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Parere

Parere n. 1384/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario con istanza cautelare proposto dai signori Bortolo Mario Delpani e Lidia Gariboldi contro il Comune di Brescia e nei confronti dei signori Emanuela Bolgiani, Patrizia Bolgiani e Riccardo Bolgiani per l’annullamento: a) del provvedimento di diniego di permesso di costruire in sanatoria n. 027664/07 del 15 gennaio 2008, b) dell’ordinanza n. 18308/08 dell’11 aprile 2008 di demolizione e di acquisizione gratuita al patrimonio del Comune del manufatto e dell’area di sedime; c) di ogni altro atto e provvedimento a questi premesso e/o conseguente.

Giustizia amministrativa202401577

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione del diniego di permesso di costruire in sanatoria relativo a una tettoia, nonché dell’ordinanza di demolizione e acquisizione gratuita al patrimonio comunale

Esito

INTERLOCUTORIO

La questione giuridica

I ricorrenti hanno impugnato il diniego comunale di permesso di costruire in sanatoria ex art. 36 d.P.R. 380/2001 relativo a una tettoia inclinata realizzata in aderenza all’ingresso carraio di un’autorimessa, nonché la successiva ordinanza di demolizione e acquisizione gratuita. Deducevano, tra l’altro, la rilevanza di una scrittura privata del 1955 con cui i proprietari confinanti avrebbero consentito costruzioni sul confine; la non assimilabilità della tettoia a una costruzione rilevante ai fini delle distanze; il difetto di motivazione e istruttoria del diniego; la violazione degli artt. 10 e 10-bis l. 241/1990; la qualificazione dell’opera come pertinenza soggetta a DIA e, conseguentemente, l’applicabilità della sanzione pecuniaria prevista dall’art. 37 d.P.R. 380/2001 anziché della demolizione e acquisizione; nonché l’omessa considerazione dell’istanza di riesame e annullamento d’ufficio. Il Comune ha contestato la ricostruzione dei fatti, la validità e rilevanza dell’accordo privato, la qualificazione dell’opera come pertinenza e la correttezza dei calcoli stereometrici prodotti ai fini della verifica della conformità urbanistica.

Il parere

La Sezione ha ritenuto il ricorso non maturo per la decisione, poiché la relazione ministeriale, trasmessa dopo un lungo intervallo dalla proposizione del ricorso, non contiene elementi sufficientemente puntuali sulle singole censure e sull’istanza cautelare. È stata quindi disposta un’integrazione istruttoria: il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dovrà acquisire dal Comune di Brescia e trasmettere entro sessanta giorni una relazione dettagliata con puntuali controdeduzioni a ciascun motivo. In particolare dovrà chiarire se il manufatto sia qualificabile come pertinenza e se ricorra l’ipotesi di cui all’art. 37, comma 5, d.P.R. 380/2001; dovrà inoltre precisare il significato dell’accordo del 1955, il contenuto dell’art. 73 delle norme di attuazione del PRG, la natura del “calcolo approssimativo effettuato d’ufficio” relativo ai dati stereometrici e l’eventuale instaurazione del contraddittorio su tale profilo. La relazione integrativa dovrà essere previamente trasmessa ai ricorrenti, ai quali dovrà essere assegnato un termine non inferiore a venti giorni per presentare osservazioni. Ogni questione processuale e sostanziale è stata espressamente lasciata impregiudicata.

Osservazioni

Qualificazione della tettoia come pertinenza

Deve essere chiarito se il manufatto possa qualificarsi come pertinenza e se, in tal caso, trovi applicazione l’art. 37, comma 5, d.P.R. 380/2001, come prospettato dalla stessa amministrazione, anziché la sanzione demolitoria e acquisitiva.

Diniego di sanatoria e calcoli stereometrici

Occorre precisare se il diniego sia fondato sulla mancanza del consenso dei confinanti oppure sull’inesattezza del calcolo dei dati stereometrici; devono essere chiariti il riferimento alle planimetrie catastali dell’intero lotto, il contenuto dell’art. 73 delle norme di attuazione del PRG e il significato del calcolo approssimativo svolto d’ufficio.

Accordo privato del 1955

La relazione integrativa deve chiarire la rilevanza dell’accordo del 1955 rispetto alla disciplina edilizia applicabile, alla costruzione sul confine e al consenso dei proprietari confinanti.

