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Ordinanza

Ordinanza n. 597/2026 - Brescia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600378

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale non ha esaminato nel merito né la legittimità del diniego né i presupposti cautelari della domanda. Ha disposto la regolarizzazione dell’istanza di fissazione dell’udienza, assegnando il termine perentorio di quindici giorni dalla comunicazione dell’ordinanza. In conseguenza della necessità di regolarizzazione, ha rinviato la trattazione dell’incidente cautelare alla camera di consiglio del 10 giugno 2026.

TAR Lombardia - Brescia, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego della domanda di conversione del permesso di soggiorno da minore età a lavoro

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego adottato dalla Questura di Brescia in relazione alla domanda di conversione del permesso di soggiorno rilasciato per minore età in permesso per lavoro. Nell’ambito della trattazione della domanda cautelare, il Tribunale ha rilevato che l’istanza di fissazione dell’udienza era priva di firma digitale. Il vizio è stato qualificato come regolarizzabile, sulla base dell’orientamento richiamato dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, mediante rinnovazione o regolarizzazione dell’atto ai sensi dell’art. 44, comma 2, c.p.a.

Norme richiamate

  • art. 44, comma 2, c.p.a.

    termine perentorio di 15 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza

    La mancanza della firma digitale nell’istanza di fissazione dell’udienza costituisce una irregolarità suscettibile di regolarizzazione entro il termine assegnato dal giudice.

Massime di principio

  • La mancanza della firma digitale in un atto del processo amministrativo, quando non impedisce di individuare la provenienza dell’atto e la volontà processuale della parte, può integrare una mera irregolarità regolarizzabile ai sensi dell’art. 44, comma 2, c.p.a., anziché determinare automaticamente l’inammissibilità del ricorso.
  • Quando la regolarizzazione di un atto processuale è necessaria per la prosecuzione del giudizio cautelare, il giudice può rinviare la trattazione dell’incidente cautelare a una successiva camera di consiglio, assegnando alla parte un termine perentorio per adempiere.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareVizi formali non invalidanti

Testo integrale

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