Sentenza n. 3093/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (sezione prima), -OMISSIS- resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ingiunzione di pagamento per il recupero di somme stipendiali ritenute indebitamente percepite durante l'aspettativa per infermità non dipendente da causa di servizio
Esito
Favorevole al ricorrente (militare)
Prevale il privato
La controversia
Il militare ha impugnato l'ingiunzione di pagamento n. 321 del 1° ottobre 2014, con la quale gli era stato richiesto il pagamento di euro 21.751,32 per il recupero di emolumenti stipendiali corrisposti durante il periodo di aspettativa per infermità. In primo grado aveva dedotto: la violazione dell'art. 39, comma 4, del d.P.R. n. 51/2009, per l'assenza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito in pendenza del giudizio sulla dipendenza da causa di servizio; la violazione dell'art. 30, comma 3, del d.P.R. n. 170/2007, sostenendo che il recupero fosse precluso poiché il diniego della causa di servizio era intervenuto oltre il ventiquattresimo mese dall'inizio dell'aspettativa; la prescrizione quinquennale del credito. Il TAR aveva respinto il ricorso ritenendo non cumulabili, ai fini del limite dei ventiquattro mesi, il periodo dal 21 novembre 2006 al 29 ottobre 2008 e quello dal 30 ottobre 2008 al 7 settembre 2009, in quanto formalmente fondati su disposizioni diverse. In appello il militare ha censurato tale interpretazione dell'art. 39, comma 3, del d.P.R. n. 51/2009, sostenendo che i due periodi costituivano un'unica aspettativa, riferita alla medesima infermità e al medesimo procedimento di riconoscimento della causa di servizio. Ha inoltre dedotto la violazione dell'art. 112 c.p.c., perché il TAR avrebbe deciso sulla base della non cumulabilità dei periodi, questione non prospettata dall'Amministrazione. Il Consiglio di Stato ha rilevato anche che il capo della sentenza di primo grado relativo alla prescrizione non era stato impugnato e risultava coperto da giudicato interno.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello e, riformando la sentenza del TAR, ha accolto il ricorso di primo grado e annullato l'ingiunzione di pagamento. Ha ritenuto applicabile direttamente l'art. 39, comma 3, del d.P.R. n. 51/2009, poiché il militare era stato giudicato permanentemente non idoneo al servizio in modo parziale. Ai fini del limite di ventiquattro mesi, l'espressione "altri periodi di aspettativa fruiti ad altro titolo" non riguarda la mera diversità della disposizione normativa richiamata nel provvedimento amministrativo, ma la diversità sostanziale della causale dell'aspettativa. I due periodi, entrambi qualificati dall'Amministrazione come aspettativa per infermità non dipendente da causa di servizio, erano riferiti alla stessa patologia, si erano svolti senza soluzione di continuità e si inserivano nel medesimo procedimento di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio. Il secondo segmento costituiva quindi prosecuzione dell'aspettativa già in corso, non un nuovo periodo ad altro titolo. Il termine di ventiquattro mesi decorreva dal 21 novembre 2006; poiché il diniego della dipendenza da causa di servizio era intervenuto il 18 maggio 2009, dopo circa trenta mesi, operava la clausola di non ripetibilità delle somme corrisposte durante l'aspettativa. L'ingiunzione, adottata in violazione di tale clausola, era illegittima. Il secondo motivo è stato ritenuto non necessario ai fini della decisione; il giudice ha comunque escluso la violazione dell'art. 112 c.p.c., poiché la qualificazione giuridica dei fatti e della domanda rientra nei poteri del giudice e non altera il petitum o la causa petendi. Le spese del doppio grado sono state integralmente compensate. È stata disposta la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio.
Norme richiamate
art. 39, comma 3, d.P.R. 51/2009
Il personale giudicato permanentemente non idoneo al servizio in modo parziale permane ovvero è collocato in aspettativa fino alla pronuncia sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della lesione o infermità che ha causato la predetta non idoneità anche oltre i limiti massimi previsti dalla normativa in vigore. [...] Non si dà luogo alla ripetizione qualora la pronuncia sul riconoscimento della causa di servizio intervenga oltre il ventiquattresimo mese dalla data del collocamento in aspettativa. Tale periodo di aspettativa non si cumula con gli altri periodi di aspettativa fruiti ad altro titolo ai fini del raggiungimento del predetto limite massimo.
La clausola di non cumulabilità riguarda periodi di aspettativa sostanzialmente distinti per causale e vicenda, non segmenti formalmente separati dalla diversa disposizione normativa richiamata. Un periodo continuativo riferito alla medesima infermità e al medesimo procedimento di riconoscimento della causa di servizio costituisce un'unica aspettativa; il termine di ventiquattro mesi decorre dalla data originaria del collocamento.
art. 19, comma 3, d.P.R. 461/2001
Il personale militare [...] giudicato permanentemente non idoneo al servizio in modo parziale resta in posizione di aspettativa, ai sensi delle vigenti disposizioni, fino all'adozione del provvedimento di riconoscimento o meno della dipendenza da causa di servizio.
La disposizione assicura la prosecuzione dell'aspettativa già in corso fino alla decisione sulla causa di servizio e non introduce un nuovo e autonomo titolo di aspettativa.
art. 15, comma 1, lett. c), legge 599/1954
infermità temporanea non proveniente da causa di servizio
Individua il titolo sostanziale dell'aspettativa per infermità non dipendente da causa di servizio; il successivo richiamo all'art. 19, comma 3, del d.P.R. n. 461/2001 può giustificare la prosecuzione oltre i limiti ordinari, senza mutare tale titolo sostanziale.
art. 112 c.p.c.
Il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato non è violato dalla qualificazione giuridica d'ufficio dei fatti e della domanda, purché il giudice non alteri petitum, causa petendi o materia del contendere.
art. 2946 c.c.
Il capo della sentenza di primo grado che ha qualificato la pretesa restitutoria come ripetizione di indebito soggetta a prescrizione ordinaria decennale non essendo stato impugnato, è passato in giudicato interno.
Massime di principio
- Ai fini dell'art. 39, comma 3, del d.P.R. n. 51/2009, l'espressione "altri periodi di aspettativa fruiti ad altro titolo" individua periodi distinti per causale sostanziale e per vicenda amministrativa, non periodi separati soltanto dal richiamo a disposizioni normative differenti nel provvedimento sullo stato giuridico.
- Quando l'aspettativa è continuativa, riguarda la medesima infermità ed è funzionalmente collegata allo stesso procedimento di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, il successivo giudizio di inidoneità parziale e la prosecuzione prevista dall'art. 19, comma 3, del d.P.R. n. 461/2001 non determinano un nuovo periodo di aspettativa: il termine di ventiquattro mesi decorre dalla data originaria del collocamento.
- La clausola di non ripetibilità prevista dall'art. 39, comma 3, del d.P.R. n. 51/2009 opera quando la pronuncia sulla dipendenza da causa di servizio intervenga oltre il ventiquattresimo mese dall'inizio dell'aspettativa; in tal caso l'Amministrazione non può recuperare gli emolumenti corrisposti durante il periodo protetto.
- Il giudice non viola il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato quando applica d'ufficio una diversa interpretazione della disposizione invocata e qualifica giuridicamente i fatti già compresi nel thema decidendum, purché non introduca una domanda, un'eccezione o fatti estranei alla controversia.
- In appello, il capo della sentenza di primo grado non specificamente impugnato passa in giudicato interno e non può essere rimesso in discussione nel prosieguo del giudizio.
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