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Ordinanza

Ordinanza n. 3862/2026 - Roma, Sezione 1T

per l'annullamento, previo accoglimento dell'istanza di sospensiva, della delibera adottata dalla Commissione Centrale, ai sensi dell’art. 10 della legge n. 82/1991, in data 28 maggio 2025 e notificata in data 2 luglio 2025, con la quale è stato revocato nei confronti di-OMISSIS-e del suo nucleo familiare il beneficio della capitalizzazione, incaricando il Servizio Centrale di Protezione del recupero delle somme corrisposte e dei conseguenti adempimenti.

Giustizia amministrativa202510257

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I terOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: delibera della Commissione Centrale che ha revocato il beneficio della capitalizzazione e disposto il recupero delle somme corrisposte

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, la delibera adottata dalla Commissione Centrale ai sensi dell'art. 10 della legge n. 82/1991, con cui è stata revocata la capitalizzazione delle misure assistenziali e sono state richieste la restituzione delle somme e le ulteriori attività conseguenti. Dalla ricostruzione contenuta nell'ordinanza emerge che il beneficiario, familiare di un collaboratore di giustizia, aveva acquistato nel settembre 2020 un immobile in località protetta mediante le somme ricevute, lo aveva alienato nel novembre 2021 e aveva acquistato nel luglio 2024 un immobile nella località di origine, deducendo esigenze lavorative e di reinserimento socio-familiare. Il ricorso censura, tra l'altro, l'applicazione degli obblighi connessi al progetto di reinserimento e alla destinazione dell'immobile acquistato. Il TAR ha rilevato che né la delibera del 25 marzo 2020 né la documentazione amministrativa chiariscono quali obblighi gravino sui soggetti fuoriusciti dal programma di protezione, per quale durata e quali limiti sussistano rispetto al ritorno nella località di origine e alla disponibilità del cespite acquistato. Ha inoltre rilevato d'ufficio la possibile sussistenza di una causa di inammissibilità per difetto di giurisdizione, assegnando alle parti un termine per dedurre esclusivamente su tale questione ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a.

La decisione

Il TAR non ha definito il giudizio né ha deciso la domanda cautelare o la legittimità della revoca. Ha disposto un supplemento istruttorio, ordinando al Ministero dell'Interno di fornire entro 90 giorni chiarimenti puntuali e documentati sulla prassi regolamentare relativa al reinserimento socio-economico dei fuoriusciti dal programma di protezione, compresi i familiari dei collaboratori di giustizia, sui limiti del reinserimento nella località di origine e sugli obblighi contrattuali concernenti la destinazione e l'ubicazione dell'immobile acquistato, nonché sulla loro durata. Il Collegio ha inoltre segnalato alle parti la possibile inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione e ha concesso 30 giorni per il deposito di memorie sulla sola questione. La causa è stata rinviata all'udienza pubblica del 29 settembre 2026.

Norme richiamate

  • art. 10 l. 82/1991

    La disposizione costituisce la base normativa della delibera della Commissione Centrale relativa alla revoca della capitalizzazione; l'ordinanza non ne definisce in via conclusiva l'interpretazione.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Consente al giudice di sottoporre alle parti una questione rilevata d'ufficio, nella specie la possibile inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione, assegnando un termine per le memorie.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Giustifica l'oscuramento delle generalità e degli elementi identificativi dei ricorrenti a tutela dei loro diritti e della loro dignità.

  • art. 9, paragrafo 1, regolamento (UE) 2016/679

    È richiamato quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali particolarmente sensibili mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Prima di decidere sulla legittimità della revoca di un beneficio connesso a un progetto di reinserimento, il giudice può disporre un supplemento istruttorio quando gli atti non consentono di individuare con sufficiente precisione gli obblighi gravanti sul beneficiario, la loro durata e i limiti di utilizzo o destinazione del bene acquistato con le somme pubbliche.
  • Quando l'amministrazione fonda la revoca di un beneficio su una prassi regolamentare, deve fornire al giudice elementi puntuali e documentati idonei a chiarire contenuto, applicazione e durata degli obblighi derivanti da tale prassi, anche con riguardo alle diverse categorie di beneficiari.
  • Il giudice amministrativo che rilevi d'ufficio una possibile questione di difetto di giurisdizione deve sottoporla al contraddittorio delle parti ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., assegnando un termine per il deposito di memorie prima di definire il giudizio.

Come è indicizzato

MaterieInterdittiva e informazione antimafiaIstruttoria processuale
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaRiparto di giurisdizioneOnere della prova e principio dispositivo

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