Contraddittorio procedimentale

Deve essere verificato se gli aspetti relativi ai calcoli stereometrici e al fondamento effettivo del diniego siano stati sottoposti al contraddittorio con la parte ricorrente.

Istruttoria sui singoli motivi e sull’istanza cautelare

Il Ministero deve fornire puntuali controdeduzioni alle singole censure dedotte e all’istanza cautelare, acquisendo gli elementi necessari dal Comune di Brescia.

Norme richiamate

  • art. 36 d.P.R. 380/2001

    È la disposizione indicata quale base dell’istanza di permesso di costruire in sanatoria; la Sezione non ne definisce ancora l’applicazione concreta.

  • art. 31 d.P.R. 380/2001

    È richiamato dai ricorrenti in relazione alla sanatoria e dal Comune per contestarne la pertinenza rispetto alla domanda ex art. 36 d.P.R. 380/2001; la questione resta da approfondire.

  • art. 31 l. 47/1985

    I ricorrenti ne invocano il principio relativo alla salvezza dei diritti dei terzi; il Comune osserva che la disposizione riguarda le domande di condono edilizio e non il permesso di costruire in sanatoria ex art. 36 d.P.R. 380/2001.

  • art. 37 d.P.R. 380/2001

    La Sezione richiede di chiarire se, qualificata l’opera come pertinenza, possa applicarsi il comma 5, anziché la demolizione e l’acquisizione; sono richiamati anche il comma 6 e le relative sanzioni pecuniarie.

  • art. 31 d.P.R. 380/2001

    È richiamato anche con riguardo all’ordinanza di demolizione e acquisizione gratuita del manufatto e dell’area di sedime, la cui legittimità non è ancora valutata.

  • art. 10 d.P.R. 380/2001

    È invocato dai ricorrenti per sostenere che la pertinenza non necessitasse di permesso di costruire, ma fosse soggetta al diverso regime della DIA.

  • artt. 10 e 10-bis l. 241/1990

    Sono richiamati in relazione al preavviso di rigetto, al contraddittorio procedimentale e alla dedotta mancata considerazione degli elementi apportati dai ricorrenti.

  • art. 13 NTA del PRG

    È invocato dai ricorrenti con riferimento alla derogabilità della distanza dal confine previo consenso del vicino; il suo contenuto e la sua concreta rilevanza devono essere chiariti.

  • art. 73 NTA del PRG

    La Sezione richiede che sia precisato il contenuto della disposizione e il suo rapporto con il calcolo dei dati stereometrici e della superficie coperta.

Massime di principio

  • Quando la relazione ministeriale non fornisce elementi esaurienti sui singoli motivi di un ricorso straordinario e sull’eventuale istanza cautelare, il Consiglio di Stato può disporre un’integrazione istruttoria prima di procedere alla decisione, lasciando impregiudicate le questioni di rito e di merito.
  • Se l’amministrazione prospetta, anche in termini dubitativi, che un’opera possa essere qualificata come pertinenza e assoggettata a una sanzione pecuniaria, deve chiarire previamente la qualificazione giuridica del manufatto e la conseguente disciplina sanzionatoria, non potendo restare indeterminato il rapporto tra tale ipotesi e la demolizione.
  • Quando il diniego di sanatoria è riferito sia al consenso dei confinanti sia all’inesattezza dei calcoli urbanistico-edilizi, l’amministrazione deve specificare quale sia l’effettivo fondamento provvedimentale e consentire il contraddittorio sugli elementi tecnici decisivi.
  • In sede istruttoria, la relazione ministeriale deve confrontarsi puntualmente con ciascuna censura proposta nel ricorso straordinario e deve essere trasmessa previamente al ricorrente per consentire osservazioni entro un termine non inferiore a venti giorni.

Ricorso straordinario contro diniego di sanatoria e ordinanza demolitoria

Il parere riguarda un ricorso straordinario proposto da proprietari di un immobile contro il Comune di Brescia e nei confronti di proprietari confinanti. Sono impugnati il diniego di permesso di costruire in sanatoria relativo a una tettoia inclinata realizzata in aderenza all’ingresso carraio di un’autorimessa e la successiva ordinanza di demolizione e acquisizione gratuita del manufatto e dell’area di sedime.

Premesse fattuali

I ricorrenti sostengono che la tettoia sia stata realizzata negli anni Sessanta sulla base di una scrittura privata del 1° novembre 1955, con la quale i proprietari confinanti avrebbero consentito la costruzione sul confine e anche il superamento dell’altezza massima prevista dai regolamenti locali. Nel 2003 la Polizia municipale ha accertato l’esistenza della struttura, ritenendola contrastante con la disciplina edilizia applicabile. Nel 2007 è stata presentata domanda di permesso di costruire in sanatoria ai sensi dell’art. 36 d.P.R. 380/2001.

