Cassazione Penale, Sentenza n. 29449/2025 del 12/08/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di appello che confermava le condanne per bancarotta fraudolenta (patrimoniale e documentale) e, in parte, riconosceva l'estinzione per prescrizione della bancarotta semplice. Spaliviero ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione sull'elemento soggettivo (afferma di aver amministrato per breve tempo, di essere stato "prestanome" e di aver agito rassicurato da soci e Faranda; contesta altresì la sussistenza del dolo specifico per la bancarotta documentale e l'applicazione della recidiva). Faranda ha censurato il calcolo della pena in relazione alla continuazione con la bancarotta semplice, l'erronea applicazione della recidiva, l'omessa valutazione della continuazione esterna con una precedente sentenza di patteggiamento (chiedendone il riconoscimento), il non avere considerato il risarcimento parziale versato e l'omessa menzione di tale risarcimento. Habbad ha dedotto insufficienza probatoria e contraddittorietà della motivazione nel ritenere il suo concorso in un episodio di bancarotta patrimoniale sulla base della sola sottoscrizione di contratti e del rapporto coniugale col coimputato, nonché dell'omesso disconoscimento delle firme.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato i ricorsi di Giuliano Spaliviero e di Giovanni Faranda (ritenuti complessivamente infondati o inammissibili nelle rispettive parti), confermando per essi le condanne di merito e le relative motivazioni (in particolare è stato ritenuto legittimo inferire il dolo documentale dalla complessiva condotta di bancarotta patrimoniale; è stata confermata l'applicazione della recidiva e dichiarata inammissibile la richiesta di continuazione esterna proposta tardivamente in appello). Il ricorso di Raja Habbad è stato invece ritenuto fondato: la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata esclusivamente nei confronti di Habbad, disponendo il rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Torino per nuovo esame (per carenza probatoria sul concorso dell'imputata e per la illegittimità di fondare la condanna sul solo omesso disconoscimento delle sottoscrizioni). Conseguentemente la condanna di Spaliviero e Faranda resta confermata; Habbad dovrà essere nuovamente giudicata in appello sulla specifica contestazione.
Norme richiamate
legge fallimentare (l. fall.) art. 216
Disciplina le fattispecie di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale; la Corte afferma che il dolo specifico per la bancarotta documentale può essere desunto dalla complessiva ricostruzione delle condotte fraudolente patrimoniali
legge fallimentare (l. fall.) art. 219, comma 2, n. 1
Prevede la pluralità dei fatti di bancarotta come circostanza aggravante/continuazione fallimentare; il giudice deve bilanciare tale aggravante con eventuali attenuanti nel quantificare la pena
codice penale art. 132
Regola la determinazione della pena in caso di estinzione di uno dei reati per continuazione; la Corte ha ritenuto correttamente gestito l'effetto dell'estinzione per prescrizione nel bilanciamento delle circostanze
codice penale art. 99
Riguarda la recidiva; la Corte ha ribadito che il precedente anche se la pena è stata estinta per indulto conserva effetti ai fini della recidiva
codice penale art. 133
Parametri per la quantificazione della pena e il bilanciamento tra aggravanti e attenuanti; il giudizio di merito sul bilanciamento è insindacabile se adeguatamente motivato
codice penale art. 62, n. 6
Attenuante per il risarcimento del danno previa valutazione temporale; la Corte ha ricordato i limiti di utilizzabilità del risarcimento tardivo ma anche la possibilità di considerarlo ai fini del quantum della pena
codice di procedura penale art. 546, comma 2, lett. e)
Obbligo di menzione nella motivazione di circostanze rilevanti; la mancata menzione del parziale risarcimento non ha prodotto danno utile al ricorrente e la censura è stata dichiarata inammissibile per carenza di interesse
codice di procedura penale art. 585, comma 4
Consente motivi nuovi di appello; la giurisprudenza richiede che la richiesta di riconoscimento della continuazione esterna con sentenze sopravvenute sia proposta con motivi nuovi e tempestivi, altrimenti può essere dedotta in sede di esecuzione (art.671)
codice di procedura penale art. 671
Permette di sollevare in sede di esecuzione questioni quali la continuazione esterna; la Corte ha richiamato la possibilità di proporre la continuazione in esecuzione se non dedotta tempestivamente in appello
Massime di principio
- La responsabilità per bancarotta fraudolenta patrimoniale non è esclusa da una breve durata dell'incarico amministrativo: se l'imputato ha agito materialmente nella gestione e ha sottoscritto atti distrattivi, il dolo può essere desunto dalla condotta concreta.
- Per la bancarotta fraudolenta documentale (dolo specifico) non è necessario che il dolo emerga da un singolo atto contabile: può essere ricostruito in via complessiva se le distrazioni patrimoniali mostrano la finalità di impedire la ricostruzione della gestione.
- La prova del concorso di terzi non può basarsi unicamente sul rapporto di coniugio o sul mero omesso disconoscimento di firme: l'onere della prova grava sull'accusa e l'assenza dell'imputato non può determinare inversione dell'onere probatorio.
- La recidiva può essere applicata anche se la pena di un precedente è stata estinta per indulto: l'estinzione della pena non comporta l'eliminazione degli effetti della condanna ai fini della recidiva.
- La richiesta di riconoscimento della continuazione esterna con sentenze sopravvenute va proposta tempestivamente con motivi nuovi in appello; se proposta tardivamente può essere inammissibile in sede di appello e dovrà essere dedotta in sede di esecuzione (art. 671 c.p.p.).
- Il giudizio di bilanciamento tra aggravanti e attenuanti nella determinazione della pena è riservato al giudice di merito ed è sindacabile in Cassazione solo se la motivazione è manifestamente insufficiente o illogica; motivazioni anche sintetiche sono ammissibili se congrue.
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