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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36405/2022 del 26/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'Appello che lo ha ritenuto responsabile, in relazione a dichiarazioni fraudolente ai fini IVA e delle imposte sui redditi per gli anni 2009-2011, contestando: (1) l'accertamento della responsabilità penale fondato su mere presunzioni tributarie e sulla mancata verifica dell'esistenza materiale dei beni e della veridicità della documentazione contraria; (2) l'attribuzione di fatto di funzioni amministrative al Massano nonostante l'esistenza di altro amministratore formalmente titolare (Angeli, poi assolto) e l'assenza di prove di coinvolgimento nella contabilità; (3) la mancata motivazione sull'equivalenza tra recidiva semplice e concedibili attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato in parte. Ha dichiarato manifestamente infondato il primo motivo, ritenendo legittima la valutazione dei giudici di merito che hanno valorizzato documentazione che dimostrava cessioni precedenti dei beni fatturati e gravi anomalie nella contabilità degli emittenti. Ha invece accolto il secondo motivo, rilevando carenza motivazionale della Corte d'Appello nel collegare Massano a funzioni di fatto o alla gestione della contabilità: l'affermazione di "titolarità" della società non è stata adeguatamente circostanziata e non colma la lacuna probatoria, specie alla luce dell'assoluzione dell'amministratore formale. Per tali ragioni la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Torino per nuovo giudizio. La Corte ha inoltre osservato che il reato residuo non è prescritto tenuto conto della sospensione della prescrizione per 61 giorni per impedimento dell'imputato.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 74/2000, art. 2

    La Corte richiama il principio secondo cui integra concorso nel reato tributario chi, pur non rivestendo cariche formali, abbia in qualsiasi modo partecipato a creare il meccanismo fraudolento che ha consentito l'utilizzo di documentazione fiscale fittizia

  • Cass. Sez. 3, n. 14497 del 18/10/2016 (Miccini)

    Sez. 3, n. 14497 del 18/10/2016

    Giurisprudenza citata per precisare che chi ha contribuito a predisporre o a realizzare il meccanismo fraudolento può essere ritenuto concorrente nel reato tributario anche se non titolare formale della carica al momento della dichiarazione

  • Cass. Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017 (Pennelli)

    Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017

    Principio richiamato secondo cui il giudizio di equivalenza tra circostanze aggravanti e attenuanti è un apprezzamento discrezionale di merito che tuttavia deve essere sorretto da motivazione sufficiente e non meramente arbitraria

Massime di principio

  • Per condannare per reati tributari non sono sufficienti presunzioni generiche: è necessario che i giudici motivino concretamente il rapporto tra l'imputato e il meccanismo fraudolento, con elementi probatori diretti o indiziari adeguatamente collegati tra loro.
  • La mera 'titolarità' o appartenenza societaria non è sufficiente, di per sé, a fondare la responsabilità penale; occorre dimostrare il coinvolgimento effettivo nella gestione, nella contabilità o nella realizzazione della frode.
  • Chiunque, pur non avendo cariche formali, abbia partecipato a creare o agevolare il meccanismo fraudolento può configurare concorso nel reato tributario, ma tale partecipazione deve emergere da motivazione e prove concrete.
  • Quando la Corte d'Appello modifica il quadro sanzionatorio (es. qualificazione della recidiva vs attenuanti), deve fornire una motivazione puntuale sull'equivalenza o prevalenza delle circostanze, altrimenti la decisione può essere annullata per difetto motivazionale.
  • Se vi sono provvedimenti processuali che sospendono i termini di prescrizione (es. rinvii per impedimento per motivi di salute), tali sospensioni devono essere valutate nel computo della prescrizione residua; la prescrizione può risultare non intervenuta anche se parte dei periodi contestati è stata dichiarata estinta.

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