Cassazione Civile, Ordinanza n. 03254/2023 del 02/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un richiedente protezione internazionale ha proposto ricorso per cassazione contro il decreto del Tribunale di Roma che aveva respinto le domande di riconoscimento dello status di rifugiato e delle forme complementari di protezione. Il ricorso era affidato a un solo motivo, ma la Corte non è entrata nel merito delle censure perché ha rilevato d'ufficio un vizio della procura alle liti. La procura per il giudizio di cassazione risultava contenere l'indicazione del luogo e della data di rilascio e l'autenticazione della sottoscrizione da parte del difensore, ma non la certificazione del difensore sulla data di rilascio, requisito richiesto per l'impugnazione del decreto di diniego della protezione internazionale. Il Ministero dell'Interno non si è costituito tempestivamente.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di valida procura speciale nel giudizio di cassazione. Ha ritenuto che, ai sensi dell'art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25/2008, la procura per ricorrere per cassazione avverso il decreto del Tribunale debba essere conferita in data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e che il difensore debba certificarne la data di rilascio. Poiché tale certificazione mancava, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Non sono state liquidate spese, non essendosi la parte resistente costituita in modo tempestivo. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente.
Norme richiamate
art. 35-bis, comma 13, d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25
a pena di inammissibilità
La procura speciale per proporre ricorso per cassazione contro il decreto del Tribunale in materia di protezione internazionale deve essere conferita in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato e il difensore deve certificarne la data di rilascio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, ricorrono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È richiamato quale base del contributo unificato dovuto in misura ulteriore in presenza dei presupposti di legge.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione avverso il decreto del Tribunale che decide sulle domande di protezione internazionale, la procura speciale deve essere rilasciata dopo la comunicazione del provvedimento impugnato, pena l'inammissibilità del ricorso.
- La procura speciale deve consentire di verificare espressamente la sua posteriorità rispetto alla comunicazione del decreto e il difensore deve certificare la data di rilascio, oltre ad autenticare la sottoscrizione del conferente.
- La mancanza della certificazione della data di rilascio della procura integra un vizio processuale rilevabile che impedisce l'esame del merito del ricorso.
- In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte può dare atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
- Se la parte vittoriosa non svolge attività difensiva, non va provveduto sulle spese di lite.
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