fatto non sussiste, rendendo superflua la rilevazione formale dell'errore materiale nel capo di imputazione.
art. 521 comma 2 cod. proc. pen.
Interpretata nel senso che l'ordinanza di trasmissione presuppone una valutazione sulla sussistenza del fatto; se il giudice di merito ritiene il fatto insussistente, non sorge l'obbligo di rimessione per la difformità materiale già emersa.
art. 604 cod. proc. pen.
Richiamata nella fase di deduzione della nullità parziale; la Corte ha ritenuto non sussistente il presupposto per l'applicazione di tale rimedio in presenza di assoluzione per insussistenza del fatto.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamata in relazione ai limiti di deduzione dei motivi di ricorso; la censura è stata sintetizzata nei limiti richiesti ma non è risultata fondata.
art. 606 cod. proc. pen.
Richiamata implicitamente per la delimitazione dei motivi ammissibili in Cassazione: la Corte ha ritenuto che le censure fossero in larga parte rivalutative dei fatti e non indicassero vizi di diritto rilevabili ai sensi dell'art. 606.
Massime di principio
- Se la Corte d'appello assolve "perché il fatto non sussiste", la rettifica o l'errore materiale nel capo di imputazione (es. generalità inesatte nel testo dell'accusa) può diventare irrilevante e non richiedere la trasmissione parziale degli atti al P.M.; la decisione di merito può essere definita senza rimessione quando l'esito è liberatorio.
- La mera esibizione iniziale di un documento con generalità altrui non equivale automaticamente al reato di false generalità: è necessario provare la volontà di dichiarare intenzionalmente generalità false e l'elemento soggettivo del reato, valutando l'intera vicenda e l'unitarietà dell'accertamento.
- I motivi che sostanzialmente chiedono la rivalutazione delle prove (travisamento degli atti senza indicare errori di diritto) sono inammissibili o destinati a essere respinti in Cassazione; il ricorso per cassazione deve individuare profili di diritto (violazione di norma, travisamento che integri vizio di diritto) ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen.
- Per invocare la nullità parziale ai sensi degli artt.521-522 cod. proc. pen. occorre dimostrare che il fatto accertato sia diverso da quello giudicato e che ciò influisca sul perimetro della decisione; se invece il fatto è ritenuto insussistente la trasmissione non è obbligatoria.
- In casi di identificazione svolta in più fasi (controllo su strada e successivi accertamenti in Questura) i giudici valutano l'unitarietà dell'accertamento: elementi successivi che chiariscono l'identità possono escludere il reato se privano di rilevanza penale l'azione iniziale.
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