Cassazione Penale, Sentenza n. 21425/2022 del 01/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per violazione di norme processuali (nullità ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c) c.p.p.): la Corte d'appello ha dichiarato l'assenza dell'imputato all'udienza del 15/10/2021 benché egli fosse detenuto per altra causa presso la Casa circondariale di Ancona (circostanza risultante dagli atti e dall'avviso di fissazione dell'udienza); non è stata disposta la traduzione né attivata videoconferenza né ordinato il rinvio, e non risulta una rinuncia espressa del Luongo a comparire
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato. Ha annullato la sentenza impugnata per nullità assoluta dell'udienza e della pronuncia, ai sensi degli artt. 178 lett. c) e 179 c.p.p., rilevando che l'assenza dell'imputato detenuto per altra causa costituisce legittimo impedimento e imponeva alla Corte di merito di disporre la traduzione, la videoconferenza o il rinvio, salvo rinuncia espressa. Ha rinviato la causa ad altra sezione della Corte di appello di Napoli per nuovo giudizio
Norme richiamate
art. 385 cod. pen.
Norma sostanziale sulla quale si fonda la condanna impugnata; il fatto contestato è l'allontanamento dall'abitazione mentre l'imputato era sottoposto agli arresti domiciliari
art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Prevede la nullità assoluta degli atti quando è violata una norma processuale stabilita a pena di nullità; la Corte ha ritenuto che la celebrazione dell'udienza in assenza dell'imputato detenuto, senza traduzione né rinuncia, integri tale nullità
art. 179 cod. proc. pen.
Disciplina le conseguenze della nullità assoluta; la Corte ha qualificato come insanabile la nullità dell'udienza e della pronunzia
art. 599, comma 2 cod. proc. pen.
Regola il legittimo impedimento nel giudizio camerale di appello; richiamata per la distinzione tra giudizio camerale e giudizio ordinario d'appello
art. 127 cod. proc. pen.
Richiamato dall'art. 599; stabilisce che il detenuto debba essere sentito a condizione che ne faccia richiesta e che l'udienza sia rinviata se sussiste legittimo impedimento dell'imputato che abbia chiesto di essere sentito personalmente
art. 598 cod. proc. pen.
Prevede che nel giudizio ordinario di appello celebrato in pubblica udienza si applichino le regole processuali ordinarie, come quelle dettate dall'art. 420-ter c.p.p.
art. 420-ter cod. proc. pen.
Stabilisce che se l'imputato non si presenta e l'assenza appare dovuta a legittimo impedimento, il giudice deve rinviare l'udienza anche d'ufficio; la Corte ha richiamato questo principio per affermare l'obbligo di rinvio o traduzione
art. 420-quinquies cod. proc. pen.
Consente all'imputato di rinunciare espressamente a comparire; la Corte ha precisato che l'obbligo di rinvio o traduzione non opera solo se vi è un espresso rifiuto a partecipare
Massime di principio
- Se l'imputato è detenuto per altra causa e non è stata disposta la traduzione né è presente la sua rinuncia, la sua assenza all'udienza costituisce legittimo impedimento che impone il rinvio o la traduzione (o l'attivazione di videoconferenza); la celebrazione dell'udienza in tali condizioni può essere dichiarata nulla
- Nel giudizio di appello celebrato in pubblica udienza si applicano le regole ordinarie (art. 598 c.p.p. e art. 420-ter): il giudice può e deve disporre il rinvio anche d'ufficio quando l'assenza appare dovuta a legittimo impedimento
- Nel giudizio camerale di appello vigono regole diverse (art. 599): il rinvio per legittimo impedimento è previsto quando l'imputato ha manifestato la volontà di comparire o ha chiesto di essere sentito
- La presenza in atti della notifica dell'avviso d'udienza al direttore della casa di reclusione e la circostanza della detenzione sono elementi che devono spingere il giudice a verificare la necessità di traduzione o rinvio prima di procedere
- Per difendersi da una potenziale nullità, l'imputato (o il suo difensore) deve segnalare tempestivamente la detenzione presso altra struttura e chiedere espressamente la traduzione, la videoconferenza o il rinvio; in mancanza di tale segnalazione la parte resistente potrà comunque impugnare per nullità se l'assenza era effettivamente legittimo impedimento
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