Il Comune ha respinto la domanda il 15 gennaio 2008, indicando la mancanza del consenso del confinante e l’assenza di una verifica grafico-analitica della superficie coperta conforme all’art. 73 delle norme di attuazione del PRG. Successivamente, nonostante una richiesta di riesame e annullamento d’ufficio, il Comune ha adottato l’ordinanza di demolizione e acquisizione gratuita dell’11 aprile 2008.

Motivi dedotti

I ricorrenti hanno sostenuto che la tettoia non costituisse una costruzione rilevante ai fini delle distanze, che la scrittura privata del 1955 dimostrasse il consenso dei confinanti e che il diniego fosse carente di motivazione e istruttoria. Hanno inoltre richiamato il principio secondo cui eventuali controversie tra privati sulle distanze non impedirebbero il rilascio del titolo edilizio, restando salvi i diritti dei terzi.

Con un secondo motivo hanno dedotto che il manufatto, per le sue limitate dimensioni, dovesse essere qualificato come pertinenza soggetta a DIA e non a permesso di costruire. Ne deriverebbe, secondo i ricorrenti, l’applicabilità della sanzione pecuniaria dell’art. 37 d.P.R. 380/2001, anziché della demolizione e dell’acquisizione gratuita. È stata altresì contestata l’adozione della sanzione senza attendere l’esito dell’istanza di riesame del diniego.

Posizione del Comune e istruttoria ministeriale

Il Comune ha contestato la ricostruzione dei ricorrenti, rilevando che la struttura sarebbe stata ultimata nel 2002 e non negli anni Sessanta. Ha sostenuto che il diniego non dipendesse dal consenso dei confinanti, ma dall’erroneità dei calcoli stereometrici prodotti, che avrebbero dovuto riferirsi all’intero lotto risultante dalle planimetrie catastali. Ha inoltre negato che la tettoia fosse una pertinenza riconducibile alla sanzione pecuniaria prevista dall’art. 37 d.P.R. 380/2001.

La relazione ministeriale ha concluso per l’infondatezza del ricorso e dell’istanza cautelare, ma la Sezione ha rilevato che essa non contiene chiarimenti sufficienti sui singoli motivi e presenta passaggi non univoci, in particolare sulla qualificazione del manufatto e sull’effettivo fondamento del diniego.

Valutazioni della Sezione

Il ricorso non è stato ritenuto maturo per la decisione. La Sezione ha evidenziato la necessità di acquisire una relazione ministeriale integrativa, corredata da puntuali controdeduzioni del Comune alle singole censure e da chiarimenti tecnici e giuridici.

Dovranno essere chiariti:

  • se la tettoia sia qualificabile come pertinenza e se trovi applicazione l’art. 37, comma 5, d.P.R. 380/2001;
  • se l’effettiva ragione del diniego sia la mancanza del consenso dei confinanti oppure l’inesattezza del calcolo dei dati stereometrici;
  • quale sia il contenuto dell’art. 73 delle norme di attuazione del PRG e quale rilievo abbia rispetto all’accordo privato del 1955;
  • che cosa si intenda per “calcolo approssimativo effettuato d’ufficio”;
  • se tali profili tecnici siano stati sottoposti al contraddittorio con i ricorrenti;
  • quale sia la risposta dell’amministrazione a ciascun motivo di ricorso e all’istanza cautelare.

Dispositivo e conseguenze

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dovrà trasmettere la relazione integrativa entro sessanta giorni dalla comunicazione del parere, previa acquisizione degli elementi necessari dal Comune di Brescia. La relazione dovrà essere previamente comunicata ai ricorrenti, ai quali dovrà essere assegnato un termine non inferiore a venti giorni per formulare osservazioni.

La Sezione ha lasciato impregiudicata ogni questione di rito e di merito. In caso di ingiustificato mancato adempimento dell’incombente istruttorio, l’affare potrà essere deciso sulla base degli atti già presenti e in applicazione del principio di non contestazione.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioAbusi edilizi e sanzioniPartecipazione al procedimentoRicorso straordinario al Presidente della Repubblica
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizioneAcquisizione gratuita al patrimonio comunale
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazionePartecipazione procedimentaleDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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